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Ordinanza

Ordinanza n. 282/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della comunicazione caricata in data 31.03.2026 sul portale informatico del Ministero della Giustizia nell’area riservata alla candidata odierna ricorrente, con la quale sono stati comunicati il voto della prova scritta contenuta nella busta n. -OMISSIS- e la non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense sessione 2025; - del verbale -OMISSIS- del 14.01.2026 della III Sottocommissione esaminatrice degli esami di avvocato - sessio-OMISSIS-025 istituita presso la Corte di Appello di Bari, nella parte relativa alla correzione dell’elaborato contenuto nella busta contraddistinta al n. -OMISSIS-; - di tutti gli atti alle stesse presupposti, consequenziali e/o connessi.

Giustizia amministrativa202600436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione del voto di 13/30 e della non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, nonché il verbale di correzione dell'elaborato scritto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione pubblicata nell'area riservata del portale del Ministero della Giustizia, con cui le sono stati comunicati il voto conseguito nella prova scritta e la non ammissione all'orale, nonché il verbale della sottocommissione relativo alla correzione dell'elaborato. Dal testo emerge che la contestazione riguardava la valutazione dell'elaborato, ritenuta viziata; non sono tuttavia specificamente riportati i singoli motivi di ricorso. La questione cautelare ha riguardato la sindacabilità del giudizio tecnico della commissione e la sufficienza della motivazione espressa mediante voto numerico.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto di un sufficiente fumus boni iuris. Ha rilevato che le valutazioni della commissione d'esame costituiscono espressione di discrezionalità tecnica particolarmente qualificata e non sono soggette a un'analisi giudiziale particolareggiata, salvo manifesta erroneità rilevabile ictu oculi, palese illogicità o irragionevolezza, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o altri vizi immediatamente riscontrabili dall'esterno. Nel caso concreto, il voto numerico di 13/30 è stato ritenuto motivazione adeguata, alla luce dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2017 e della Corte costituzionale n. 175/2011. Il TAR ha inoltre precisato che non è necessaria l'apposizione di glosse, segni grafici o ulteriori indicazioni sull'elaborato o sui verbali di correzione. Non sono stati ravvisati macroscopici errori logici o formali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta per insufficiente fumus boni iuris.

  • Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2017

    Il voto numerico attribuito dalla commissione d'esame è idoneo a esprimere la motivazione della valutazione, senza necessità di ulteriori annotazioni sull'elaborato.

  • Corte costituzionale n. 175/2011

    Richiamata a sostegno della sufficienza della motivazione mediante votazione numerica nelle valutazioni concorsuali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle commissioni negli esami di abilitazione forense costituiscono espressione di discrezionalità tecnica particolarmente qualificata e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di vizi immediatamente percepibili dall'esterno, quali manifesta erroneità, palese illogicità o irragionevolezza, errore sui presupposti, travisamento dei fatti o violazione delle regole procedurali.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione di merito a quella della commissione esaminatrice, neppure quando il giudizio tecnico sia opinabile o non condivisibile, se non risultano macroscopici errori logici o formali.
  • Nelle prove scritte dell'esame di abilitazione forense, la votazione numerica costituisce motivazione sufficiente del giudizio della commissione e non richiede, di regola, glosse, segni grafici o ulteriori indicazioni sull'elaborato o nei verbali di correzione.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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