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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23254/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha parzialmente riconosciuto il vincolo della continuazione tra varie condanne emesse in epoche differenti; il ricorrente deduceva: (1) carenza e contraddittorietà della motivazione rispetto all'esclusione della continuazione per due condanne relative a reati di spaccio antecedenti all'ingresso nel clan Grande Aracri; (2) mancanza di motivazione sui criteri di determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite, quando tali aumenti eccedono il minimo edittale; (3) errore materiale nel calcolo della pena, con duplice computo di un aumento di tre mesi relativo alla sentenza della Corte di appello di Bologna del 12/09/2017.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati: ha confermato che il giudice dell'esecuzione aveva fornito motivazione adeguata circa l'assenza di collegamento e continuità tra i reati antecedenti e l'aggravamento associativo successivo, e che la determinazione dei singoli aumenti per i reati satellite era sufficientemente motivata, anche alla luce della giurisprudenza che consente motivazioni meno dettagliate per aumenti di esigua entità. Ha invece accolto il terzo motivo per errore materiale: la Corte ha annullato senza rinvio la parte dell'ordinanza che aveva ricomputato erroneamente ulteriori tre mesi di reclusione già compresi nella pena-base della sentenza del 12/09/2017, rideterminando l'aumento complessivo per continuazione in anni 3, mesi 10 e giorni 25. Il ricorso è stato quindi rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma relativa al delitto associativo di tipo mafioso: la sentenza prendeva in considerazione una condanna per tale reato come pena-base rispetto agli altri reati, e valutava se i reati precedenti fossero riconducibili al medesimo disegno associativo.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha esaminato il motivo e ritenuto che la motivazione richiesta da tale norma fosse stata fornita in modo adeguato dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato rispetto al principio di proporzione delle pene e al divieto di surrettizio cumulo materiale: la Corte verifica che gli aumenti siano proporzionati e che non si aggiri il divieto di cumulo.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come limite generale al cumulo delle pene e al rispetto dei parametri costituzionali e codicistici nella determinazione del complessivo aumento per continuazione.

  • art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio per correzione di un errore materiale: applicata per eliminare il triplo conteggio dei tre mesi di pena già compresi nella sentenza del 12/09/2017.

  • Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite».

    Principio di diritto richiamato: obbligo di calcolare e motivare distintamente gli aumenti per i reati satellite, con un grado di dettaglio correlato all'entità degli aumenti; la Corte ha applicato questo principio ammettendo motivazioni meno dettagliate per aumenti esigui.

  • Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022

    Giurisprudenza che afferma che non è richiesta una motivazione specifica e minuziosa per aumenti di pena di esigua entità; citata dalla Corte per giustificare la sufficienza della motivazione fornita sui singoli aumenti.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede l'esistenza di un unico disegno criminoso o di una continuità programmatoria tra i reati: la mera analogia nella natura dei reati (es. ripetuto traffico di stupefacenti) non è di per sé sufficiente a dimostrare la continuazione se non emergono rapporti o contatti certi con il medesimo gruppo associativo nel periodo pertinente.
  • Per accertare la continuità con reati commessi in epoche diverse è decisivo valutare elementi quali contatti con membri del sodalizio, momenti temporali di adesione, dichiarazioni probanti di collaboratori e contenuto delle sentenze precedenti; l'assenza di contatti diretti o di prova di adesione in un dato periodo può essere decisiva per escludere la continuazione.
  • Nel calcolo della pena per reato continuato il giudice deve individuare la pena-base (reato più grave) e determinare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; tuttavia il livello di dettaglio motivazionale richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento: aumenti di modesta entità possono essere motivati in termini più sintetici.
  • Non è ammesso il doppio conteggio di aumenti già compresi in una pena definitiva: se una sentenza anteriore ha già comprensivamente calcolato aumenti per reati in continuazione, il giudice dell'esecuzione non può riapplicarli; eventuali errori materiali di questo tipo possono essere corretti dalla Corte di Cassazione con annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
  • Le contestazioni sulla motivazione devono essere valutate confrontando le argomentazioni del giudice con le prove e le sentenze richiamate: una motivazione che spieghi la mancanza di elementi di collegamento concreto tra i fatti e il sodalizio è sufficiente a respingere l'allegazione di continuità programmatoria.

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