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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2019

Regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le regole europee di ecodesign per gli apparecchi di refrigerazione, sostituendo il quadro del regolamento (CE) n. 643/2009. Introduce nuovi limiti di efficienza energetica, requisiti funzionali, obblighi di disponibilità dei pezzi di ricambio e di accesso alle informazioni per la riparazione, oltre a prescrizioni per il recupero e il riciclaggio dei materiali. Vieta inoltre i prodotti progettati per eludere le prove e stabilisce la procedura di verifica per la sorveglianza del mercato.

Specifiche di progettazione ecocompatibile per gli apparecchi di refrigerazione alimentati da rete elettrica, con abrogazione del regolamento (CE) n. 643/2009.

Ambito di applicazione

Si applica all'immissione sul mercato o alla messa in servizio di apparecchi di refrigerazione alimentati da rete elettrica con volume totale superiore a 10 litri e non superiore a 1 500 litri. Restano esclusi gli armadi refrigerati professionali e gli abbattitori, salvo i congelatori a pozzetto professionali, gli apparecchi con funzione di vendita diretta, gli apparecchi di refrigerazione mobili e quelli la cui funzione primaria non è la conservazione di alimenti tramite refrigerazione. La disciplina opera nell'Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; le specifiche tecniche si applicano dal 1o marzo 2021, con l'eccezione dell'articolo 6 che si applica dal 25 dicembre 2019.

Specifiche di progettazione ecocompatibile per gli apparecchi di refrigerazione

Il regolamento aggiorna il quadro di ecodesign applicabile agli apparecchi di refrigerazione alimentati da rete elettrica, in attuazione della direttiva 2009/125/CE. L'intervento risponde all'esigenza di ridurre i consumi energetici e gli impatti ambientali nel ciclo di vita dei prodotti, con un'attenzione espressa anche a riparabilità, recupero dei materiali e prevenzione dello spreco alimentare.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli apparecchi di refrigerazione alimentati da rete elettrica con volume totale superiore a 10 litri e non superiore a 1 500 litri, destinati all'immissione sul mercato o alla messa in servizio nell'Unione. Sono esclusi gli armadi refrigerati professionali e gli abbattitori, salvo i congelatori a pozzetto professionali, gli apparecchi con funzione di vendita diretta, gli apparecchi mobili e quelli la cui funzione primaria non è la conservazione di alimenti tramite refrigerazione.

Definizioni rilevanti

L'articolo 2 e l'allegato I contengono un ampio apparato definitorio, indispensabile per la corretta classificazione dei prodotti e per il calcolo degli indici prestazionali. Tra le definizioni più rilevanti figurano: apparecchio di refrigerazione, scomparto, volume totale e di scomparto, congelatore a 4 stelle, frigorifero cantina, minibar, apparecchio combinato, scomparto a temperatura variabile, classe climatica, consumo annuo di energia, consumo giornaliero di energia, sbrinamento automatico, parti di ricambio, banca dati dei prodotti e modello equivalente.

Efficienza energetica

L'allegato II fissa i valori massimi dell'indice di efficienza energetica (IEE) da rispettare. Dal 1o marzo 2021 si applicano i primi limiti, differenziati per categoria di prodotto; dal 1o marzo 2024 entrano in vigore limiti più stringenti. Il regolamento distingue, tra l'altro, gli apparecchi a bassa rumorosità, quelli con porte trasparenti, i frigoriferi cantina e gli altri apparecchi di refrigerazione, con valori massimi dell'IEE che arrivano, a seconda dei casi, al 380 % per alcune categorie nella prima fase e al 100 % per la categoria residuale nella seconda fase.

Requisiti funzionali del prodotto

Dal 1o marzo 2021 gli apparecchi devono rispettare specifiche funzionali volte a garantire prestazioni coerenti e un uso efficiente. In particolare, le funzioni di congelamento rapido o simili devono ripristinare automaticamente le normali condizioni di conservazione entro 72 ore dall'attivazione; la configurazione invernale deve attivarsi o disattivarsi automaticamente a seconda della necessità; ogni scomparto deve essere correttamente identificato; gli apparecchi con pannelli isolanti sotto vuoto devono recare l'indicazione "VIP"; i sotto-scomparti o sezioni a 2 stelle devono essere separati e non superare il 20 % del volume dello scomparto contenitore; gli scomparti a 4 stelle devono garantire una capacità di congelamento adeguata.

