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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15412/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma di condanna per furto aggravato (art. 624 e 625 c.p.), articolando sette motivi: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza relativo all'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. (contestata genericamente e non specificata nell'imputazione); 2) violazione di legge perché il prelievo di energia sarebbe avvenuto in ambito condominiale e non mediante rete destinata a pubblico servizio; 3) e 4) censure sulla procedibilità a querela e sulla validità della denuncia-querela dopo la riforma dell'art. 624 c.p.; 5) omissione di valutazione di motivi aggiunti e di eccezioni di improcedibilità; 6) errore sulla indicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero in sentenza; 7) mancata valutazione dello stato di necessità, anche putativo. La ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza o altra decisione favorevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto infondati i motivi relativi alla procedibilità (3 e 4), perché risultava prodotta valida denuncia-querela della persona offesa (Vincenza Tramontana); ha dichiarato inammissibili o infondati i rilievi su motivi aggiunti, sull'errata indicazione delle conclusioni del PM e sullo stato di necessità (motivi 5, 6 e 7). Tuttavia, ha ritenuto fondato il primo motivo: l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7), relativa alla destinazione del bene a pubblico servizio, non era stata contestata né in fatto né in diritto nell'imputazione, e pertanto il riconoscimento giudiziale di tale aggravante costituisce nullità assoluta nella parte relativa a quella statuizione. Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente all'aggravante art. 625 n.7 c.p.; è altresì annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in assenza di tale aggravante. Il ricorso è rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p.

    art. 625, n. 7) cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la circostanza aggravante prevista dal numero 7 (beni destinati a pubblico servizio) abbia natura valutativa e non sia applicabile se non espressamente contestata; il riconoscimento giudiziale di un'aggravante mai contestata costituisce nullità assoluta della parte di sentenza che la afferma.

  • art. 624 c.p.

    Riferimento alla fattispecie base del furto; le questioni processuali (procedibilità a querela) sono state esaminate alla luce della denuncia-querela presentata dalla persona offesa, che ha resa operativa la procedibilità.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesta di motivazione dei mezzi di ricorso nei limiti necessari: il ricorso è stato considerato conforme a tali limiti.

  • art. 611 c.p.p.

    La causa è stata trattata senza l'intervento delle parti ai sensi della normativa processuale aggiornata; la Corte ha proceduto in camera di consiglio.

  • art. 491 c.p.p.

    La Corte ha ricordato che le nullità relative dell'imputazione per genericità devono essere eccepite nelle questioni preliminari al dibattimento ai sensi dell'art. 491, pena decadenza; doglianze sollevate per la prima volta in appello risultano inammissibili.

  • art. 522 c.p.p.

    art. 522, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che la parte di sentenza relativa all'aggravante mai contestata è nulla e deve essere eliminata; la nullità è insanabile.

  • art. 179 c.p.p.

    Il riconoscimento di un'aggravante non contestata viola le disposizioni sull'iniziativa del pubblico ministero e costituisce motivo di nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado.

  • art. 521 c.p.p.

    art. 521, comma 2, cod. proc. pen.

    Citato nel quadro giurisprudenziale e costituzionale: la Corte costituzionale ha escluso la restituzione degli atti al PM per omessa contestazione dell'aggravante, confermando che il giudice non può colmare l'omessa contestazione in sede di giudizio.

Massime di principio

  • Se un'aggravante non è stata espressamente contestata nell'imputazione (in fatto o in diritto), il giudice non può applicarla: il riconoscimento giudiziale di un'aggravante mai contestata determina nullità assoluta della parte di sentenza relativa a quella circostanza.
  • La denuncia-querela della persona offesa, quando qualificata e sottoscritta come 'denuncia-querela' o contenente elementi chiari della volontà punitiva, è sufficiente a soddisfare la condizione di procedibilità per i reati a querela; il principio del favor querelae guida l'interpretazione in caso di dubbi.
  • Le eccezioni relative a indeterminatezza o genericità dell'imputazione devono essere proposte nei termini e nelle forme previsti (art. 491 c.p.p.) nella fase delle questioni preliminari; sollevare tali censure per la prima volta in appello può rendere la doglianza inammissibile.
  • La qualificazione dell'aggravante 'beni destinati a pubblico servizio' è valutativa: occorre verificare la natura giuridica della 'res' e il suo effettivo collegamento a una rete o servizio destinato a soddisfare un'esigenza pubblica (ad es. allaccio diretto alla rete di distribuzione), non basta un riferimento generico.
  • La difesa dello stato di necessità (anche putativo) richiede prova di fatti concreti che possano giustificare il convincimento dell'agente; non è sufficiente un'affermazione puramente soggettiva dello stato d'animo.
  • I vizi formali non decisivi (es. errata indicazione delle conclusioni del PM nell'intestazione della sentenza) non comportano di per sé la nullità della sentenza ed eventualmente sono sanabili come errori materiali.
  • Quando una parte ottiene l'annullamento di una singola statuizione (es. un'aggravante), il giudice superiore può disporre l'annullamento senza rinvio per quella parte e il rinvio limitato alla rinnovazione del trattamento sanzionatorio, evitando un nuovo processo sulla fattispecie sostanziale non contestata.

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