Cassazione Civile, Ordinanza n. 08567/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Un proprietario di un'autogru aveva convenuto in giudizio la società incaricata delle riparazioni del motore del mezzo, assumendo che gli interventi eseguiti fossero stati incompleti e superficiali e che, per tale ragione, il motore avesse continuato a guastarsi nonostante quattro riparazioni successive. In primo grado era stata accolta in parte la domanda risarcitoria del committente e rigettata la riconvenzionale della società per il saldo del corrispettivo. In appello, la società aveva ottenuto la riforma integrale della decisione, con rigetto della domanda attorea. Il ricorrente per cassazione ha dedotto tre motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.: (1) omesso esame dell'ammissione della società di non aver operato secondo le regole della tecnica ex art. 1176, comma 2, c.c.; (2) omesso esame del preteso riconoscimento, ex art. 1667 c.c., dei vizi per facta concludentia, desunto dall'esecuzione di ulteriori interventi senza addebito di costi ulteriori se non per pezzi non sostituiti in precedenza; (3) omesso esame della lettera del 05.06.2012 con cui sarebbero stati contestati i vizi delle opere. Il ricorrente sosteneva che tali elementi avrebbero dovuto condurre a ritenere provati i vizi o comunque una nuova obbligazione di garanzia, con conseguente esonero dall'onere di provare danni e nesso causale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi, osservando che il giudice di merito aveva fondato la decisione su due autonome mancanze probatorie: la prova dei vizi o difettosità delle riparazioni e la prova del nesso causale tra tali riparazioni e i successivi guasti del motore. Le circostanze invocate dal ricorrente sono state reputate, al più, idonee a incidere sul profilo soggettivo del riconoscimento dei vizi o dell'eventuale volontà di assumere ulteriori obbligazioni, ma non sulla dimostrazione del nesso causale, che è accertamento tecnico e oggettivo. È stato inoltre chiarito che l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico preciso, non una questione, una deduzione difensiva o una valutazione interpretativa. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico preciso e decisivo, non per questioni, argomentazioni difensive, prove o valutazioni interpretative; non consente alla Cassazione di riesaminare il merito.
art. 1176, comma 2, c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la mancata esecuzione delle riparazioni secondo la diligenza tecnica del professionista; la Corte ha ritenuto che tale profilo, anche ove rilevante, non dimostrasse da solo il nesso causale tra interventi e guasti.
art. 1667 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere un riconoscimento dei vizi e l'operatività della garanzia per vizi dell'opera; la Corte ha escluso che gli elementi dedotti bastassero a provare i vizi e, soprattutto, il nesso causale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come base per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di rivalutare le prove o di sostituire la propria lettura del materiale istruttorio a quella compiuta dal giudice di merito.
- Per integrare l'omesso esame di un fatto decisivo occorre un fatto storico preciso, discusso tra le parti e idoneo, se considerato, a determinare con certezza una diversa decisione; non bastano deduzioni difensive, argomentazioni, documenti o meri elementi istruttori.
- La prova dell'inadempimento o della difettosità della prestazione e la prova del nesso causale tra tale prestazione e il danno sono distinti: anche un eventuale riconoscimento dei vizi non esonera automaticamente dalla prova del nesso causale.
- L'eventuale volontà dell'appaltatore o riparatore di eseguire ulteriori interventi per spirito collaborativo o per mantenere il rapporto commerciale non equivale, di per sé, a riconoscimento giuridicamente decisivo della responsabilità.
- Nel valutare la decisività del fatto omesso, il giudice deve considerare il complesso della motivazione: il fatto è non decisivo se la soluzione prescelta poggia anche su altri elementi contrari, come la vetustà del bene e il tempo trascorso tra gli interventi e il guasto.
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