Cassazione Penale, Sentenza n. 15412/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma di condanna per furto aggravato (art. 624 e 625 c.p.), articolando sette motivi: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza relativo all'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. (contestata genericamente e non specificata nell'imputazione); 2) violazione di legge perché il prelievo di energia sarebbe avvenuto in ambito condominiale e non mediante rete destinata a pubblico servizio; 3) e 4) censure sulla procedibilità a querela e sulla validità della denuncia-querela dopo la riforma dell'art. 624 c.p.; 5) omissione di valutazione di motivi aggiunti e di eccezioni di improcedibilità; 6) errore sulla indicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero in sentenza; 7) mancata valutazione dello stato di necessità, anche putativo. La ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza o altra decisione favorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto infondati i motivi relativi alla procedibilità (3 e 4), perché risultava prodotta valida denuncia-querela della persona offesa (Vincenza Tramontana); ha dichiarato inammissibili o infondati i rilievi su motivi aggiunti, sull'errata indicazione delle conclusioni del PM e sullo stato di necessità (motivi 5, 6 e 7). Tuttavia, ha ritenuto fondato il primo motivo: l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7), relativa alla destinazione del bene a pubblico servizio, non era stata contestata né in fatto né in diritto nell'imputazione, e pertanto il riconoscimento giudiziale di tale aggravante costituisce nullità assoluta nella parte relativa a quella statuizione. Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente all'aggravante art. 625 n.7 c.p.; è altresì annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in assenza di tale aggravante. Il ricorso è rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 625 c.p.
art. 625, n. 7) cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la circostanza aggravante prevista dal numero 7 (beni destinati a pubblico servizio) abbia natura valutativa e non sia applicabile se non espressamente contestata; il riconoscimento giudiziale di un'aggravante mai contestata costituisce nullità assoluta della parte di sentenza che la afferma.
art. 624 c.p.
Riferimento alla fattispecie base del furto; le questioni processuali (procedibilità a querela) sono state esaminate alla luce della denuncia-querela presentata dalla persona offesa, che ha resa operativa la procedibilità.
art. 173 disp. att. c.p.p.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta di motivazione dei mezzi di ricorso nei limiti necessari: il ricorso è stato considerato conforme a tali limiti.
art. 611 c.p.p.
La causa è stata trattata senza l'intervento delle parti ai sensi della normativa processuale aggiornata; la Corte ha proceduto in camera di consiglio.
art. 491 c.p.p.
La Corte ha ricordato che le nullità relative dell'imputazione per genericità devono essere eccepite nelle questioni preliminari al dibattimento ai sensi dell'art. 491, pena decadenza; doglianze sollevate per la prima volta in appello risultano inammissibili.
art. 522 c.p.p.
art. 522, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che la parte di sentenza relativa all'aggravante mai contestata è nulla e deve essere eliminata; la nullità è insanabile.
art. 179 c.p.p.
Il riconoscimento di un'aggravante non contestata viola le disposizioni sull'iniziativa del pubblico ministero e costituisce motivo di nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado.
art. 521 c.p.p.
art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
Citato nel quadro giurisprudenziale e costituzionale: la Corte costituzionale ha escluso la restituzione degli atti al PM per omessa contestazione dell'aggravante, confermando che il giudice non può colmare l'omessa contestazione in sede di giudizio.
Massime di principio
- Se un'aggravante non è stata espressamente contestata nell'imputazione (in fatto o in diritto), il giudice non può applicarla: il riconoscimento giudiziale di un'aggravante mai contestata determina nullità assoluta della parte di sentenza relativa a quella circostanza.
- La denuncia-querela della persona offesa, quando qualificata e sottoscritta come 'denuncia-querela' o contenente elementi chiari della volontà punitiva, è sufficiente a soddisfare la condizione di procedibilità per i reati a querela; il principio del favor querelae guida l'interpretazione in caso di dubbi.
- Le eccezioni relative a indeterminatezza o genericità dell'imputazione devono essere proposte nei termini e nelle forme previsti (art. 491 c.p.p.) nella fase delle questioni preliminari; sollevare tali censure per la prima volta in appello può rendere la doglianza inammissibile.
- La qualificazione dell'aggravante 'beni destinati a pubblico servizio' è valutativa: occorre verificare la natura giuridica della 'res' e il suo effettivo collegamento a una rete o servizio destinato a soddisfare un'esigenza pubblica (ad es. allaccio diretto alla rete di distribuzione), non basta un riferimento generico.
- La difesa dello stato di necessità (anche putativo) richiede prova di fatti concreti che possano giustificare il convincimento dell'agente; non è sufficiente un'affermazione puramente soggettiva dello stato d'animo.
- I vizi formali non decisivi (es. errata indicazione delle conclusioni del PM nell'intestazione della sentenza) non comportano di per sé la nullità della sentenza ed eventualmente sono sanabili come errori materiali.
- Quando una parte ottiene l'annullamento di una singola statuizione (es. un'aggravante), il giudice superiore può disporre l'annullamento senza rinvio per quella parte e il rinvio limitato alla rinnovazione del trattamento sanzionatorio, evitando un nuovo processo sulla fattispecie sostanziale non contestata.
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