Cassazione Civile, Ordinanza n. 16471/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione maggiori IRPEF, IRAP e IVA sulla base di indagini bancarie e delle movimentazioni rinvenute su conti del contribuente. Il contribuente ha impugnato l'atto e, respinto l'appello in secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) ha denunciato la nullità/illegittimità dell'accertamento per mancata allegazione o riproduzione nell'avviso dell'autorizzazione alle indagini bancarie rilasciata dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza, sostenendo che tale omissione avesse compromesso la motivazione dell'atto; (2) ha censurato la decisione di merito nella parte in cui aveva negato la possibilità di dedurre forfetariamente i costi correlati ai maggiori compensi ricavati dalle movimentazioni bancarie, assumendo che anche nell'accertamento analitico-induttivo basato sui conti correnti debba essere riconosciuta una quota di costi presunti; (3) ha contestato il mancato scorporo dell'IVA dagli importi movimentati, sostenendo che, trattandosi di operazioni imponibili non fatturate, l'imposta dovesse ritenersi inclusa nelle somme e quindi detratta sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sui redditi.
La decisione
La Corte ha accolto solo il secondo motivo di ricorso e ha rigettato il primo e il terzo. Ha ribadito che la mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie non determina, di per sé, nullità dell'avviso di accertamento, trattandosi di atto interno-organizzativo, salvo che ne derivi un concreto pregiudizio e una materiale assenza dell'autorizzazione. Ha invece ritenuto errata la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui escludeva in assoluto la deduzione forfetaria dei costi in caso di accertamento basato su movimentazioni bancarie, richiamando la più recente giurisprudenza che, anche alla luce dell'interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale, impone il riconoscimento di costi presunti correlati ai maggiori ricavi accertati. Ha infine confermato la correttezza del mancato scorporo dell'IVA dagli importi dei versamenti bancari, in quanto l'imposta non era stata versata e la relativa prova contraria gravava sul contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'autorizzazione alle indagini bancarie è richiesta per l'acquisizione di dati presso banche e intermediari, ma la sua mancata allegazione all'avviso non comporta automaticamente nullità dell'atto.
art. 33, comma 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserita illegittimità dell'accertamento, ma non decisivo nel caso concreto.
art. 42, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La nullità per difetto di motivazione opera quando l'atto richiama un documento esterno non allegato né riprodotto; non è applicabile all'autorizzazione alle indagini bancarie, qualificata come atto interno-organizzativo.
art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per le indagini finanziarie è prevista una previa autorizzazione interna; la sua funzione è organizzativa e la mancata allegazione non determina di per sé invalidità dell'accertamento.
art. 56, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma invocata in tema di motivazione/nullità dell'avviso, ma non idonea a fondare la censura accolta.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di motivazione degli atti tributari non impone l'allegazione di atti interni come l'autorizzazione alle indagini bancarie.
art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
L'autorizzazione alle indagini bancarie non è qualificabile come provvedimento amministrativo soggetto all'obbligo di motivazione previsto per gli atti dell'amministrazione.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
I versamenti sui conti correnti del contribuente si presumono riferiti all'attività economica e quindi a ricavi non dichiarati, salvo prova contraria.
art. 39, comma 1, lett. d), comma 2 e comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per la disciplina degli accertamenti e per il tema dei costi presunti, ma la Corte afferma che la deduzione forfetaria dei costi non è limitata al solo accertamento induttivo puro.
art. 3, 8, 53 e 54, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Invocati dal ricorrente per la determinazione del reddito imponibile e dei costi deducibili.
art. 53 Cost.
Richiamato a sostegno della necessità di tassare la reale capacità contributiva, anche con deduzione dei costi presunti correlati ai ricavi accertati.
art. 13, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente in tema di IVA, nel contesto del mancato scorporo dell'imposta dagli importi accertati.
art. 15, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente tra le norme IVA rilevanti, senza che la Corte ne ricavi una diversa conclusione sul caso.
art. 99, comma 1, primo periodo, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa non sono deducibili; ciò conferma l'indeducibilità dell'IVA ai fini del reddito d'impresa nel caso esaminato.
art. 60, comma 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La Corte ricorda che non è escluso il recupero dell'IVA verso il cliente a titolo di rivalsa, ove ne ricorrano i presupposti e nei termini di legge.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale applicata per la decisione camerale del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione e falsa applicazione di legge posta a base di tutti e tre i motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nelle indagini bancarie, l'autorizzazione interna richiesta dalla normativa tributaria ha funzione organizzativa nei rapporti tra uffici e non costituisce, di regola, un atto da allegare all'avviso di accertamento; la sua mancata allegazione non determina nullità dell'accertamento, salvo che venga in rilievo una sua concreta e materiale assenza con specifico pregiudizio per il contribuente.
- In materia di accertamento fondato su movimentazioni bancarie, i versamenti sui conti correnti del contribuente operano come presunzione legale relativa di ricavi non dichiarati, con conseguente onere del contribuente di fornire la prova contraria sulla non imponibilità delle somme.
- Anche quando l'accertamento sia analitico-induttivo e si fondi su indagini bancarie, deve essere riconosciuta una deduzione forfetaria dei costi presunti correlati ai maggiori ricavi accertati, ove il contribuente non disponga di idonea documentazione analitica; non è corretto escludere in radice tale riconoscimento limitandolo all'accertamento induttivo puro.
- Ai fini IVA, quando le somme rinvenute sui conti sono considerate ricavi non dichiarati perché riferibili ad operazioni imponibili non fatturate, il mancato versamento dell'imposta impedisce di scorporarla automaticamente dagli importi accertati, salvo prova contraria del contribuente; resta ferma, in linea generale, l'indeducibilità delle imposte sui redditi e di quelle soggette a rivalsa nella determinazione del reddito d'impresa.
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