Per gli apparecchi combinati con un solo termostato elettromeccanico e un compressore privi di quadro elettronico, fino al 1o marzo 2024 non si applicano le specifiche su congelamento rapido e configurazione invernale.

Efficienza delle risorse, riparabilità e ricambi

Il regolamento introduce obblighi rilevanti in chiave di economia circolare. I fabbricanti, importatori o mandatari devono mettere a disposizione dei riparatori professionisti, per almeno sette anni dall'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello, termostati, sensori di temperatura, schede a circuiti stampati e sorgenti luminose; per sette anni anche maniglie, cerniere, vassoi e cesti devono essere disponibili per riparatori professionisti e utilizzatori finali, mentre le guarnizioni delle porte devono esserlo per dieci anni.

Le parti di ricambio devono poter essere sostituite con strumenti comunemente reperibili e senza danni permanenti all'apparecchio. L'elenco delle parti e la procedura di ordinazione devono essere pubblicati su un sito web ad accesso libero: per i ricambi riservati ai professionisti entro due anni dall'immissione sul mercato della prima unità del modello, per gli altri fin dall'inizio della commercializzazione.

Informazioni per la riparazione e manutenzione

Trascorsi due anni dall'immissione sul mercato della prima unità di un modello o modello equivalente, e fino al termine del periodo di disponibilità dei ricambi, i riparatori professionisti devono poter accedere alle informazioni di riparazione e manutenzione. Il fabbricante, l'importatore o il mandatario può richiedere una registrazione preventiva, la prova delle competenze tecniche e dell'assicurazione adeguata. La richiesta di registrazione deve essere accettata o rifiutata entro 5 giorni lavorativi; una volta registrato, il riparatore deve ottenere l'accesso alle informazioni entro 1 giorno lavorativo.

Le informazioni accessibili comprendono, tra l'altro, identificazione del prodotto, schema di disassemblaggio o vista esplosa, strumenti necessari, dati per diagnosi, schemi elettrici, codici di errore e, se del caso, dati sui guasti registrati nell'apparecchio.

Consegna dei ricambi e smantellamento

Le parti di ricambio devono essere consegnate entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine. Per alcune parti disponibili esclusivamente ai professionisti, la disponibilità può essere limitata ai riparatori registrati. Sul piano del fine vita, i fabbricanti devono progettare gli apparecchi in modo che i materiali e componenti rilevanti, richiamati dall'allegato VII della direttiva 2012/19/UE, possano essere rimossi con strumenti comunemente reperibili, e devono adempiere anche agli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della medesima direttiva.

Obblighi informativi verso consumatori e installatori

Dal 1o marzo 2021 manuali e siti web ad accesso libero devono fornire informazioni pratiche sull'uso efficiente e corretto dell'apparecchio. Tra queste: combinazione ottimale di cassetti, cestelli e ripiani; corretta collocazione degli alimenti; temperature consigliate per ciascuno scomparto; impatto delle impostazioni di temperatura sugli sprechi alimentari; effetti delle funzioni speciali; istruzioni di installazione, uso e manutenzione; accesso a servizi di riparazione; informazioni sulle parti di ricambio; durata minima della garanzia; dichiarazioni specifiche per le classi climatiche; modalità per rintracciare il modello nella banca dati dei prodotti.

Per i frigoriferi cantina è richiesta la dicitura "Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino", con precisazioni sulle ipotesi in cui tale dicitura non si applica. Gli apparecchi a libera installazione devono riportare che non sono destinati all'incasso; quelli privi di scomparto a 4 stelle devono indicare che non sono idonei al congelamento degli alimenti.

Valutazione di conformità e documentazione tecnica

La conformità si verifica secondo il sistema di controllo interno della progettazione o il sistema di gestione previsti dalla direttiva 2009/125/CE. La documentazione tecnica deve contenere copia delle informazioni di prodotto richieste, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all'allegato III. Se i dati di un modello sono ricavati da un altro modello con le stesse caratteristiche tecniche, oppure tramite calcoli o estrapolazioni, la documentazione deve illustrarne la base e contenere l'elenco dei modelli equivalenti.

