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Sentenza

Sentenza del 28/10/2016 n. 21872 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

C.B. aveva ricevuto due cartelle di pagamento, rispettivamente di Euro 8.039,68 e Euro 16.507,54, relative a IRAP, IVA, addizionali regionali, sanzioni e interessi, derivanti da controlli automatizzati sulle dichiarazioni UNICO 2003 e UNICO 2004. Dopo avere impugnato le cartelle, il contribuente aveva presentato istanze di definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12. L'Agenzia delle entrate aveva respinto le istanze ritenendo che le cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato fossero meri atti liquidatori e, quindi, non definibili. Il contribuente ha contestato tale diniego, sostenendo che le cartelle costituivano il primo atto con cui la pretesa fiscale gli era stata comunicata e che la lite era pertanto definibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'impugnazione del contribuente contro i provvedimenti di diniego della definizione agevolata. Ha stabilito che le cartelle emesse ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, quando non sono precedute da un atto di accertamento, costituiscono il primo e unico atto impositivo notificato al contribuente e possono essere contestate anche nel merito. Poiché le controversie riguardavano cartelle contenenti anche sanzioni e avevano ciascuna un valore inferiore a Euro 20.000, esse erano definibili ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio principale per cassazione e ha accolto i ricorsi contro i dinieghi, lasciando all'Amministrazione la verifica della correttezza degli importi versati e degli eventuali profili non esaminati. Le spese di tutti i giudizi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12

    Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16.

    La norma consente la definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti di valore non superiore a Euro 20.000, purché rientrino nella nozione normativa di lite definibile.

  • L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3

    È lite pendente quella avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione.

    La nozione di lite pendente comprende anche la controversia contro una cartella di pagamento che costituisca il primo atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, se non preceduta da un accertamento, non è necessariamente un mero atto di riscossione: può avere natura impositiva ed essere impugnata anche per contestare il merito della pretesa.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, lettera c)

    La disposizione prevede la sospensione dei termini processuali relativi a ricorsi, appelli, ricorsi per cassazione, controricorsi e altri atti processuali durante la procedura di definizione agevolata.

Massime di principio

  • Una cartella derivante da controllo automatizzato è definibile in via agevolata quando costituisce il primo e unico atto con cui l'Amministrazione comunica al contribuente la pretesa fiscale, anche se l'ufficio la qualifica come semplice atto liquidatorio.
  • La possibilità di definizione non dipende soltanto dalla denominazione formale dell'atto, ma dalla sua funzione concreta e dalla possibilità per il contribuente di contestare, per la prima volta, anche il merito della pretesa.
  • Sono normalmente escluse dalla definizione agevolata le controversie relative a meri provvedimenti di liquidazione privi di attività accertativa, non preceduti da contestazioni o rettifiche e senza applicazione di sanzioni.
  • Per verificare l'ammissibilità della definizione occorre considerare il valore di ciascuna lite autonomamente, anche quando più ricorsi siano stati riuniti soltanto sul piano processuale.
  • L'accoglimento del ricorso contro il diniego della definizione agevolata può determinare l'estinzione del giudizio tributario principale, senza che la Corte debba esaminare le altre censure di merito.
  • L'estinzione del giudizio non impedisce all'Amministrazione di controllare la correttezza degli importi versati per la definizione e gli eventuali profili non esaminati dalla decisione.

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