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Legge

L.R. FVG 21/2002

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

Normativa regionaleL.R. FVG 21/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Friuli Venezia Giulia il marchio collettivo di qualità “AQUA” per prodotti agricoli, zootecnici, ittici, silvo-pastorali e produzioni agroambientali, affidando all’ERSA registrazione, disciplinari, controlli e rilascio delle autorizzazioni. Prevede sanzioni per l’uso abusivo del marchio e finanziamenti regionali all’ERSA, con oneri riferiti agli anni 2002-2003.

Valorizzazione e marchio di qualità dei prodotti agricoli e alimentari del Friuli Venezia Giulia

Valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità nel Friuli Venezia Giulia

La legge disciplina una politica regionale di promozione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli e alimentari di qualità nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Il cuore del sistema è un marchio collettivo regionale di qualità, denominato “Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)”, affidato operativamente all’ERSA.

Finalità, ambito e marchio regionale

La Regione promuove la produzione e la valorizzazione di:

  • prodotti agricoli;
  • prodotti zootecnici;
  • prodotti ittici;
  • prodotti silvo-pastorali;
  • prodotti freschi o trasformati;
  • produzioni ottenute con metodologie riconducibili alle misure agroambientali previste dalla normativa sull’agricoltura ecocompatibile.

Il marchio può essere usato per prodotti che si distinguono dagli altri della stessa categoria per sistema di produzione, lavorazione e altre caratteristiche intrinseche, e che offrano garanzie qualitative a tutela della salute del consumatore e dell’immagine del prodotto.

Ruolo dell’ERSA e registrazione del marchio

L’ERSA è il soggetto regionale deputato a realizzare il sistema del marchio. In particolare:

  • presenta la domanda di registrazione del marchio collettivo;
  • individua i tipi di prodotto ammissibili;
  • approva i disciplinari di produzione e le loro modifiche, con deliberazione poi approvata dalla Giunta regionale.

Il marchio è tutelato secondo la disciplina dei marchi collettivi richiamata dalla normativa statale e nel rispetto delle regole comunitarie richiamate dalla legge.

Disciplinari di produzione

I disciplinari sono predisposti per categoria di prodotto, fresco o trasformato, e devono contenere almeno:

  • la descrizione dei requisiti del prodotto, oggettivi e controllabili, con indicazione delle principali specifiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche;
  • la descrizione delle fasi e tecniche di produzione, trasformazione e conservazione necessarie a ottenere le caratteristiche qualitative richieste;
  • i criteri di identificazione e rintracciabilità dalle materie prime al prodotto finale.

L’ERSA può utilizzare anche le indicazioni del Piano di sviluppo rurale e può avvalersi della consulenza di istituzioni, enti e associazioni del settore agricolo e alimentare. I disciplinari, una volta approvati dalla Giunta regionale, sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e comunicati alla Commissione europea.

Comitato direttivo della certificazione

Presso l’ERSA è istituito un Comitato direttivo della certificazione, quale organismo di garanzia della corretta esecuzione dell’attività di certificazione secondo la norma UNI CEI EN 45011.

Il Comitato è composto da:

  • Presidente dell’ERSA, con funzioni di presidente;
  • un esperto in legislazione alimentare;
  • un esperto in marketing;
  • un esperto in tecniche di controllo;
  • un esperto per le produzioni animali;
  • un esperto per le produzioni vegetali;
  • un esperto designato congiuntamente dalle associazioni dei consumatori;
  • il responsabile della certificazione dell’ERSA.

Gli esperti sono nominati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’agricoltura. Il Comitato dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta per pari durata.

Compiti del Comitato e procedure di certificazione

Il Comitato svolge le funzioni previste dalla norma UNI CEI EN 45011 e, in particolare:

  • formula gli indirizzi dell’attività;
  • vigila sulla loro applicazione;
  • svolge ispezioni, anche tramite organismi esterni;
  • determina le modalità di concessione dell’autorizzazione all’uso del marchio;
  • rilascia l’autorizzazione;
  • sospende o revoca l’autorizzazione in caso di uso non conforme alla legge.