La documentazione tecnica include anche le informazioni dell'allegato VI del regolamento (UE) 2019/2016, nell'ordine e formato ivi previsti; per la sorveglianza del mercato è ammesso il rinvio alla documentazione caricata nella banca dati dei prodotti, se contiene le stesse informazioni.

Sorveglianza del mercato e procedura di verifica

Gli Stati membri devono applicare la procedura di verifica di cui all'allegato IV. Il regolamento precisa che le tolleranze ammesse servono solo ai fini della verifica da parte delle autorità e non possono essere usate dal fabbricante per dichiarare o interpretare valori più favorevoli.

Il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi se sono progettati per rilevare le prove e modificare automaticamente le prestazioni durante il test per ottenere risultati migliori. La non conformità emerge anche se i valori dichiarati non rispettano le specifiche, se le informazioni pubblicate sono più favorevoli dei valori dichiarati, se non è stato predisposto un sistema conforme alle regole anti-elusione, o se il prodotto non soddisfa le specifiche funzionali o di efficienza delle risorse.

Se il singolo esemplare provato non rientra nelle tolleranze, l'autorità verifica altri tre esemplari; il modello è conforme solo se la media dei valori determinati rientra nelle tolleranze della tabella 6. Le autorità devono comunicare subito alla Commissione e agli altri Stati membri le decisioni di non conformità.

Le tolleranze includono, tra le altre, volume totale e volume di scomparto entro -3 % o 1 litro, capacità di congelamento entro -10 %, E16/E32, Eaux e consumo annuo entro +10 %, umidità interna dei frigoriferi cantina entro il 10 % dei limiti prescritti e rumorosità entro +2 dB(A).

Divieto di elusione e aggiornamenti software

È vietata l'immissione sul mercato di prodotti progettati per riconoscere le condizioni o il ciclo di prova e alterare automaticamente le prestazioni durante il test. Inoltre, il consumo energetico e gli altri parametri dichiarati non devono peggiorare a seguito di aggiornamenti software o firmware, se misurati con lo stesso metodo di prova originariamente usato per la dichiarazione di conformità, salvo consenso esplicito dell'utilizzatore finale prima dell'aggiornamento.

Parametri di riferimento, riesame e abrogazione

L'allegato V contiene parametri di riferimento indicativi per le tecnologie più efficienti presenti sul mercato al momento dell'adozione del regolamento, con valori di IEE, volumi e consumi per diverse tipologie di frigoriferi, congelatori e frigo-congelatori.

La Commissione deve riesaminare il regolamento entro il 25 dicembre 2025, valutando in particolare l'adeguatezza dei limiti per gli apparecchi a bassa rumorosità e per i frigoriferi cantina, l'eventuale disciplina per apparecchi combinati a bassa rumorosità con scomparti congelatore, il trattamento dei congelatori a pozzetto professionali, le tolleranze, un eventuale segnale acustico per porte aperte, i fattori di compensazione, l'eventuale introduzione di ulteriori requisiti di efficienza delle risorse e la metodologia relativa allo sbrinamento automatico intelligente.

Il regolamento (CE) n. 643/2009 è abrogato con effetto dal 1o marzo 2021. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto, campo di applicazione ed esclusioni

Definisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per apparecchi di refrigerazione alimentati da rete elettrica con volume compreso tra oltre 10 litri e 1 500 litri. Sono esclusi, tra gli altri, gli armadi refrigerati professionali e gli abbattitori, gli apparecchi con funzione di vendita diretta, gli apparecchi mobili e quelli la cui funzione primaria non è la refrigerazione degli alimenti.

Definizioni tecniche

L'articolo 2 e l'allegato I contengono le definizioni operative di apparecchio di refrigerazione, scomparto, volume totale, congelatore, frigorifero cantina, minibar, apparecchio combinato, scomparto a temperatura variabile, classe climatica, banca dati dei prodotti, consumo annuo di energia, consumo giornaliero, sbrinamento automatico, parti di ricambio e altre nozioni necessarie all'applicazione del regolamento.

Limiti di efficienza energetica

L'allegato II fissa valori massimi dell'indice di efficienza energetica (IEE) da rispettare dal 1o marzo 2021 e, in modo più severo, dal 1o marzo 2024, distinguendo tra apparecchi a bassa rumorosità, con porte trasparenti, frigoriferi cantina e altri apparecchi. I limiti variano dal 380 % al 100 % a seconda della categoria e della data di applicazione.

