Ordinanza n. 822/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento dell’ordinanza del Comune intimato n. -OMISSIS- del 24 gennaio 2024, con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere consistenti in: a) un primo piano di circa 185 mq. per una cubatura di circa 520 con struttura portante in c.a. rifinito ed abitato per metà; b) un piano secondo di circa 185 mq per una cubatura di circa 520 , realizzato con tetto mansarda spiovente a falde e tegole realizzato con struttura portante in c.a. rifinito ed abitato solo in parte; c) una tettoia chiusa per metà, con pareti in muratura, delle dimensioni di mq. 30 circa , con altezza variabile che da mt. 2,65 circa a 3,65 circa avente copertura a falda con struttura in legno e tegole, per una cubatura di circa 45 mc; d) una tettoia chiusa su tre lati con struttura portante in c.a. e tetto a falde con tegole avente la dimensione di mq. 45 con altezza variabile da mt. 2.70 circa a mt, 3,50 circa per una cubatura realizzata di circa 150 mc adibito a garage.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione relativa a due piani edilizi e a due tettoie, destinati anche ad abitazione e garage
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione avente a oggetto un primo piano di circa 185 mq, un secondo piano di analoga superficie con tetto a mansarda e due tettoie, una delle quali adibita a garage. Dal testo dell’ordinanza istruttoria non sono esposti i motivi specifici di ricorso né le censure di legittimità dedotte. Il Comune si è costituito con una comparsa di mera forma, senza fornire elementi documentali sufficienti sulla vicenda controversa.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Ha ritenuto necessario acquisire dal Comune resistente chiarimenti documentati sulla vicenda sottesa alla controversia, ordinando il compimento dell’incombente istruttorio entro trenta giorni. Ha rinviato la prosecuzione della trattazione all’udienza pubblica del 10 settembre 2026. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione resistente si costituisce con una comparsa meramente formale e non fornisce elementi sufficienti sulla vicenda, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio volto ad acquisire chiarimenti documentati prima di decidere nel merito.
- L’ordinanza istruttoria deve individuare l’incombente richiesto, stabilire un termine per il suo adempimento e fissare l’udienza per la prosecuzione della trattazione.
- Ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003, il giudice amministrativo può ordinare l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare una parte.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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