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Legge

L.R. Liguria 3/2020

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELLE TRADIZIONI LIGURI NEL MONDO E A SOSTEGNO DEI LIGURI EMIGRATI

Normativa regionaleL.R. Liguria 3/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Liguria, iniziative per mantenere i rapporti con le comunità liguri all’estero, valorizzare tradizioni e cultura ligure, sostenere associazioni e studi sull’emigrazione, e favorire il rientro e l’inserimento dei liguri che tornano a risiedere in regione. Prevede un piano triennale, una Consulta, un elenco di associazioni e abroga la normativa regionale previgente.

Interventi regionali liguri per le comunità all’estero e per il rientro degli emigrati

Disciplina degli interventi per favorire la diffusione delle tradizioni liguri nel mondo e a sostegno dei liguri emigrati

La legge regionale disciplina gli interventi della Regione Liguria in materia di emigrazione ligure, rapporti con le comunità all’estero e misure di sostegno per chi rientra a risiedere in regione. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio ligure e organizza sia azioni culturali e associative sia strumenti di programmazione, consultazione e finanziamento.

Finalità e impostazione generale

La Regione riconosce le comunità liguri all’estero come riferimento essenziale della società regionale e come risorsa per rafforzare i rapporti con i paesi ospitanti, nei limiti delle competenze regionali. L’obiettivo è conservare e consolidare i legami con i liguri nel mondo, mantenere vive e tramandare le tradizioni liguri e favorire, soprattutto per le giovani generazioni discendenti dagli emigrati, il legame con la terra d’origine.

Tipologie di interventi regionali

Per conseguire tali obiettivi la Regione prevede interventi di diversa natura:

  • sostegno all’associazionismo dei liguri all’estero e alle associazioni più rappresentative operanti in Italia o all’estero, anche mediante contributi;
  • promozione e partecipazione a studi, ricerche, conferenze e pubblicazioni sulla storia dell’emigrazione e sul ruolo dei liguri nei paesi di accoglienza;
  • diffusione presso le comunità liguri all’estero di pubblicazioni, materiale audio e audiovisivo, anche digitale, utile a rafforzare i rapporti culturali con la Liguria;
  • iniziative culturali e sociali rivolte in particolare ai giovani discendenti di emigrati, per diffondere lingua e cultura italiana, storia e tradizioni liguri e favorirne l’inserimento nelle associazioni rappresentative;
  • misure per facilitare il reinserimento in Liguria dei liguri, dei coniugi e dei discendenti che rientrano dall’estero, anche tramite orientamento al lavoro, inserimento scolastico e corsi di formazione o riqualificazione professionale;
  • sostegno, tramite i comuni di residenza, agli emigrati che rientrano in Liguria e si trovano in disagio economico, anche con contributi per viaggio, trasporto dei beni personali, prima sistemazione e trasporto delle salme, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Destinatari delle misure

Gli interventi sono rivolti a:

  • emigrati all’estero di origine ligure che siano cittadini italiani, nati in Liguria o ivi residenti da almeno cinque anni consecutivi prima dell’espatrio, e residenti all’estero da almeno cinque anni consecutivi;
  • coniuge superstite di tali soggetti;
  • discendenti fino al terzo grado in linea retta;
  • associazioni rappresentative dei liguri all’estero iscritte nell’apposito elenco regionale.

Programmazione triennale e attuazione annuale

La Giunta regionale, previo parere della Consulta regionale dei liguri nel mondo, propone al Consiglio regionale il Piano regionale triennale degli interventi per dare attuazione alle misure previste dalla legge. Il Piano definisce i criteri e le modalità di intervento, le modalità di concessione dei contributi alle associazioni e le linee di intervento a favore dei liguri che rientrano in regione.

La Giunta attua annualmente gli interventi sulla base del Piano e nei limiti delle risorse disponibili. Il Piano conserva efficacia anche dopo la scadenza fino all’approvazione del successivo Piano. I comuni sono individuati come soggetti attuatori degli interventi a favore degli emigrati rientrati in Liguria in condizioni di disagio economico.

