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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20313/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Angelis ha chiesto la declaratoria di estinzione per decorso del tempo della pena inflittagli con decreto penale del GIP di Modena del 06/09/2013, irrevocabile il 04/01/2014, per reati contravvenzionali (art. 337 c.p., artt. 186 e 187 c. str.). Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza ritenendo sussistente l'ostativa prevista dal settimo comma dell'art. 172 c.p., avendo il condannato riportato, nel periodo necessario all'estinzione, altra condanna per delitto della stessa indole (sentenza del Tribunale di Modena 29/11/2018). Inoltre il giudice aveva ritenuto che la pena fosse stata tempestivamente posta in esecuzione perché il 03/12/2018 il P.M. aveva richiesto la conversione della pena pecuniaria in detentiva. Il ricorrente deduceva l'erronea applicazione delle norme sulla prescrizione/estinzione della pena e sosteneva che la mera richiesta di conversione del P.M. non interrompe il decorso della prescrizione, essendo necessario l'effettivo inizio dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso per cassazione dovesse essere riqualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione (Corte d'appello di Bologna) per il prosieguo della procedura di opposizione. La Corte di Cassazione non ha deciso sul merito delle questioni sostanziali (interruzione della prescrizione per la conversione, applicabilità dell'art. 172, comma 7), rimettendo al giudice dell'esecuzione il riesame con la struttura procedurale prevista.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    La Corte ha richiamato il comma settimo come causa ostativa all'estinzione: se il condannato riporta una condanna per delitto della stessa indole nel periodo necessario per l'estinzione, l'istanza di estinzione può essere negata.

  • art. 173 cod. pen.

    Norma collegata alla disciplina dell'estinzione delle pene; citata nel motivo di ricorso ma la decisione della Cassazione si è concentrata soprattutto sugli aspetti procedurali relativi all'impugnazione.

  • art. 337 cod. pen.

    Reato per cui De Angelis era stato condannato successivamente (ai fini della valutazione dell'ostatività ex art. 172, comma 7).

  • art. 186 e art. 187 codice della strada

    Altre fattispecie contestate nel decreto penale originario, con conversione in ammenda; rilevanti ai fini del calcolo dei termini e della natura della pena.

  • art. 660 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme indicate nel ricorso; rilevanza secondaria nel contesto procedurale descritto.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    La competenza per le 'altre questioni' del giudice dell'esecuzione è disciplinata qui; la Corte ha osservato che l'ordinanza impugnata rientra tra le competenze previste dall'art. 676 e rinvia allo schema procedimentale dell'art. 667, comma 4.

  • art. 181 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata tra quelle del ricorso; non centrale nella decisione di Cassazione che ha focalizzato sulla ricaduta procedurale dell'impugnazione.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Fondamentale nella decisione: stabilisce la procedura dell'opposizione al giudice dell'esecuzione contro provvedimenti su estinzione della pena; la Cassazione ha riqualificato il ricorso come opposizione ai sensi di questa norma e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice competente.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza come riferimento alla modalità con cui il giudice dell'esecuzione può decidere de plano o in udienza camerale; la Corte ha ricordato che, comunque, l'opposizione è lo strumento corretto.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza come principio generale di conversione dell'impugnazione erroneamente proposta (principio di conservazione degli atti); la Corte lo applica analogicamente per riqualificare il ricorso per cassazione in opposizione e trasmettere gli atti al giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione che riguarda l'estinzione della pena per decorso del tempo la via corretta è l'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p.; un ricorso per cassazione proposto irritualmente può essere riqualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente.
  • La Corte di Cassazione, quando riceve un'impugnazione sbagliata contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione, privilegia il principio di conservazione degli atti e rimette la questione al giudice di merito per un riesame completo, evitando di decidere nel merito questioni di fatto e di prova che spettano al giudice dell'esecuzione.
  • Per la valutazione dell'estinzione della pena si deve accertare l'eventuale sussistenza di cause ostative (es. condanna successiva per delitto della stessa indole ai sensi dell'art. 172, comma 7 c.p.). Tale accertamento spetta al giudice dell'esecuzione che deve procedere con la fase di contraddittorio prevista per l'opposizione.
  • Sulla questione specifica dell'interruzione del decorso della prescrizione/estinzione della pena pecuniaria: esiste contrasto giurisprudenziale, ma conta l'inizio effettivo dell'esecuzione; la mera richiesta del P.M. di conversione non sempre equivale all'inizio dell'esecuzione se non si traduce in un atto esecutivo concreto (per es., provvedimento di esecuzione). Il giudice dell'esecuzione dovrà valutare concretamente se e quando è iniziata l'esecuzione.
  • Il termine quinquennale per la estinzione delle pene pecuniarie decorre dall'irrevocabilità del decreto penale; tuttavia atti interruttivi rilevanti sono quelli che costituiscono inizio dell'esecuzione o altri atti idonei a interrompere il decorso secondo la giurisprudenza consolidata, la cui applicazione va verificata caso per caso dal giudice dell'esecuzione.

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