Cassazione Civile, Ordinanza n. 05589/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce dal versamento di complessivi euro 93.073,00 da parte del ricorrente, somme destinate alla prospettata cessione di quote sociali che, tuttavia, non si è mai perfezionata. Il ricorrente ha agito contro l'amministratore della società e contro la società stessa chiedendo il risarcimento del danno, qualificando la pretesa sia come responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. sia come responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., assumendo che le somme fossero state indebitamente trattenute e che la trattativa fosse stata condotta senza buona fede e correttezza. I giudici di merito hanno respinto la domanda ritenendo non provato un disegno decettivo, non correttamente formulata la domanda restitutoria nei termini risarcitori prospettati e, quanto all'istruttoria, rinunciata l'istanza di prova non reiterata nelle conclusioni. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per omessa considerazione della richiesta di rimessione in istruttoria e dell'istanza probatoria; 2) violazione degli artt. 1375 e 1175 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d'appello escluso la responsabilità del convenuto senza adeguata valutazione del materiale probatorio; 3) violazione dell'art. 2395 c.c. e delle norme processuali, contestando la declaratoria di rinuncia alla domanda e l'erronea evocazione della disciplina delle società per azioni; 4) violazione delle norme sulle preclusioni istruttorie e sul rito, per avere i giudici ritenuto tacitamente rinunciata la prova testimoniale non reiterata; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2043 c.c., per erronea applicazione delle regole sull'onere della prova in materia di responsabilità extracontrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza d'appello o richiedevano una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto infondati i motivi terzo e quarto, confermando il principio per cui l'istanza istruttoria non accolta e non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni deve considerarsi tacitamente rinunciata; ha inoltre ribadito che la regola non viola i diritti di difesa e del giusto processo e che la riproposizione deve essere specifica e puntuale, non potendo bastare un richiamo generico agli atti difensivi. Ha infine respinto il quinto motivo, osservando che nelle azioni di responsabilità extracontrattuale l'onere della prova grava sull'attore e che, nel caso concreto, tale onere non era stato assolto anche per effetto della mancata corretta allegazione e reiterazione delle richieste istruttorie. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
è richiamato come titolo di responsabilità aquiliana azionato dall'attore; la Corte ribadisce che in tale azione l'onere della prova dei fatti costitutivi grava sull'attore.
art. 1337 c.c.
è menzionato come ulteriore titolo prospettato dall'attore per la responsabilità precontrattuale nella trattativa poi non sfociata in cessione.
art. 1375 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro di buona fede nell'esecuzione/comportamento contrattuale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata perché devolveva una rivalutazione del merito.
art. 1175 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di correttezza; la Corte non accoglie la doglianza perché implica un riesame del fatto.
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata giudicata inammissibile poiché mirava a una nuova valutazione istruttoria.
art. 116 c.p.c.
invocato come parametro di corretta valutazione delle prove; la Corte esclude che il motivo possa tradursi in un riesame del merito.
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre omessa pronuncia o ultrapetizione; la Corte ha escluso il vizio perché i motivi non colpivano la ratio decidendi.
art. 113 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per censurare la decisione, senza esito favorevole.
art. 132, n. 4, c.p.c.
invocato per vizio di motivazione della sentenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o preclusa.
art. 183 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alle preclusioni istruttorie e alla richiesta di ammissione delle prove.
artt. 189 e 190 c.p.c.
la Corte ribadisce che le richieste istruttorie non accolte devono essere specificamente reiterate alla precisazione delle conclusioni; la precisazione serve a fissare definitivamente il thema decidendum.
art. 345 c.p.c.
richiamato nel contesto della riproposizione delle richieste istruttorie in appello e della loro eventuale rinuncia tacita.
art. 346 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle preclusioni e sulla mancata riproposizione delle istanze istruttorie.
art. 178, comma 1, c.p.c.
richiamato quale base della regola secondo cui le questioni e le istanze istruttorie non accolte devono essere sottoposte al collegio al momento della decisione.
art. 189 c.p.c.
la Corte ne valorizza la funzione di precisazione delle conclusioni quale momento di definitiva delimitazione del thema decidendum e delle richieste istruttorie.
art. 246 c.p.c.
richiamato nella parte della motivazione che cita le Sezioni Unite sul teste incapace e la necessità di riproporre l'eccezione in sede di precisazione delle conclusioni.
art. 157, comma 3, c.p.c.
richiamato per il principio di rinuncia tacita alla nullità non fatta valere tempestivamente e specificamente.
art. 2395 c.c.
richiamato dal ricorrente come titolo di responsabilità dell'amministratore; la Corte rileva che la censura non supera le ragioni poste a base del rigetto di merito.
art. 2476, settimo comma, c.c.
indicato nella sentenza d'appello come norma speciale sulla responsabilità extracontrattuale degli amministratori di s.r.l. verso i terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi.
art. 2935 c.c.
menzionato nella motivazione della Corte d'appello e nel ricorso; il testo lo indica in relazione alla domanda poi ritenuta non riproposta, ma la sentenza di legittimità non accoglie la censura.
art. 2697 c.c.
la Corte afferma che, nelle azioni di responsabilità extracontrattuale, l'onere probatorio dei fatti costitutivi grava sull'attore.
art. 2043 c.c.
titolo di responsabilità aquiliana, con conseguente riparto dell'onere della prova a carico dell'attore.
art. 360 c.p.c.
norma processuale richiamata in tutti i motivi come parametro formale dei vizi denunciati in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio deve essere riproposta in modo specifico e puntuale al momento della precisazione delle conclusioni; in difetto, si presume rinunciata tacitamente e non può essere utilmente riproposta in cassazione.
- La precisazione delle conclusioni ha la funzione di delimitare definitivamente il thema decidendum e di porre la controparte in condizione di conoscere esattamente le richieste ancora coltivate; un richiamo generico ai precedenti atti difensivi non basta.
- La mancata reiterazione delle richieste istruttorie non viola, di per sé, il diritto di difesa o il giusto processo, poiché il sistema processuale consente la difesa tramite prova, ma ne subordina l'esercizio a una richiesta perspicua rivolta al giudice della decisione.
- In tema di responsabilità extracontrattuale, l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria grava sull'attore; se tale onere non è assolto, la domanda va respinta.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, se la censura si risolve in una diversa lettura dei fatti.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; se non la intercetta, è inammissibile.
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