Benemerenze

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Consulta, può conferire attestati di benemerenza ai liguri all’estero che si siano distinti nella loro attività o abbiano reso particolare onore alla Liguria nel mondo. Gli attestati possono essere attribuiti anche a cittadini residenti in Liguria che si siano distinti nella promozione e nell’attuazione degli interventi previsti dalla legge.

Elenco delle associazioni dei liguri all’estero

La Regione istituisce un elenco delle associazioni dei liguri all’estero senza scopo di lucro, aventi sede e operanti da almeno due anni nei paesi esteri o nel territorio regionale. Per l’iscrizione è necessaria apposita domanda corredata da:

  • statuto fondato su criteri democratici di partecipazione;
  • indicazione del numero degli associati;
  • programma delle iniziative dell’anno di riferimento.

Le associazioni con sede all’estero devono inoltre presentare una dichiarazione, attestata dalle autorità consolari competenti, da cui risulti che l’associazione opera da almeno due anni e non beneficia di altri contributi statali italiani per le stesse finalità. Solo le associazioni iscritte nell’elenco possono accedere ai contributi regionali previsti per il sostegno dell’associazionismo.

Consulta regionale dei liguri nel mondo

Presso la Giunta regionale è istituita la Consulta regionale dei liguri nel mondo, organo consultivo e di supporto per l’attuazione e il coordinamento delle azioni previste dalla legge. Essa:

  • formula proposte ed esprime pareri sul Piano triennale e su iniziative legislative regionali in materia di emigrazione;
  • segnala nominativi di liguri particolarmente distinti, ai fini del riconoscimento delle benemerenze;
  • formula proposte per l’attuazione annuale degli interventi.

La Consulta è composta dall’Assessore regionale competente in materia di emigrazione, o suo delegato, che la presiede, da un esperto designato dalla Giunta, da un rappresentante dell’ANCI regionale, da un rappresentante dell’Università di Genova e da tre rappresentanti designati dalle associazioni aventi sede in Liguria e operanti a favore degli emigrati liguri, di cui uno in rappresentanza dei giovani liguri e oriundi tra 18 e 35 anni. I componenti sono scelti tra associazioni che presentino lo statuto e dichiarino di operare da almeno due anni nel campo dell’emigrazione. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura, è nominata con decreto del Presidente della Giunta entro 120 giorni dall’insediamento, i componenti devono essere designati entro 60 giorni dalla richiesta e, in mancanza, la nomina può avvenire con i membri già individuati almeno nella metà più uno. I componenti non percepiscono indennità.

Funzionamento della Consulta

La Consulta si riunisce almeno una volta all’anno in seduta ordinaria, adotta un regolamento interno e può costituire gruppi di lavoro per l’esame di specifici problemi o per svolgere indagini e ricerche. Può inoltre invitare alle riunioni, senza diritto di voto, esperti e persone competenti sugli argomenti all’ordine del giorno.

Regime transitorio

I procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della legge restano disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni vigenti al momento dell’avvio. Per l’anno 2020, in attesa dell’approvazione del Piano triennale, continuano ad applicarsi gli indirizzi e i criteri di attuazione contenuti nella deliberazione del Consiglio regionale 23 luglio 2019, n. 19, nei limiti delle disponibilità economiche del bilancio 2020.

Abrogazioni e copertura finanziaria

Sono abrogate le leggi regionali 11 giugno 1993, n. 27, e 10 settembre 1993, n. 49, già disciplinanti la materia dell’emigrazione. Gli oneri per il 2020 sono finanziati mediante riduzione di una specifica autorizzazione di spesa e contestuale iscrizione della somma di 10.000 euro nella missione dedicata alle relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo; per gli esercizi successivi la copertura è rinviata alla legge di bilancio.

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