Cassazione Civile, Ordinanza n. 09038/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (occupante e ente concedente)
La controversia
La controversia nasce da un fondo gravato da uso civico in agro di Casalvelino. Il fondo era stato in precedenza detenuto dal ricorrente in forza di un contratto poi dichiarato nullo, con rilascio in favore del Comune. Successivamente il ricorrente aveva attivato un procedimento amministrativo di legittimazione dell’occupazione, concluso con decreto regionale n. 8/2008 favorevole e definitivamente confermato dal Consiglio di Stato. Nel frattempo il Comune aveva concesso il fondo in uso temporaneo alla società agricola Kiwicilento con contratto di affitto agrario quinquennale, poi scaduto. Il ricorrente aveva chiesto l’accertamento dell’avvenuta acquisizione a titolo originario della proprietà del fondo, la condanna al rilascio e il risarcimento dei danni da mancato godimento, oltre alla compensazione con il canone enfiteutico. Il Tribunale aveva riconosciuto al ricorrente un diritto reale pieno e aveva ordinato il rilascio; la Corte d’appello aveva confermato il rilascio, affermando però che il decreto di legittimazione non attribuiva la piena proprietà ma un diritto reale assimilabile all’enfiteusi, opponibile erga omnes, e che il mancato pagamento dei canoni incideva solo sul rapporto con l’ente concedente. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 L. 1766/1927, dell’art. 28 R.D. 332/1928 e dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la legittimazione avrebbe attribuito la piena proprietà a titolo originario, gravata solo dall’obbligo del canone, e censurando l’adesione della Corte territoriale a un orientamento ritenuto superato anche alla luce della L. 168/2017.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse rivolta non contro un capo autonomo della sentenza impugnata, ma contro un passaggio motivazionale della Corte d’appello, non suscettibile di passare in giudicato perché la decisione di secondo grado era pienamente confermativa di quella di primo grado. Ha quindi escluso l’interesse ad impugnare, osservando che il ricorrente, già totalmente vittorioso sul rilascio, aveva dedotto un interesse solo astratto alla correzione della motivazione e non un’utilità giuridica concreta derivante dall’eventuale accoglimento. Conseguentemente è stata confermata la condanna del ricorrente alle spese in favore di entrambi i controricorrenti ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9 L. 1766/1927
richiamato dal ricorrente per sostenere che il decreto di legittimazione attribuirebbe la piena proprietà a titolo originario, gravata dal solo canone.
art. 10 L. 1766/1927
richiamato dal ricorrente in connessione con gli effetti della legittimazione e dell’affrancazione.
art. 28 R.D. 332/1928
richiamato dal ricorrente come disciplina di attuazione della legittimazione su terre gravate da uso civico.
art. 33 R.D. 332/1928
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi dell’acquisto pieno della proprietà.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 100 c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare che l’interesse ad agire e ad impugnare deve tradursi in una utilità giuridica concreta e non in un mero interesse astratto alla correzione della motivazione.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie in prossimità dell’adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una diversa lettura di un mero passaggio motivazionale non costituente capo autonomo della sentenza.
- L’interesse ad impugnare richiede un’utilità giuridica concreta e attuale derivante dall’eventuale accoglimento del ricorso; non è sufficiente un interesse astratto alla correzione della motivazione o alla definizione di una questione giuridica priva di effetti sulla decisione.
- La parte integralmente vittoriosa nel merito non può proporre impugnazione per contestare soltanto affermazioni incidentali o obiter dicta della sentenza, se tali affermazioni non incidono sul dispositivo né sono suscettibili di passare in giudicato.
- La formazione del giudicato interno presuppone l’omessa impugnazione di un capo autonomo e decisorio della sentenza, non di mere argomentazioni o di valutazioni di presupposti fattuali che concorrono a formare un unico capo di decisione.
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