L.R. FVG 17/2002
Istituzione di case da gioco nel Friuli Venezia Giulia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Friuli Venezia Giulia a promuovere una società per azioni, o in alternativa una concessione a società UE, per gestire case da gioco nel territorio regionale. Disciplina partecipazione pubblica, requisiti del concessionario, gara, localizzazione, regolamento attuativo, destinazione degli utili e un iniziale stanziamento di 75.000 euro per la sottoscrizione del capitale sociale. È atto sostanzialmente storico e legato a un impianto organizzativo/finanziario iniziale del 2002.
Istituzione di case da gioco in Friuli Venezia Giulia
Istituzione di case da gioco nel Friuli Venezia Giulia
La legge disciplina l’avvio di case da gioco nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, con finalità di sviluppo turistico e di rafforzamento dell’offerta regionale. Il provvedimento autorizza la Regione a costituire una società per azioni oppure, in alternativa, a ricorrere a una concessione a soggetto qualificato dell’Unione europea.
Modalità di gestione: società regionale o concessione
L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione, ai sensi dell’articolo 2458 del codice civile, di una società per azioni avente per oggetto la gestione di case da gioco nel territorio regionale. In alternativa, se la società non viene costituita, l’attività può essere affidata in concessione a una società con sede in uno Stato membro dell’Unione europea.
Per la soluzione societaria, la Regione deve mantenere e conservare una partecipazione non inferiore al 70% del capitale sociale. Se non intende detenere tutte le azioni, può cederne una parte, nei limiti previsti, preferibilmente a piccole e medie imprese legate allo sviluppo turistico regionale o agli enti locali interessati.
Requisiti per l’affidamento in concessione
L’eventuale concessionario deve possedere requisiti stringenti:
- essere costituito in forma di società di capitali;
- avere una compagine in cui nessun azionista detenga più del 20% del capitale sociale o comunque un ruolo di particolare preminenza;
- disporre di un capitale sociale non inferiore a 5.164.570 euro.
Gara, capitolato e condizioni di esercizio
Per l’affidamento in concessione, la Regione predispone un capitolato generale per la gara pubblica, nel quale devono essere stabiliti:
- le garanzie richieste al concessionario;
- i requisiti morali e professionali del concessionario e del personale;
- la percentuale minima e massima di utile lordo spettante al concessionario, da definire in relazione alla singola casa da gioco;
- la quota minima dei proventi lordi da destinare a iniziative promozionali e a manifestazioni di alto interesse culturale e sociale;
- le ipotesi di revoca della concessione senza diritto al risarcimento, in caso di perdita dei requisiti o violazione delle condizioni di concessione.
Regolamento attuativo e disciplina del gioco
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere emanato un regolamento per disciplinare l’attività delle case da gioco. Il regolamento deve regolare, almeno:
- l’accesso dei giocatori, con divieto per i minori di 18 anni e, se del caso, per altri soggetti in condizioni ostative;
- le specie e i tipi di giochi e la loro regolamentazione;
- gli orari e le giornate di apertura al pubblico;
- le modalità di gestione e di controllo interne alla casa da gioco.
Localizzazione delle sedi
La scelta delle sedi in cui le case da gioco devono operare è rimessa all’Amministrazione regionale, previa intesa con i comuni interessati. La decisione deve tener conto della vocazione e dell’importanza turistica del territorio, nonché della compatibilità storico-ambientale ed economica dell’intervento.
Destinazione degli utili
Gli utili spettanti alla Regione dalla gestione delle case da gioco sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio regionale. Le risorse possono essere utilizzate per finalità turistiche e per interventi a favore degli enti locali, tra cui opere infrastrutturali, recupero ambientale, riqualificazione urbana e potenziamento della polizia urbana e locale.
La legge vincola inoltre le risorse con due quote specifiche:
- il 40% ai fabbisogni socio-assistenziali regionali, con particolare riguardo al rafforzamento delle strutture di prevenzione delle dipendenze presso le Aziende sanitarie e alla costituzione di un fondo anti usura;
- il 20% alla tutela della sicurezza dei cittadini e al rafforzamento delle strutture delle forze dell’ordine presenti nel territorio regionale.
Risorse iniziali e copertura finanziaria
Per l’attuazione della legge, la Regione è autorizzata a destinare alla costituenda società per azioni un importo massimo di 75.000 euro mediante sottoscrizione del capitale sociale. In caso di nuova sottoscrizione di azioni della società, l’onere è imputato a specifiche unità previsionali di bilancio istituite per l’esercizio 2002, con copertura mediante corrispondente riduzione di altra voce di spesa del medesimo bilancio.
Attuazione amministrativa
Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.
Valutazione di attualità
La legge ha natura eminentemente istitutiva e organizzativo-finanziaria, legata all’avvio del sistema nel 2002 e a uno specifico impianto regolatorio e di bilancio iniziale. Per la sua impostazione storica e per il riferimento a stanziamenti ed esercizi ormai conclusi, il provvedimento è sostanzialmente da considerarsi obsoleto ai fini applicativi odierni.
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