Specifiche funzionali

Dal 1o marzo 2021 gli apparecchi devono rispettare requisiti su congelamento rapido, configurazione invernale, marcatura degli scomparti, identificazione delle porte trasparenti con VIP, caratteristiche dei sotto-scomparti o sezioni a 2 stelle e capacità di congelamento per gli scomparti a 4 stelle. Fino al 1o marzo 2024 alcune prescrizioni su congelamento rapido e configurazione invernale non si applicano agli apparecchi combinati con un solo termostato elettromeccanico e compressore privi di controllo elettronico.

Efficienza delle risorse e riparabilità

Sono previsti obblighi di disponibilità di parti di ricambio per 7 o 10 anni dall'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello, con elenco e procedura di ordinazione resi pubblici sui siti web. Sono inoltre imposti obblighi di accesso per i riparatori professionisti alle informazioni di riparazione e manutenzione, con registrazione, eventuali requisiti di competenza e assicurazione, risposta entro 5 giorni lavorativi e accesso alle informazioni entro 1 giorno lavorativo dalla richiesta.

Consegna dei ricambi e smantellamento

Le parti di ricambio devono essere consegnate entro 15 giorni lavorativi dall'ordine. I fabbricanti devono garantire che materiali e componenti rilevanti possano essere rimossi con strumenti comunemente reperibili e devono rispettare gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE sui RAEE.

Obblighi di informazione verso utenti e installatori

Dal 1o marzo 2021 manuali e siti web devono contenere informazioni su configurazione ottimale di cassetti e ripiani, collocazione e conservazione degli alimenti per ridurre sprechi, impostazioni di temperatura consigliate, effetti delle funzioni particolari, uso corretto, manutenzione, assistenza, parti di ricambio, durata della garanzia, classi climatiche e istruzioni per reperire nella banca dati dei prodotti le informazioni del modello.

Valutazione di conformità e documentazione tecnica

La conformità è verificata secondo il sistema di controllo interno della progettazione o il sistema di gestione previsti dalla direttiva 2009/125/CE. La documentazione tecnica deve includere le informazioni di prodotto richieste, i dettagli e i risultati dei calcoli dell'allegato III e, se del caso, i dati relativi a modelli equivalenti; può inoltre rinviare alla banca dati dei prodotti del regolamento (UE) 2019/2016 se le informazioni coincidono.

Sorveglianza del mercato e tolleranze

Gli Stati membri applicano la procedura di verifica dell'allegato IV. Sono previsti criteri di non conformità per valori dichiarati o misurati più favorevoli del dovuto, per violazione delle specifiche funzionali, delle specifiche sulle risorse o delle regole anti-elusione. La tabella 6 stabilisce tolleranze specifiche, tra cui: volume totale e di scomparto -3 % o 1 litro, capacità di congelamento -10 %, E16/E32, Eaux e consumo annuo di energia +10 %, umidità interna dei frigoriferi cantina entro il 10 % dei limiti prescritti, rumorosità +2 dB(A).

Divieto di elusione

È vietata l'immissione sul mercato di prodotti progettati per rilevare le prove e alterare automaticamente le prestazioni durante il collaudo. Inoltre, il consumo energetico e gli altri parametri non devono peggiorare in seguito ad aggiornamenti software o firmware, salvo consenso esplicito dell'utilizzatore finale prima dell'aggiornamento.

Parametri di riferimento, riesame e abrogazione

L'allegato V individua i parametri di riferimento indicativi per le tecnologie più efficienti. La Commissione deve riesaminare il regolamento entro il 25 dicembre 2025, valutando in particolare efficienza energetica degli apparecchi a bassa rumorosità e dei frigoriferi cantina, apparecchi combinati, congelatori a pozzetto professionali, tolleranze, segnale sonoro per porte aperte, fattori di compensazione, ricambi e sbrinamento intelligente. Il regolamento (CE) n. 643/2009 è abrogato con effetto dal 1o marzo 2021.

Come è indicizzato

Materieprogettazione ecocompatibileefficienza energeticaeconomia circolarerifiuti di apparecchiature elettriche ed elettronichetutela dei consumatori

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