Il Comitato disciplina con proprio regolamento le funzioni interne, le procedure di certificazione, il tariffario per l’uso del marchio e le procedure di revoca. Il tariffario è approvato dall’ERSA con deliberazione approvata dalla Giunta regionale.

Soggetti ammessi all’uso del marchio e autorizzazione

Il marchio può essere concesso a:

  • imprese agricole singole o associate;
  • imprese di trasformazione o commercializzazione del settore agroalimentare, singole o associate;
  • associazioni di produttori agricoli.

L’autorizzazione è rilasciata a seguito di istruttoria dell’ERSA e decisione del Comitato. Il procedimento prevede:

  • istruttoria dell’ERSA entro 60 giorni dal ricevimento della domanda;
  • decisione del Comitato entro 30 giorni dalla ricezione degli atti;
  • ricorso al Comitato, entro 30 giorni dalla notifica del diniego, per il riesame;
  • decisione definitiva del Comitato entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

L’uso del marchio è subordinato al pagamento degli importi stabiliti dal tariffario.

Controlli, vigilanza e certificazione

Il Comitato vigila sul rispetto delle regole da parte dei soggetti autorizzati. Per questo:

  • organizza i controlli sul territorio regionale;
  • definisce criteri e procedure di controllo;
  • si avvale dei competenti servizi dell’ERSA;
  • può avvalersi, tramite convenzione, di soggetti specializzati operanti secondo la norma UNI CEI EN 45011.

Se le prescrizioni dei disciplinari coincidono con quelle previste per le misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale, i controlli effettuati per tali misure valgono anche ai fini della presente legge.

L’ERSA è inoltre riconosciuto organismo certificatore di qualità della Regione per i prodotti ottenuti nel rispetto dei disciplinari da parte dei soggetti concessionari del marchio e può tener conto, ai fini della concessione e del mantenimento dell’uso del marchio, anche dei controlli svolti da altri organismi di controllo operanti ai sensi della UNI CEI EN 45011.

Etichettatura e indicazioni di origine

I soggetti autorizzati devono apporre sul prodotto il logo “Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA) – Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia”, secondo le modalità previste nell’autorizzazione.

L’ERSA individua il logo anche mediante competenze esterne. In etichetta può essere inserita anche una dicitura sul luogo di origine o provenienza del prodotto, la cui veridicità è soggetta ai controlli previsti dalla legge. In caso di provenienza regionale, alla dicitura deve essere aggiunta l’espressione “Prodotto in Friuli Venezia Giulia”.

Sanzioni e revoca dell’autorizzazione

L’uso del marchio senza autorizzazione, così come la violazione delle modalità d’uso stabilite nell’autorizzazione, comporta una sanzione pecuniaria da 104 euro a 15.500 euro, secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione approvato dalla Giunta regionale.

In caso di violazione delle regole d’uso del marchio può essere disposta anche la revoca dell’autorizzazione.

Rapporti con altre discipline regionali e copertura finanziaria

La legge attribuisce all’ERSA, per l’attuazione della normativa regionale richiamata, ulteriori funzioni in materia di certificazione e controllo.

Per il finanziamento delle attività è autorizzata una spesa complessiva di 125.000 euro, ripartita in:

  • 25.000 euro per il 2002;
  • 100.000 euro per il 2003.

La copertura è assicurata mediante storno di pari importo da un diverso stanziamento di bilancio, con conseguente riduzione dell’autorizzazione di spesa originaria.

Comunicazione all’Unione europea

La legge prevede la comunicazione alla Commissione europea nell’ambito della direttiva 98/34/CE, a conferma della rilevanza del sistema di disciplinari e marchio nel contesto delle regole tecniche e della libera circolazione dei prodotti.

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