L.R. FVG 19/2002
Progetti di sanità transfrontaliera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Friuli Venezia Giulia promuove collaborazioni transfrontaliere in ambito sanitario e socio-assistenziale. La Giunta regionale può finanziare uno o più progetti di integrazione, nei limiti del bilancio e previa valutazione di rilevanza socio-economica e fattibilità, deliberando entro il 30 giugno dopo aver sentito la Commissione consiliare competente.
Sostegno regionale a progetti di sanità transfrontaliera
Progetti di sanità transfrontaliera
La legge disciplina il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a iniziative di collaborazione oltre confine in materia sanitaria e socio-assistenziale. L’intervento è coerente con i programmi di sviluppo dell’Unione Europea e si inserisce nell’ambito della programmazione sanitaria e ospedaliera regionale.
Finalità e ambito di intervento
La Regione promuove e incentiva forme di collaborazione transfrontaliera nei settori:
- sanitario;
- socio-assistenziale.
L’obiettivo è favorire progetti di integrazione tra territori di frontiera, con ricadute sia organizzative sia socio-economiche.
Sostegno finanziario ai progetti
Per realizzare tali finalità, la Giunta regionale può deliberare il sostegno finanziario a uno o più progetti di integrazione sanitaria e socio-assistenziale transfrontaliera. Il finanziamento:
- deve essere compatibile con le previsioni di bilancio;
- è concesso sulla base della rilevanza socio-economica dei progetti;
- richiede la valutazione della fattibilità degli interventi.
Procedura e termine di deliberazione
La deliberazione della Giunta regionale deve essere adottata entro il 30 giugno di ciascun anno. Prima della decisione è previsto il parere della Commissione consiliare competente.
Portata temporale e utilizzabilità della norma
La legge non contiene una disciplina transitoria o una scadenza finale espressa; tuttavia il testo è molto essenziale e riferito a un meccanismo annuale di finanziamento. In assenza di ulteriori sviluppi normativi forniti, la disposizione appare ancora potenzialmente utilizzabile come base per il sostegno a progetti transfrontalieri, nei limiti del bilancio regionale e della procedura prevista.
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