L.R. FVG 22/2002
Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze relative alle epizoozie e alle fitopatie in agricoltura e prime norme di applicazione per l'emergenza B.S.E.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Friuli Venezia Giulia un fondo regionale per indennizzi e interventi contro epizoozie e fitopatie in agricoltura, con dotazione iniziale di 1,3 milioni di euro. Regola domande, gestione e controlli del fondo e, in prima applicazione, disciplina anche misure urgenti per l’emergenza B.S.E., applicabili dal 12 gennaio 2001 per il periodo di emergenza disposto dalle autorità.
Istituzione di un fondo regionale per emergenze fitosanitarie ed epizootiche e misure straordinarie per la B.S.E.
Istituzione del Fondo regionale per emergenze fitosanitarie ed epizoozie
La legge del Friuli Venezia Giulia istituisce un fondo regionale fuori bilancio destinato a sostenere le aziende agricole colpite da epizoozie o fitopatie. Il Fondo è pensato per finanziare interventi di prevenzione, contenimento, eradicazione e compensazione delle perdite, nel rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato in agricoltura.
Finalità e tipologie di intervento
Le risorse del Fondo possono essere utilizzate per indennizzi a favore delle aziende agricole operanti nel territorio regionale, purché le perdite derivino da malattie inserite in un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione. Gli interventi ammessi mirano a:
- prevenire la diffusione delle malattie tramite indagini di massa, analisi, vaccinazioni, trattamenti fitosanitari, abbattimenti preventivi o distruzione dei raccolti;
- compensare gli effetti dell’abbattimento del bestiame o della distruzione di colture disposti dalle autorità pubbliche, nonché le conseguenze della morte degli animali dovuta a vaccinazioni o ad altre misure ordinate dalle autorità competenti;
- prevedere aiuti compensativi subordinati all’impegno del beneficiario ad adottare in futuro adeguate misure preventive secondo le prescrizioni sanitarie pubbliche.
Entità degli aiuti e regole di cumulo
Gli interventi possono coprire:
- il valore normale dei raccolti e delle colture distrutte o del bestiame abbattuto;
- una perdita di reddito ragionevolmente determinata, tenendo conto della difficoltà di sostituzione del bestiame o di ripristino delle colture, nonché dei periodi di quarantena o attesa imposti dalle autorità;
- fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per controlli sanitari, test, indagini, acquisto e somministrazione di vaccini, acquisto di presidi fitosanitari, costi di abbattimento del bestiame e di distruzione di colture e raccolti.
È espressamente esclusa ogni sovracompensazione, anche quando gli aiuti si cumulano con altri regimi di sostegno.
Domanda, istruttoria e controlli
Le domande vanno presentate alla Direzione regionale dell’agricoltura. La documentazione deve consentire di identificare la spesa e provare l’effettivo pagamento al soggetto destinatario; possono essere richiesti ulteriori documenti, chiarimenti e controlli ispettivi.
Gestione finanziaria del Fondo
La dotazione iniziale del Fondo è fissata in 1.300.000 euro. Le somme sono versate anticipatamente in un conto fruttifero presso il Tesoriere della Regione; gli adempimenti amministrativo-contabili spettano al Servizio affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell’agricoltura.
Il Direttore regionale dell’agricoltura è l’amministratore del Fondo e dispone i pagamenti; in sua assenza o impedimento può delegare i dirigenti dei servizi competenti per le produzioni animali o vegetali, a seconda che si tratti di epizoozie o fitopatie.
Programmazione degli interventi e compatibilità comunitaria
Gli interventi ammissibili sono stabiliti di volta in volta con provvedimento amministrativo avente natura regolamentare, da notificare alla Commissione europea per la verifica di compatibilità. Nei casi di assoluta urgenza e necessità, l’amministratore del Fondo può disporre direttamente gli interventi, salvo successiva ratifica della Giunta regionale.
Rendicontazione e controlli contabili
Per la gestione del Fondo si applicano le norme richiamate dalla legge n. 1041/1971 e dal DPR n. 689/1977, e successive modifiche. Il rendiconto finanziario va predisposto entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla chiusura dell’esercizio, approvato dalla Giunta regionale previo controllo della Ragioneria generale, e sottoposto al controllo della Corte dei conti secondo le modalità previste.
