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Sentenza

Sentenza n. 12853/2026 - Roma, Sezione 3B

per l''annullamento - del Decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell''''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015” e relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - della nota del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana avente ad oggetto “Notifica del Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14 Dicembre 2022” inviata a mezzo pec alle aziende fornitrici di dispositivi medici, inclusa Abbott; - della nota trasmessa dalla Regione Toscana, Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale, in data 14 novembre 2022, con cui è stato comunicato l''''avvio del procedimento “avente ad oggetto l''''adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''''articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015»; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''''Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: ▪ l''''intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l''''adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''''art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; ▪ l''''accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell''''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l'''' “Accordo 181/CSR”); ▪ la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l''''applicazione delle disposizioni previste dall''''art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; ▪ per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all''''accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi mediciper gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell''''Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 769 del 5.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell''''Azienda USL Toscana Centro n. 1363 del 30.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell''''Azienda USL Toscana Sud Est n. 1020 del 16.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell''''Azienda Ospedaliera Universitaria Senese n. 740 del 30.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell''''Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana n. 623 del 6.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell''''Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi n. 643 del 16.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell''''Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer n. 497 del 9.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell''''ESTAR – Ente unico di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale n. 386 del 27.9.2019), nonché dell''''ulteriore documentazione pubblicata sul sito istituzionale della Regione, inclusa la “Nota esplicativa sulle modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta”.

Giustizia amministrativa202304317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e statali relativi al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, inclusa la determinazione della quota posta a carico dell'impresa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto della Regione Toscana recante gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, la relativa nota di notificazione, l'avviso di avvio del procedimento, il decreto ministeriale di certificazione del superamento dei tetti di spesa, le linee guida ministeriali e gli ulteriori atti presupposti, istruttori e ricognitivi. Dal testo non risultano specificamente illustrati i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio è intervenuta una disciplina legislativa che ha consentito alle aziende di definire gli obblighi relativi agli anni considerati mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il versamento della somma ridotta e di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è fondata sulla dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse al ricorso, resa dopo l'intervento dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto la definizione degli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi dovuti e l'estinzione dell'obbligazione con il pagamento integrale della quota ridotta. Sebbene la ricorrente non abbia depositato un'attestazione del pagamento, il giudice ha ritenuto sufficiente quanto rappresentato ai fini della sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    È la disposizione alla base dei provvedimenti regionali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, oggetto dell'impugnazione.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].

    La disposizione ha previsto una definizione legislativa degli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali; il pagamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione e determina la sopravvenuta carenza di interesse nei ricorsi contro tali provvedimenti.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Costituisce la base processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di impugnazione di provvedimenti regionali relativi al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, una disciplina legislativa sopravvenuta consente di estinguere l'obbligazione mediante il versamento di una quota ridotta degli importi dovuti e il ricorrente dichiara di avere adempiuto e di non avere più interesse al ricorso, il giudizio può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere desunta dalla dichiarazione della parte ricorrente con cui essa rappresenta l'intervenuta definizione dell'obbligazione oggetto del giudizio e rinuncia sostanzialmente alla prosecuzione della controversia, anche quando non sia stata depositata un'attestazione documentale del pagamento dichiarato.
  • In presenza della disciplina sopravvenuta che definisce gli obblighi di payback e prevede la cessazione delle controversie relative ai provvedimenti regionali, la declaratoria di improcedibilità comporta, in ragione dell'andamento del giudizio, l'integrale compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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