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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21890/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al vizio accertato e ha rinviato la causa al Tribunale di Matera in diversa composizione per nuovo esame, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società convenuta)

La controversia

La controversia nasceva da un'azione proposta da una società fornitrice per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per forniture di gas GPL. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava la società cliente al pagamento di Euro 3.871,72 oltre interessi e spese; il Tribunale, in appello, confermava la decisione. La società soccombente ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del contraddittorio: sosteneva che l'udienza di assunzione della prova testimoniale, fissata dopo rinvii disposti nel periodo emergenziale Covid, si fosse svolta in sua assenza senza che le fosse stata ritualmente comunicata la nuova data, e che i provvedimenti di rinvio non potessero considerarsi validamente comunicati mediante strumenti atipici o per il solo deposito in cancelleria/ruolo o comunicazione all'Ordine. Con il secondo motivo denunciava, in via consequenziale, la violazione delle norme sul regime delle comunicazioni di cancelleria e dei rinvii d'ufficio. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che la mancata rituale comunicazione dell'udienza di rinvio, in una fase essenziale del processo, integra nullità per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, senza che occorra provare una lesione concreta ulteriore; ha ritenuto inapplicabile una sanatoria fondata sul mancato rilievo immediato del vizio in assenza, rilevando che la nullità va fatta valere con l'impugnazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stata prospettata la deduzione del vizio di violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato quale norma posta a presidio del contraddittorio.

  • art. 134 c.p.c.

    richiamato dal giudice di merito per sostenere la presunzione di conoscenza dell'ordinanza resa in udienza; la Corte ne esclude l'applicazione come valida equipollenza rispetto alla rituale comunicazione del rinvio fuori udienza.

  • art. 136 c.p.c.

    richiamato tra le norme sulla comunicazione dei provvedimenti processuali, non derogate dalla disciplina emergenziale secondo la ricorrente e la Corte.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato in tema di nullità processuali e loro sanatoria.

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato dal giudice di merito per sostenere la tardività dell'eccezione; la Corte precisa che la sanatoria dipende dalla mancata impugnazione del vizio, non dal solo mancato rilievo nella fase anteriore.

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato tra le norme sulla notificazione/comunicazione ai difensori costituiti, la cui osservanza non è derogata in modo implicito dalla disciplina emergenziale.

  • art. 176 c.p.c.

    richiamato quale norma sulle ordinanze e sui provvedimenti adottati fuori udienza, da comunicarsi secondo le forme di legge.

  • art. 82 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di comunicazioni di cancelleria ai difensori costituiti.

  • art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18

    richiamato tra le disposizioni emergenziali Covid, interpretate come misure organizzative e non derogatorie delle garanzie del contraddittorio.

  • art. 36 d.l. 8 aprile 2020 n. 23

    la Corte afferma che non contiene disposizioni abroganti o derogatorie rispetto alle norme del codice di rito sulle comunicazioni e sul contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e del contraddittorio effettivo.

  • art. 6 CEDU

    la Corte richiama la giurisprudenza sovranazionale per affermare che l'omessa o inadeguata comunicazione dell'udienza di rinvio può violare il diritto al processo equo.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato a sostegno del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e alla partecipazione al processo.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione rituale dell'udienza di rinvio, quando incide su una fase essenziale del giudizio e impedisce alla parte di partecipare all'assunzione della prova o ad altra attività decisiva, integra nullità per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
  • Le misure emergenziali adottate durante la pandemia non introducono, di per sé, un regime di comunicazioni atipiche idoneo a sostituire le forme previste dal codice di rito per la comunicazione ai difensori costituiti dei provvedimenti adottati fuori udienza.
  • La sanatoria della nullità processuale non deriva dal semplice mancato rilievo immediato del vizio nella fase precedente, ma dal fatto che il vizio non sia fatto valere con i rimedi impugnatori previsti; se la nullità è dedotta con l'impugnazione, essa resta esaminabile.
  • Per le nullità che comportano la lesione del contraddittorio in udienze essenziali, non è necessario dimostrare un pregiudizio concreto ulteriore quando la parte non sia stata posta in condizione di esercitare pienamente le facoltà difensive previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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