Regolamento (UE) 2020/2236
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i modelli armonizzati di certificati sanitari per i movimenti all’interno dell’Unione e per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici. Disciplina inoltre le modalità di compilazione, i requisiti formali dei certificati, la sostituzione dei certificati iniziali e un addendum specifico per il trasporto via mare. Il testo si coordina con i regolamenti (UE) 2016/429, 2017/625 e con gli atti delegati ed esecutivi correlati, ed è progettato per l’uso anche tramite il sistema Traces. Viene abrogato il previgente regolamento (CE) n. 1251/2008, con una limitata fase transitoria.
Modelli di certificati sanitari e regole di rilascio/sostituzione per l’ingresso nell’Unione e i movimenti intra-UE di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, con disciplina della certificazione ufficiale e abrogazione del regolamento (CE) n. 1251/2008.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori, ai veterinari ufficiali e alle autorità competenti degli Stati membri, nonché alle autorità dei paesi terzi per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione, in relazione a partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici. Copre sia i movimenti all’interno dell’Unione sia l’ingresso nell’Unione, incluse le spedizioni via mare e i casi di sostituzione dei certificati sanitari; non riguarda il consumo umano diretto per le partite di animali acquatici destinate a stabilimenti di acquacoltura, rilascio in natura o altri scopi indicati. Si applica dal 21 aprile 2021; l’abrogazione del regolamento (CE) n. 1251/2008 opera dalla stessa data, con disciplina transitoria per talune partite certificate prima dell’applicazione.
Modelli di certificati sanitari per animali acquatici e prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 definisce un quadro uniforme per la certificazione sanitaria relativa agli animali acquatici e a taluni prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici. Esso si inserisce nella disciplina della sanità animale e dei controlli ufficiali, coordinandosi con il regolamento (UE) 2016/429, il regolamento (UE) 2017/625 e con gli atti delegati ed esecutivi collegati, al fine di assicurare che le partite che entrano nell’Unione o circolano al suo interno siano accompagnate da garanzie sanitarie coerenti e comparabili.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento nasce dall’esigenza di attuare i poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 213, 224, 238 e 239 del regolamento (UE) 2016/429, nonché dall’articolo 90 del regolamento (UE) 2017/625. I considerando evidenziano che i modelli di certificato devono riflettere le prescrizioni in materia di rischio sanitario, malattie elencate, classificazione delle malattie e categorie di specie, oltre a essere compatibili con il sistema elettronico Traces e con l’IMSOC. Viene inoltre perseguito l’obiettivo di evitare duplicazioni normative rispetto al previgente regolamento (CE) n. 1251/2008.
Ambito di applicazione
Il regolamento disciplina:
- il rilascio dei certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici;
- i certificati per i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici;
- la sostituzione dei certificati sanitari iniziali;
- una dichiarazione aggiuntiva del comandante della nave per il trasporto via mare.
L’ambito riguarda sia animali acquatici sia determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura; per il certificato di ingresso nell’Unione, il modello copre animali destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto. I riferimenti all’Unione si intendono, per effetto della clausola richiamata in nota, estesi anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
Definizioni e rinvii
L’articolo 2 non contiene definizioni autonome, ma rinvia a quelle del regolamento delegato (UE) 2020/990 e del regolamento delegato (UE) 2020/692. In particolare, il testo si appoggia a nozioni come contenitore, barca vivaio, esca, misure nazionali, habitat, paesi terzi/territori/zone elencati, aree indenni da malattia e programmi di eradicazione. Questo rinvio assicura uniformità interpretativa con la disciplina sostanziale sulla sanità animale.
Compilazione dei certificati e ruolo del veterinario ufficiale
I certificati devono essere compilati e firmati da un veterinario ufficiale secondo le note esplicative dei modelli contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Gli operatori responsabili delle partite devono trasmettere all’autorità competente le informazioni descrittive della partita richieste nella parte I dei modelli.
Il regolamento distingue tra:
- certificati per movimenti intra-UE, che seguono i modelli dell’allegato I;
- certificato per ingresso nell’Unione, di cui all’allegato II;
- dichiarazione del comandante della nave, di cui all’allegato III.
Requisiti formali dei certificati
L’articolo 4 disciplina in dettaglio la forma dei certificati. In linea generale, il certificato deve recare firma e timbro del veterinario ufficiale; le dichiarazioni alternative o non pertinenti devono essere espunte o barrate e siglate; il documento può essere composto da un unico foglio, da più fogli non separabili o da una serie di pagine numerate. Se il certificato è formato da più pagine numerate, ciascuna pagina deve riportare il codice unico ex articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la firma e il timbro.
