L.R. Liguria 7/2020
ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2006, N. 41 (RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE), ALLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 1996, N. 24 (DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLA VIGILANZA SULL’ESERCIZIO DEL TRASPORTO SANITARIO DI INFERMI ED INFORTUNATI) E ALLA LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1994, N. 24 (SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 7/2020 riforma la disciplina dei servizi di ambulanza e trasporto pazienti, definendo tipologie di servizio, criteri di affidamento, requisiti dei soggetti esecutori e organi di coordinamento. Modifica inoltre le leggi regionali su trasporto sanitario e sistema di emergenza, con applicazione alle procedure non ancora aggiudicate alla data di entrata in vigore.
Servizi di ambulanza e trasporto pazienti; adeguamento norme sanitarie regionali Liguria
Servizi di ambulanza e trasporto dei pazienti in Liguria
La legge aggiorna la disciplina regionale ligure dei servizi di ambulanza, soccorso e trasporto dei pazienti, coordinandola con il Terzo Settore e con il sistema di emergenza sanitaria regionale. Interviene su tre leggi regionali per ridefinire classificazione dei servizi, modalità di affidamento, requisiti degli operatori e coordinamento istituzionale.
Classificazione dei servizi
I servizi di soccorso e salvataggio con ambulanza o automedicale e il trasporto terrestre di pazienti sono qualificati come servizi a contenuto prestazionale misto, potendo comprendere attività di soccorso sanitario, cure mediche, assistenza infermieristica, assistenza specializzata e trasporto.
La disciplina distingue tre categorie:
- servizi di soccorso e salvataggio: prestazioni di emergenza e trasferimento urgente tra presidi ospedalieri, rese nell’ambito del sistema di emergenza sanitaria regionale;
- servizi di trasporto in ambulanza qualificato: trasporti di pazienti con rischio di peggioramento dello stato di salute, inclusi i trasferimenti tra presidi o tra diversi stabilimenti dello stesso presidio;
- servizi di trasporto di pazienti in ambulanza: tutti gli altri trasporti di pazienti non rientranti nelle prime due categorie.
Per i servizi di soccorso e salvataggio e per quelli di trasporto in ambulanza qualificato è richiesto, in linea generale, l’impiego di almeno due soccorritori debitamente formati, di cui uno autista. La Giunta regionale è chiamata a fissare criteri, indirizzi e modalità di erogazione e svolgimento dei servizi.
Affidamento dei servizi
I servizi di soccorso e salvataggio e di trasporto in ambulanza qualificato sono affidati prioritariamente, ai sensi del Codice del Terzo settore, ai comitati della Croce Rossa Italiana e alle organizzazioni di volontariato iscritti nell’elenco regionale apposito. Fino all’attivazione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, il requisito di iscrizione è soddisfatto mediante iscrizione nel Registro regionale del Terzo Settore – sezione organizzazioni di volontariato.
La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento anche le procedure e le modalità per l’affidamento in convenzione.
I servizi di trasporto di pazienti in ambulanza possono essere eseguiti:
- dagli enti del Terzo Settore autorizzati ai sensi della normativa sanitaria regionale e iscritti nell’elenco regionale;
- da operatori selezionati con procedure a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale ed europea.
È ammesso l’affidamento congiunto dei diversi servizi per ragioni di tutela della finanza pubblica, efficienza, sussidiarietà e finalità sociale; in tal caso, se il valore stimato dei servizi di soccorso e salvataggio e di trasporto qualificato supera quello dei servizi di trasporto ordinario, si applica comunque il regime prioritario del Terzo Settore. Restano ferme la possibilità per ASL e altri enti del SSR di eseguire direttamente i servizi con mezzi e personale propri, oppure di affidarli ad altra pubblica amministrazione tramite accordo ex articolo 15 della legge n. 241/1990.
Requisiti dei soggetti esecutori, mezzi e controlli
La Giunta regionale istituisce un elenco dei soggetti abilitati all’esecuzione dei servizi, specificando per ciascuno la tipologia di servizi consentita, e ne disciplina l’iscrizione.
Il provvedimento regionale deve inoltre stabilire:
- classificazione e caratteristiche tecniche, operative, igieniche, prestazionali e di dotazione di ambulanze, automedicali e altri mezzi speciali;
- requisiti tecnici e igienici delle sedi operative;
- competenze minime del personale, percorsi formativi, certificazione delle competenze, equipollenze e formazione continua;
- modalità e criteri di vigilanza, anche tramite un organismo regionale di vigilanza.
Tutti i soggetti esecutori, salvo ASL, amministrazioni pubbliche e Comitati della Croce Rossa Italiana, devono essere autorizzati ai sensi della legge regionale sul trasporto sanitario.
Coordinamento regionale e aziendale
È istituita una Conferenza regionale permanente per i servizi di ambulanza e trasporto dei pazienti, con compiti di coordinamento dei servizi affidati tramite convenzioni o accordi. Ne fanno parte rappresentanti della Regione, di A.Li.Sa., delle ASL, degli enti del SSR, del Dipartimento interaziendale regionale Emergenza 118 e delle reti associative del Terzo Settore. La Conferenza regionale si riunisce almeno una volta per semestre ed è organismo consultivo della Giunta.
Presso ciascuna ASL è istituita anche una Conferenza aziendale permanente, con funzioni di coordinamento locale e composizione analoga a livello territoriale. Anche questa si riunisce almeno una volta per semestre.
Adeguamenti della disciplina sul trasporto sanitario
La legge regionale del 1996 viene adeguata alla nuova terminologia e alla nuova struttura del sistema, sostituendo ovunque i riferimenti agli “infermi e infortunati” con “pazienti” e aggiornando il riferimento alle ASL.
Viene chiarito che i servizi di soccorso e salvataggio con ambulanza o automedicale e il trasporto terrestre di pazienti erogati dal Servizio Sanitario Regionale sono disciplinati dal nuovo Capo V bis della l.r. 41/2006.
Sono aggiornate anche le regole su autorizzazioni, sedi operative, iscrizione degli enti del Terzo Settore, dotazioni minime di personale, attrezzature e materiali sanitari, con richiamo alle tabelle allegate sostituite dalla presente legge. È inoltre abrogato il Titolo II della l.r. 24/1996 e il comma 2 dell’articolo 11.
Aggiornamenti sul sistema di emergenza sanitaria
La legge sul sistema di emergenza sanitaria viene coordinata con la nuova disciplina dei mezzi di soccorso. Si stabilisce che il soccorso sanitario sul territorio è competenza esclusiva del Servizio Sanitario Regionale.
I mezzi di soccorso sanitario sono di norma:
- ambulanze, automedicali e altri mezzi speciali previsti dalla disciplina regionale sui servizi di ambulanza;
- mezzi di elisoccorso.
La disponibilità dei mezzi di cui sopra sul territorio è garantita, per quelli terrestri, secondo le modalità previste dal nuovo Capo V bis della l.r. 41/2006.
Regime transitorio, decorrenza e copertura finanziaria
Le nuove disposizioni si applicano alle procedure ad evidenza pubblica non ancora aggiudicate alla data di entrata in vigore della legge.
La Giunta regionale deve adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore il provvedimento attuativo previsto per la disciplina dei servizi.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 6 feb 2020L.R. Liguria 2/2020
- Legge · 6 feb 2020L.R. Liguria 3/2020
- Legge · 6 feb 2020L.R. Liguria 5/2020
- Legge · 6 feb 2020L.R. Liguria 6/2020
- Legge · 13 feb 2020L.R. Liguria 4/2020
- Legge · 27 dic 2019L.R. Liguria 31/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →