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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09046/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la TIA2 non ha natura tributaria e che, per le controversie sorte successivamente al 31 maggio 2010, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, decidendo ai sensi dell'art. 382 c.p.c., ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha inoltre condannato la parte intimata al pagamento delle spese di lite dei gradi di merito e di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di pagamento emesso per la TIA 2012 nei confronti di una società proprietaria o utilizzatrice di un immobile di circa 1.139 mq adibito a lavorazione di marmi. La società destinataria aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario deducendo, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva del soggetto che aveva emesso l'avviso e l'erronea applicazione della tariffa, assumendo che i locali non producessero rifiuti urbani. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR del Lazio aveva accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva. La concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alle controversie sulla TIA sorte dopo il 30 maggio 2010, sostenendo che, per espressa previsione normativa, tali controversie spettano al giudice ordinario. La resistente non ha svolto difese in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 1), c.p.c.

    La censura è stata proposta per difetto di giurisdizione, quale vizio deducibile in cassazione.

  • art. 14, comma 33, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010

    Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

    La tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 d.lgs. 152/2006 non ha natura tributaria e le controversie sorte dopo l'entrata in vigore del decreto appartengono al giudice ordinario.

  • art. 238 d.lgs. n. 152/2006

    È la disposizione istitutiva della tariffa integrata ambientale cui si riferisce la norma interpretativa del d.l. n. 78/2010.

  • art. 382 c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice tributario e la giurisdizione del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Le controversie sulla tariffa integrata ambientale introdotta dall'art. 238 d.lgs. 152/2006 non hanno natura tributaria; per le liti sorte dopo il 31 maggio 2010 la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
  • Quando difetta la giurisdizione del giudice tributario, quel giudice non può pronunciarsi su questioni preliminari di merito o di legittimazione attiva relative all'atto impugnato.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie relative alla TIA, è decisiva la data di insorgenza della lite e non quella del periodo d'imposta cui si riferisce la pretesa, se la controversia è sorta dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa.
  • La TIA2 va distinta dalla precedente TIA1: le controversie sulla TIA1 appartengono alla giurisdizione tributaria solo per il periodo di vigenza della disciplina previgente, mentre quelle successive e quelle sulla TIA2 rientrano nella giurisdizione ordinaria se sorte dopo il 31 maggio 2010.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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