Per i certificati relativi ai movimenti intra-UE, il documento deve accompagnare la partita fino al luogo di destinazione. Per i certificati di ingresso nell’Unione, il documento deve essere presentato al posto di controllo frontaliero di ingresso. Inoltre:
- il certificato va rilasciato prima che la partita esca dal controllo dell’autorità competente;
- per l’ingresso nell’Unione, il certificato deve essere redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro del posto di controllo frontaliero;
- uno Stato membro può accettare un’altra lingua ufficiale dell’Unione con traduzione autenticata, se necessario.
Sono previste deroghe per i certificati elettronici rilasciati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 e per i certificati cartacei compilati nel sistema Traces e stampati da tale sistema.
Sostituzione dei certificati sanitari
La sostituzione è ammessa solo in casi tassativi: errore amministrativo, danneggiamento o smarrimento del certificato iniziale. Il certificato di sostituzione non può alterare le informazioni essenziali relative a identificazione, tracciabilità e garanzie contenute nel documento originario. Deve inoltre indicare chiaramente il riferimento al certificato iniziale, la sua data di rilascio, il fatto che lo sostituisce, un nuovo numero e la nuova data di rilascio.
Di regola la sostituzione richiede un originale cartaceo, salvo i casi di certificati elettronici di sostituzione nel sistema Traces. Per l’ingresso nell’Unione, il posto di controllo frontaliero può eccezionalmente non richiedere un certificato sostitutivo se cambiano alcuni dati logistici o identificativi del destinatario, dell’importatore, del posto di controllo frontaliero o del mezzo di trasporto, purché l’operatore comunichi le nuove informazioni.
Modelli di certificato per i movimenti intra-UE
L’allegato I contiene sette modelli, ciascuno corrispondente a una diversa destinazione o a una particolare situazione sanitaria:
- AQUA-INTRA-ESTAB: animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura;
- AQUA-INTRA-RELEASE: animali acquatici destinati al rilascio in natura;
- AQUA-INTRA-HC: animali acquatici destinati al consumo umano;
- AQUA-INTRA-RESTRICT: animali acquatici soggetti a restrizioni o misure di emergenza per malattie elencate o emergenti;
- AQUA-INTRA-BAIT: animali acquatici destinati a essere usati come esche vive;
- PAO-AQUA-INTRA-PROCESS: prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura, diversi dagli animali vivi, destinati a ulteriore trasformazione;
- PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT: prodotti analoghi soggetti a restrizioni o misure di emergenza.
Il sistema mostra così una tassonomia funzionale basata sulla finalità della movimentazione e sul rischio sanitario connesso.
Certificato per l’ingresso nell’Unione
L’allegato II contiene il modello AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER. Esso si applica all’ingresso nell’Unione di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, purché non destinati al consumo umano diretto.
Dichiarazione del comandante della nave
L’allegato III introduce il modello AT-AQUA-SEA, che funge da addendum al certificato sanitario quando il trasporto di determinati animali acquatici diretti nell’Unione avviene via mare, anche solo per una parte del tragitto. La dichiarazione è compilata dal comandante della nave e allegata al certificato sanitario pertinente. È esclusa l’ipotesi dei pescherecci che sbarcano animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano diretto.
Abrogazione del regolamento previgente e disciplina transitoria
Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 a decorrere dal 21 aprile 2021. I riferimenti a quest’ultimo devono intendersi fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV.
È inoltre previsto un regime transitorio: l’ingresso nell’Unione di partite accompagnate da certificati rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/2008 prima della data di applicazione del nuovo regolamento è ammesso fino al 20 ottobre 2021, a condizione che il certificato sia stato firmato da un ispettore ufficiale prima del 21 agosto 2021.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 21 aprile 2021. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e modelli di certificato
L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: norme sui certificati sanitari ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e sui certificati ufficiali ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 per il rilascio e la sostituzione dei certificati richiesti per l’ingresso nell’Unione e per i movimenti intra-UE di determinate partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici. Sono stabiliti tre blocchi di modelli: certificati intra-UE (allegato I), certificato per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, rilascio in natura o altri scopi non per consumo umano diretto (allegato II), e dichiarazione del comandante della nave come addendum per il trasporto via mare (allegato III).
