L.R. Piemonte 15/2003
"Integrazione della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 15/2003 integra la l.r. 12/1987 imponendo ai titolari di strutture ricettive la trasmissione mensile dei dati statistici sul movimento turistico alla Provincia e all’Osservatorio turistico regionale. È prevista una sanzione da 300 a 900 euro per omissione, con modalità stabilite dalla Giunta. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Obbligo di trasmissione mensile dei dati sul movimento turistico e relativa sanzione in Piemonte
Obbligo di trasmissione dei dati sul movimento turistico in Piemonte
La legge regionale Piemonte n. 15 del 2003 integra la disciplina dell’organizzazione turistica regionale introducendo un obbligo informativo a carico delle strutture ricettive. La finalità è consentire l’esercizio della funzione amministrativa di rilevazione del movimento turistico e rafforzare il sistema statistico regionale.
Soggetti obbligati e destinatari dei dati
Sono tenuti all’adempimento i titolari di:
- aziende alberghiere;
- complessi ricettivi all’aperto;
- strutture ricettive extralberghiere.
I dati statistici sul movimento turistico devono essere trasmessi mensilmente alla Provincia competente e agli uffici dell’Osservatorio turistico regionale.
Modalità di trasmissione e disciplina attuativa
La Giunta regionale, previa informazione alla Commissione consiliare competente, stabilisce con propria deliberazione:
- le caratteristiche dei dati da trasmettere;
- le modalità di invio;
- i tempi di trasmissione.
La disciplina operativa dell’obbligo è quindi rimessa a un atto della Giunta, che definisce i criteri tecnici e organizzativi per la comunicazione dei dati statistici.
Regime sanzionatorio
La mancata trasmissione dei dati secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 900 euro.
Vigilanza, controllo e destinazione dei proventi
Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto dell’obbligo sono attribuite alle Province. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle Province stesse. Restano ferme le competenze dell’autorità di pubblica sicurezza e quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera g), della l.r. 12/1987.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
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