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Sentenza

Sentenza del 01/04/2016 n. 6351 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di rettifica ai fini dell'imposta di registro, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva aumentato il valore dichiarato per la compravendita di un terreno da 80.000.000 di lire a 428.000.000 di lire. Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio contestando, tra l'altro, l'utilizzo in appello di una nuova stima UTE, il riferimento ai valori OMI, l'assolvimento dell'onere della prova, la violazione del principio di non contestazione e l'insufficiente motivazione sulla congruità del valore accertato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto o dichiarato inammissibili tutti i motivi tranne il sesto, relativo all'insufficiente motivazione. La CTR aveva infatti affermato in modo apodittico che la nuova stima dell'Ufficio fosse meritevole di accoglimento, senza spiegare le ragioni della sua attendibilità e senza esaminare adeguatamente gli elementi posti a fondamento del valore di 151.000 euro, pari a 292.300.000 lire. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà riesaminare i fatti e regolare le spese di tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52

    Disciplinano i poteri dell'Amministrazione finanziaria nella rettifica del valore degli immobili ai fini dell'imposta di registro e i requisiti di motivazione dell'avviso. Nel caso concreto, la Corte non ha ritenuto definitivamente viziato l'utilizzo dei valori OMI o della stima UTE, ma ha censurato l'insufficiente spiegazione della loro concreta attendibilità.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Richiede che gli atti tributari siano adeguatamente motivati. La Corte ha precisato che la CTR non aveva realmente deciso sul tema dell'integrazione della motivazione dell'avviso, bensì sull'utilizzabilità della nuova stima come prova documentale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2

    Consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello. Pertanto, la nuova stima UTE depositata dall'Ufficio nel secondo grado era astrattamente utilizzabile come mezzo di prova, senza che ciò comportasse automaticamente l'integrazione della motivazione originaria dell'avviso.

  • Art. 2697 c.c.

    Regola la distribuzione dell'onere della prova. L'Ufficio deve dimostrare gli elementi della maggiore pretesa, ma la contestazione sollevata dal contribuente riguardava in concreto la valutazione delle prove e la motivazione della decisione, non la ripartizione astratta dell'onere probatorio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e art. 132 c.p.c.

    Impongono una motivazione sufficiente della sentenza. Nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta insufficiente non per la mera riduzione del valore accertato, ma perché la CTR non aveva illustrato le ragioni per cui la stima UTE fosse attendibile.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Consente di censurare l'omesso o insufficiente esame motivazionale di un fatto decisivo e controverso. Il sesto motivo è stato accolto perché la CTR non aveva adeguatamente motivato sul fatto decisivo costituito dal reale valore del terreno.

Massime di principio

  • Una nuova perizia o un nuovo documento prodotto dall'Amministrazione in appello può essere ammesso come prova nei limiti processuali previsti, ma non può automaticamente sanare una motivazione originaria dell'avviso che fosse del tutto carente.
  • I valori OMI possono costituire un elemento di valutazione e, in determinate circostanze, contribuire alla motivazione dell'accertamento; tuttavia, il giudice deve verificare la loro pertinenza rispetto alla tipologia, destinazione e caratteristiche concrete dell'immobile.
  • Quando il contribuente contesta il valore accertato, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti e il giudice deve spiegare perché tali elementi siano attendibili e idonei a dimostrare il maggior valore.
  • Una decisione non può limitarsi ad affermare che una perizia è 'meritevole di accoglimento': deve illustrare i criteri estimativi utilizzati, la loro applicazione al bene specifico e le ragioni per cui sono preferibili rispetto al valore dichiarato.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva del contribuente: comporta il riesame della controversia da parte del giudice di rinvio secondo i principi indicati dalla Corte.

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