Definizioni rinviate agli atti delegati
L’articolo 2 rinvia a definizioni contenute nei regolamenti delegati (UE) 2020/990 e 2020/692 per concetti chiave quali contenitore, barca vivaio, esca, misure nazionali, habitat, paese terzo/territorio/zona elencati, Stato membro/zona/compartimento indenni da malattia e programma di eradicazione. Il regolamento si costruisce quindi su un sistema definitorio coordinato con la normativa di base e delegata in materia di sanità animale e movimenti di animali acquatici.
Compilazione e firma dei certificati
L’articolo 3 prescrive che i certificati per i movimenti intra-UE e per l’ingresso nell’Unione siano compilati e firmati da un veterinario ufficiale secondo le note esplicative dei modelli del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Gli operatori devono fornire all’autorità competente le informazioni descrittive della partita indicate nella parte I dei modelli di certificato.
Requisiti formali dei certificati
L’articolo 4 impone che il certificato rechi firma e timbro ufficiale del veterinario ufficiale, con inchiostro diverso da quello del testo stampato, e che le dichiarazioni non pertinenti siano barrate, siglate e timbrate oppure eliminate. Il certificato può essere su un unico foglio, su più fogli non separabili o su una serie di pagine numerate; in quest’ultimo caso ogni pagina deve riportare il codice unico ex articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la firma e il timbro. Per i movimenti intra-UE il certificato accompagna la partita fino al luogo di destinazione; per l’ingresso nell’Unione va presentato al posto di controllo frontaliero di ingresso. Deve essere rilasciato prima che la partita esca dal controllo dell’autorità competente. Per i certificati di ingresso nell’Unione è richiesta la lingua ufficiale dello Stato membro del posto di controllo frontaliero, salvo deroga nazionale per altra lingua ufficiale dell’Unione con eventuale traduzione autenticata. Sono previste deroghe per i certificati elettronici e per quelli cartacei compilati e stampati da Traces.
Sostituzione dei certificati sanitari
L’articolo 5 consente il rilascio di certificati sanitari di sostituzione solo in caso di errori amministrativi del certificato iniziale, oppure se il certificato iniziale è danneggiato o smarrito. Il certificato di sostituzione non può modificare le informazioni su identificazione della partita, tracciabilità e garanzie già contenute nel certificato iniziale; deve indicare il riferimento al codice unico e alla data di rilascio del certificato iniziale, specificare che lo sostituisce, riportare un nuovo numero di certificato e la nuova data di rilascio, ed essere un originale cartaceo salvo i casi di sostituzione elettronica in Traces. Per l’ingresso nell’Unione, il posto di controllo frontaliero può non richiedere un certificato di sostituzione se cambiano destinatario, importatore, posto di controllo frontaliero o mezzo di trasporto e l’operatore fornisce le nuove informazioni.
Modelli per i movimenti intra-UE
L’articolo 6 individua i modelli applicabili ai movimenti all’interno dell’Unione, distinguendo per destinazione e tipologia di partita: AQUA-INTRA-ESTAB per animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura; AQUA-INTRA-RELEASE per il rilascio in natura; AQUA-INTRA-HC per il consumo umano; AQUA-INTRA-RESTRICT per animali soggetti a restrizioni o misure di emergenza per malattie elencate o emergenti; AQUA-INTRA-BAIT per esche vive; PAO-AQUA-INTRA-PROCESS per prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura, diversi dagli animali vivi, destinati a ulteriore trasformazione; PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT per prodotti analoghi soggetti a restrizioni o misure di emergenza.
Modello per l’ingresso nell’Unione
L’articolo 7 prevede un unico modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione, denominato AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER, per animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto.
Addendum per il trasporto via mare
L’articolo 8 introduce il modello di dichiarazione AT-AQUA-SEA, compilato dal comandante della nave e allegato al certificato sanitario pertinente quando il trasporto avviene via mare, anche solo per parte del viaggio. È escluso il caso dei pescherecci che sbarcano animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici selvatici destinati al consumo umano diretto, richiamato il regolamento delegato (UE) 2020/692.
Abrogazione e coordinamento con la normativa previgente
L’articolo 9 abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 a decorrere dal 21 aprile 2021. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV.
Disposizioni transitorie
L’articolo 10 consente l’ingresso nell’Unione, fino al 20 ottobre 2021, delle partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici accompagnate da certificati rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/2008 prima della data di applicazione del presente regolamento, purché il certificato sia stato firmato da un ispettore ufficiale prima del 21 agosto 2021.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 11 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 21 aprile 2021. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. È inoltre richiamata, in nota, l’estensione dei riferimenti all’Unione anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord in forza del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
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