Cassazione Civile, Ordinanza n. 32660/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di utilizzo di manodopera in un contesto di appalto/subappalto ritenuto non genuino dalla Corte d'appello. I lavoratori avevano chiesto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società committente/utilizzatrice, sostenendo che l'appalto fosse illecito e che il licenziamento loro intimato dalla cooperativa fosse inefficace perché proveniente da soggetto privo della qualità di effettivo datore di lavoro. La Corte d'appello di Roma, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva riconosciuto un rapporto a tempo pieno e indeterminato per uno dei lavoratori e un rapporto a tempo indeterminato part-time per l'altro, dichiarando inefficace il licenziamento del 29 gennaio 2016 e ordinando la reintegrazione con condanna al pagamento delle retribuzioni perdute. La società ricorrente ha proposto sette motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e dell'art. 32 l. 183/2010 per errata distribuzione dell'onere della prova sulla genuinità dell'appalto; (2) violazione dell'art. 24 Cost. per asserita impossibilità di assolvere l'onere probatorio sulla genuinità del subappalto, anche in ragione del mancato ingresso in giudizio dell'appaltatore e della contumacia del subappaltatore; (3) violazione di varie norme processuali e dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 per motivazione apparente e rilievo d'ufficio della mancanza di autorizzazioni scritte al subappalto; (4) violazione degli artt. 2697 c.c., 29 d.lgs. 276/2003 e 116 c.p.c. per avere omesso l'accertamento concreto delle mansioni svolte; (5) violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 per avere ritenuto sufficiente, ai fini dell'illiceità dell'appalto, la presenza di elementi indiziari di direzione e coordinamento da parte della committente; (6) vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa considerazione di circostanze istruttorie favorevoli alla genuinità dell'appalto; (7) violazione degli artt. 27, comma 2, e 29, comma 3-bis, d.lgs. 276/2003 per avere ritenuto inefficaci i licenziamenti intimati dalla cooperativa, nonostante la disciplina che imputa al committente/utilizzatore gli atti del somministratore nella gestione del rapporto. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi sei motivi perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti accertato in concreto l'illiceità dell'appalto a prescindere dalla forma scritta, dall'autorizzazione al subappalto e dal riparto dell'onere della prova, nonché sulla base di una valutazione di merito non sindacabile in cassazione delle prove raccolte. Il settimo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha richiamato la normativa sopravvenuta e l'orientamento di legittimità secondo cui la disposizione che prevede che gli atti compiuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto si intendano riferiti all'utilizzatore non comprende il licenziamento; tale lettura vale anche per l'art. 27, comma 2, d.lgs. 276/2003, applicabile ratione temporis. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza spese per la mancata difesa degli intimati, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto che i motivi da 1 a 6 fossero inammissibili perché diretti a contestare una ratio decidendi basata sull'accertamento in fatto, da parte della Corte territoriale, dell'illiceità dell'appalto e dell'effettivo potere direttivo della committente, accertamento che rendeva irrilevanti le censure sull'onere della prova, sulla forma del contratto, sulle autorizzazioni al subappalto, sulle mansioni e sulla valutazione delle prove. Il settimo motivo è stato invece esaminato nel merito ma respinto, perché la disciplina sul somministratore non estende al licenziamento gli atti imputabili all'utilizzatore; la conseguenza è che il licenziamento intimato dalla cooperativa restava inefficace. Non essendovi attività difensiva degli intimati, la Corte ha disposto nulla per le spese e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte precisa che il n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo, non la mera mancata valutazione di elementi istruttori.
art. 2697 c.c.
La censura sul riparto dell'onere probatorio viene dichiarata irrilevante perché la decisione di merito si fonda su un accertamento in concreto dell'illiceità dell'appalto, non sulla sola distribuzione dell'onere della prova.
art. 29 d.lgs. 276/2003
Richiamato dalle parti e dalla Corte come norma sul regime dell'appalto; nella decisione è ritenuto non decisivo ai fini delle censure perché la Corte d'appello ha accertato in fatto l'appalto illecito.
art. 32 l. 183/2010
Invocato nel primo motivo insieme all'art. 2697 c.c.; il suo richiamo non incide sull'esito perché la questione probatoria è superata dall'accertamento di fatto.
art. 24 Cost.
La doglianza di violazione del diritto di difesa è respinta perché l'impossibilità allegata di provare la genuinità del subappalto non scalfisce la ratio basata sull'accertamento concreto dell'illiceità.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione alla motivazione apparente; la Corte ritiene infondata la censura poiché la sentenza di merito è sorretta da un accertamento in fatto comprensibile e non apparente.
art. 112 c.p.c.
La dedotta pronuncia d'ufficio su profili non introdotti viene esclusa implicitamente dalla Corte, che considera la questione non decisiva rispetto alla ratio decidendi.
art. 115 c.p.c.
Invocato tra le norme asseritamente violate per la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la selezione e valutazione del materiale probatorio spetta al giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
Non consente di sindacare in cassazione la valutazione di attendibilità delle prove e la scelta del materiale istruttorio ritenuto decisivo.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per la pretesa motivazione apparente; la Corte respinge la censura perché la motivazione di merito non è apparente.
art. 345 c.p.c.
Invocato insieme ad altre norme processuali, ma la relativa censura è ritenuta irrilevante o comunque non decisiva.
art. 437 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di appello e istruzione, ma senza esito favorevole per la ricorrente.
art. 27, comma 2, d.lgs. 276/2003
La Corte lo interpreta nel senso che gli atti del somministratore nella costituzione o gestione del rapporto non comprendono il licenziamento; pertanto il licenziamento intimato dal somministratore non si imputa all'utilizzatore.
art. 29, comma 3-bis, d.lgs. 276/2003
Richiamato nel settimo motivo dalla ricorrente; la Corte non ne ricava un effetto utile a validare il licenziamento intimato dalla cooperativa.
art. 38, comma 3, d.lgs. 81/2015
Richiamato come norma sopravvenuta e criterio interpretativo: gli atti del somministratore non comprendono il licenziamento.
art. 80-bis d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020
Considerata norma di interpretazione autentica, utile a chiarire che il rinvio agli atti di gestione del rapporto non include il licenziamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a sovvertire l'accertamento in fatto del giudice di merito sulla non genuinità di un appalto e sull'effettivo esercizio del potere direttivo da parte del committente.
- La doglianza relativa al riparto dell'onere della prova è irrilevante quando la decisione impugnata non si fonda esclusivamente sulla distribuzione dell'onere probatorio, ma su un autonomo accertamento concreto dei fatti costitutivi dell'illiceità del rapporto.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è integrato dall'omessa considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico decisivo è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
- La valutazione delle prove, la selezione delle fonti ritenute più attendibili e la ricostruzione del quadro fattuale appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è logicamente comprensibile.
- In tema di somministrazione irregolare, la regola secondo cui gli atti del somministratore compiuti nella costituzione o gestione del rapporto si imputano all'utilizzatore non si estende al licenziamento, che resta atto distinto e non automaticamente riferibile al soggetto utilizzatore.
- La norma di interpretazione autentica intervenuta sulla disciplina della somministrazione può essere utilizzata come criterio ermeneutico anche per la disciplina previgente, quando i testi normativi siano sovrapponibili e la ratio sia identica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 15 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32641/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 15 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32644/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 15 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32652/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 15 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32653/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 15 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32654/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 15 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32656/2025 del 15/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →