L.R. Puglia 3/2025
Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e modifica alla legge regionale 1 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia 10 marzo 2025, n. 3 aggiorna la l.r. 10/2014 su requisiti, procedura di bando, punteggi e graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, riconoscendoli come alloggi sociali. Modifica anche la l.r. 26/2020. In vigore dal 28 marzo 2025, salvo future decorrenze specifiche (es. ISEE dal 1° gennaio 2027).
Modifiche alla disciplina pugliese degli alloggi ERP e dei canoni di locazione
Modifiche alla disciplina pugliese dell’ERP
La legge regionale Puglia 10 marzo 2025, n. 3 interviene sulla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10, che disciplina assegnazione e canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e reca un’ulteriore modifica alla l.r. 1 agosto 2020, n. 26. La disciplina aggiornata riguarda requisiti di accesso, procedura di bando, criteri di punteggio e graduatorie.
Inquadramento degli alloggi ERP come alloggi sociali
Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Puglia rientrano espressamente nella definizione di “alloggi sociali” prevista dal decreto ministeriale 22 aprile 2008, n. 32438. Il richiamo è rilevante ai fini dell’inquadramento giuridico degli interventi e dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato.
Requisiti per l’assegnazione
Possono ottenere l’assegnazione gli aspiranti che rispettano requisiti soggettivi, reddituali e patrimoniali. In sintesi, è richiesto che il richiedente:
- sia cittadino italiano, di altro Stato UE oppure, se cittadino di Stato non UE, sia ammesso secondo l’art. 40 del d.lgs. 286/1998; sono ammessi anche rifugiati e titolari di protezione sussidiaria;
- abbia residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o nell’ambito territoriale del bando, con regole particolari per lavoratori destinati a nuovi insediamenti produttivi e per lavoratori emigrati all’estero;
- non sia titolare di diritti reali su alloggio adeguato nel territorio italiano;
- non abbia già ottenuto in passato assegnazioni in proprietà o finanziamenti agevolati pubblici, salvo ipotesi di alloggio inutilizzabile/perito senza risarcimento o di opzione di trasferimento in proprietà ex art. 23 d.l. 133/2014;
- non abbia ceduto l’alloggio assegnato in precedenza e non occupi senza titolo un alloggio ERP;
- non abbia riportato condanne definitive per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo.
Il requisito reddituale è ancorato al limite vigente alla scadenza del bando e al reddito imponibile dell’ultimo periodo fiscale del nucleo familiare; sono previste riduzioni per figli a carico e, per alcuni redditi, un computo al 60%. Sono esclusi dal reddito indennità di accompagnamento, TFR e alcuni assegni di cura. Dal 1° gennaio 2027 è inoltre previsto un criterio basato sull’ISEE entro limiti fissati con deliberazione di Giunta regionale.
Nucleo familiare e permanenza dei requisiti
Il nucleo familiare comprende coniugi, figli, affiliati e affidati conviventi da almeno due anni; sono inclusi anche conviventi more uxorio, ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado e affini fino al secondo grado, purché ricorrano specifiche dichiarazioni e la convivenza risulti da almeno due anni. I requisiti devono sussistere al momento della domanda e dell’assegnazione e permanere per tutta la durata del rapporto; per alcune condizioni, la verifica riguarda anche gli altri componenti del nucleo.
Requisiti aggiuntivi locali
La Giunta regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può fissare requisiti ulteriori per alloggi finanziati con fondi destinati a specifiche finalità o per esigenze locali particolari.
Procedura di assegnazione e bandi
L’assegnazione avviene tramite bando pubblico del comune, anche in forma associata tra più comuni con bando sovracomunale. Il bando deve essere adottato con cadenza biennale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative. Se il comune non provvede, interviene l’ente gestore competente, dopo diffida della struttura regionale, con oneri a carico del comune inadempiente.
Il bando va pubblicato per almeno trenta giorni con modalità digitali e forme di massima diffusione, con affissione anche presso sedi dell’ente gestore e delle organizzazioni sindacali. Il comune deve comunicare alla struttura regionale competente la pubblicazione del bando.
Graduatorie, opposizioni e pareri
Entro novanta giorni dalla scadenza per la partecipazione al bando, l’ufficio comunale formula e pubblica la graduatoria provvisoria e la comunica ai concorrenti. Entro trenta giorni dalla fine della pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono chiedere, tramite l’ufficio comunale, il parere della Commissione provinciale. L’ufficio trasmette la richiesta con controdeduzioni e documenti entro quindici giorni.
La Commissione provinciale esprime un parere vincolante entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta anche su annullamento, decadenza dell’assegnazione e provvedimenti di mobilità. L’ufficio comunale approva e pubblica la graduatoria definitiva entro quindici giorni dal ricevimento dell’ultimo parere.
Bandi speciali, alloggi senza domande e alloggi parcheggio
La Giunta regionale può autorizzare bandi speciali per alloggi specificamente individuati, con eventuali requisiti aggiuntivi. In assenza di domande, previa autorizzazione regionale, i comuni possono destinare gli alloggi a famiglie residenti con requisiti sostanzialmente analoghi, mediante avviso pubblico e canone agevolato minimo.
Per gli alloggi che mantengono ancora una funzione temporanea di “alloggi parcheggio”, i comuni possono emanare avvisi pubblici con aggiornamento trimestrale rivolti a famiglie in grave disagio abitativo; in tal caso l’assegnazione è a tempo determinato e l’avviso deve essere concertato con le organizzazioni sindacali degli inquilini e degli assegnatari.
Pubblicità e trasparenza del procedimento
I comuni devono rendere accessibili online tutte le procedure e le fasi del procedimento di assegnazione, così da garantire consultazione e trasparenza.
Criteri di punteggio e graduatorie speciali
La disciplina dei punteggi è riorganizzata con una serie di criteri legati a reddito, composizione del nucleo, età, monogenitorialità, disabilità, distanza lavoro-residenza, condizioni abitative particolarmente disagiate, sfratto, sgombero, sovraffollamento e incidenza del canone sul reddito.
Sono previste, tra le altre, punteggi più elevati per:
- situazioni di reddito molto basso;
- nuclei numerosi o monogenitoriali con minori;
- anziani soli o in coppia;
- famiglie giovani di recente formazione;
- presenza di disabilità;
- alloggi impropri, antigienici o sovraffollati;
- necessità di rilascio per sfratto, sgombero, pubblica utilità o risanamento edilizio;
- canone pari ad almeno il 30% del reddito.
Alcuni punteggi non sono cumulabili tra loro, secondo le combinazioni indicate dalla norma.
In caso di parità di punteggio, prevale chi ha l’ISEE ordinario più basso; se permane la parità, si procede a sorteggio con notaio o ufficiale rogante. I richiedenti appartenenti alle categorie di anziani, giovani famiglie e disabili sono inseriti anche in graduatorie speciali, utili per alloggi destinati prioritariamente a specifiche categorie di cittadini; tali alloggi non rientrano nella quota di riserva dell’articolo 13 della l.r. 10/2014.
Decorrenza e attualità
La legge regionale entra in vigore il 28 marzo 2025. È ancora vigente e quindi non è da considerarsi obsoleta, ma contiene una decorrenza differita per il nuovo criterio ISEE dal 1° gennaio 2027.
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