Sentenza del 20/09/2016 n. 109 - Comm. Trib. Prov. Lodi
IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE - Costituzione di vincolo di destinazione - Trust - Imposizione in misura proporzionale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha ritenuto non corretta la determinazione pari a zero della base imponibile e ha affermato che la costituzione del trust, quale atto produttivo di un vincolo di destinazione, rientra nell'ambito applicativo della disciplina impositiva. Sono quindi dovute in misura proporzionale le imposte ipotecaria e catastale, calcolate sulla base del valore dei beni oggetto del vincolo e dell'onere di ritrasferimento ai beneficiari.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale della costituzione di un vincolo di destinazione mediante trust. Il ricorrente riteneva che, al momento della costituzione del trust, non fosse dovuta un'imposizione proporzionale e aveva quindi indicato una base imponibile pari a zero. L'Amministrazione finanziaria sosteneva invece che l'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262/2006 avesse assoggettato a imposizione i vincoli di destinazione in quanto tali, indipendentemente dall'eventuale trasferimento finale dei beni ai beneficiari. La base imponibile doveva essere rapportata al valore dei beni vincolati, considerato equivalente al valore dell'onere di ritrasferimento gravante sul trustee.
Norme richiamate
Art. 2, comma 47, del decreto-legge n. 262/2006
La norma ha attratto nell'area applicativa dell'imposta i regolamenti capaci di produrre un vincolo di destinazione.
La disposizione è interpretata nel senso che il presupposto impositivo è rappresentato dalla costituzione del vincolo di destinazione. Poiché il legislatore ha posto l'accento sull'effetto destinatorio, la disciplina si applica a tutti gli atti idonei a produrlo, compreso il trust.
Massime di principio
- La costituzione di un trust può integrare, ai fini fiscali, la costituzione di un vincolo di destinazione autonomamente rilevante, anche se il trasferimento finale ai beneficiari avverrà in un momento successivo.
- Quando un atto produce un vincolo di destinazione su beni immobili, non è corretto assumere automaticamente una base imponibile pari a zero: il valore fiscalmente rilevante può essere commisurato al valore dei beni vincolati e all'onere di trasferimento gravante sul trustee.
- Per applicare correttamente la disciplina occorre verificare gli effetti sostanziali dell'atto, non soltanto la sua qualificazione formale: se l'atto vincola beni e prevede obblighi di ritrasferimento, tali elementi possono fondare l'imposizione proporzionale.
- La soluzione concreta dipende comunque dalla struttura del trust, dalla natura dei beni, dai poteri del trustee e dalla disciplina vigente e applicabile al momento dell'atto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 set 2016Sentenza del 20/09/2016 n. 1569 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 20 set 2016Sentenza del 20/09/2016 n. 1599 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 20 set 2016Sentenza del 20/09/2016 n. 1600 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 20 set 2016Sentenza del 20/09/2016 n. 1610 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 20 set 2016Sentenza del 20/09/2016 n. 594 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 20 set 2016Sentenza del 20/09/2016 n. 270 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →