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Sentenza

Sentenza del 25/10/2016 n. 2722 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRPEF - avviso di accertamento - società a contabilità semplificata - reddito d'impresa - indagini finanziarie - versamenti - proventi illeciti - gioco d'azzardo - sono tali - quantificazione vincite e perdite - è necessaria - documentazione frequentazione casinò e bische clandestine - è necessaria - art. 14, comma 4, l. n. 537/93 - soggezione ad imposta - è tale - imputazione al contribuente - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio ha contestato la mancata dichiarazione di redditi d'impresa, desunti anche dai versamenti effettuati sui conti correnti del contribuente. Il contribuente ha sostenuto che tali somme non fossero correlate all'attività d'impresa, ma derivassero da vincite ottenute tramite il gioco d'azzardo presso casinò e bische clandestine. La giustificazione è stata ritenuta insufficiente perché non accompagnata dalla quantificazione delle vincite e delle perdite né da documentazione idonea a dimostrare la frequentazione assidua dei luoghi di gioco.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata confermata. I versamenti bancari non adeguatamente giustificati possono essere ricondotti a ricavi o redditi non dichiarati. Inoltre, anche se il contribuente dimostra che le somme derivano da proventi illeciti o da redditi diversi da quelli d'impresa, tali proventi restano imponibili ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993 e possono essere legittimamente imputati dall'Ufficio a redditi professionali o d'impresa.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973

    Consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati dei rapporti finanziari e dei conti correnti per accertare maggiori ricavi o compensi, salvo che il contribuente fornisca una prova analitica e documentata della diversa origine delle somme.

  • Art. 14, comma 4, legge n. 537/1993

    Prevede l'assoggettamento a imposizione dei proventi derivanti da attività illecite, quando siano classificabili nelle categorie reddituali previste dalla normativa fiscale.

Massime di principio

  • In presenza di versamenti bancari contestati dall'Ufficio, il contribuente deve fornire una spiegazione specifica, documentata e coerente per ciascuna somma; non basta una giustificazione generica o meramente dichiarativa.
  • L'affermazione che i versamenti derivino da vincite al gioco d'azzardo richiede elementi probatori concreti, come la quantificazione delle vincite e delle perdite, la provenienza delle somme e la documentazione delle frequentazioni di casinò o bische.
  • La provenienza illecita delle somme non esclude automaticamente l'imposizione fiscale: anche i proventi da reato possono essere tassati se riconducibili a una categoria di reddito.
  • Qualora il contribuente ammetta l'esistenza di redditi occulti ma ne contesti la natura, l'Amministrazione può ricondurli alla categoria dei redditi professionali o d'impresa quando ciò sia coerente con l'attività esercitata e con gli elementi acquisiti.
  • Le indagini finanziarie determinano una presunzione a carico del contribuente, che deve essere superata con prova analitica della natura non reddituale dei movimenti.

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