Copertura finanziaria
Per il 2002 è autorizzata una spesa di 1.300.000 euro, iscritta in bilancio su una specifica unità previsionale di base e su un capitolo di nuova istituzione. La copertura deriva da un prelievo di pari importo dal fondo globale di parte capitale previsto nel bilancio regionale.
Misure straordinarie per l’emergenza B.S.E.
In prima applicazione, la legge disciplina in via speciale l’utilizzo del Fondo per fronteggiare l’emergenza del settore zootecnico causata dalla encefalopatia spongiforme bovina (B.S.E.). Questa disciplina opera in deroga alla procedura ordinaria di individuazione degli interventi ed è finalizzata a favorire la rapida ripresa della produzione zootecnica.
Beneficiari e presupposti per la B.S.E.
Possono accedere agli interventi le imprese agricole e i detentori di capi di bestiame colpiti da misure sanitarie obbligatorie di protezione contro la B.S.E., con obbligo di distruzione degli animali e delle relative produzioni.
Indennizzo per fermo di impresa e ricostituzione del patrimonio zootecnico
Ai soggetti che ricostituiscono il patrimonio zootecnico e riprendono l’attività aziendale è riconosciuto anche un indennizzo per il fermo di impresa. L’interruzione indennizzabile può durare fino a otto mesi dalla data dell’ordinanza di abbattimento.
L’indennizzo:
- è calcolato su base giornaliera;
- è liquidato in base alle Unità di bovino adulto (UBA) riacquistate;
- può arrivare fino a otto dodicesimi del margine lordo rilevato dall’Ufficio di contabilità agraria del Friuli Venezia Giulia dell’INEA, con riferimento alla RICA e ai dati più recenti disponibili;
- tiene conto dei capi acquistati entro dodici mesi dall’ordinanza di abbattimento e comunque non oltre il numero dei capi abbattuti.
Cumulo con altri aiuti e regime transitorio B.S.E.
Se intervengono altre provvidenze per le stesse finalità, l’aiuto regionale copre soltanto la quota residua fino alla soglia ammissibile. È comunque vietata la sovracompensazione.
Le misure B.S.E. hanno efficacia dal 12 gennaio 2001 e per l’intero periodo di emergenza decretato dalle autorità competenti.
Domanda, documentazione e istruttoria per la B.S.E.
Le domande vanno presentate al Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell’agricoltura, che cura l’istruttoria. La richiesta deve essere corredata da:
- copia dell’ordinanza di abbattimento;
- copia dell’attestato di avvenuta distruzione dei capi;
- documentazione giustificativa della spesa sostenuta per il riacquisto dei capi;
- ogni altro documento ritenuto utile per l’istruttoria.
Il Servizio può richiedere integrazioni documentali, da fornire tempestivamente a pena di non accoglimento della domanda. L’aiuto è approvato e liquidato in un’unica soluzione al 100%, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni impartite dall’autorità sanitaria.
Controlli sulla B.S.E.
Il Servizio delle produzioni animali effettua controlli amministrativi e controlli in azienda su tutte le domande presentate.
Regime applicabile in via residuale
Per quanto non espressamente disciplinato dalle norme speciali sulla B.S.E., si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
Valutazione di obsolescenza
La parte generale sull’istituzione del Fondo conserva rilievo solo come disciplina di sistema, ma la legge è fortemente legata a un contesto emergenziale del 2002 e contiene una disciplina speciale per la B.S.E. riferita a un periodo ormai concluso, efficace dal 12 gennaio 2001 per l’intera emergenza decretata. Per l’uso pratico attuale, soprattutto la parte straordinaria sulla B.S.E. è da considerarsi superata e non più operativamente rilevante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 13 ago 2002L.R. FVG 20/2002
- Legge · 13 ago 2002L.R. FVG 21/2002
- Legge · 23 ago 2002L.R. FVG 23/2002
- Legge · 2 ago 2002L.R. FVG 19/2002
- Legge · 29 lug 2002L.R. FVG 18/2002
- Legge · 17 lug 2002L.R. FVG 17/2002
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →