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Legge

L.R. Piemonte 21/2003

"Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 21/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale dispone l’assestamento del bilancio di previsione 2003 della Regione Piemonte, con variazioni di entrata e spesa, utilizzo dell’avanzo 2002 pari a 270.640.055,19 euro per coprire spese con economie su fondi statali o europei e aggiornamenti a spese obbligatorie e indennità dei consiglieri regionali. È entrata in vigore subito dopo la pubblicazione nel 2003.

Assestamento del bilancio regionale Piemonte 2003

Assestamento al bilancio di previsione 2003 della Regione Piemonte

La legge interviene sul bilancio regionale di previsione per l’anno finanziario 2003 della Regione Piemonte, disponendo l’assestamento delle entrate e delle spese e aggiornando alcune poste di bilancio e norme connesse. Ha efficacia limitata all’esercizio 2003 e riguarda un assetto contabile ormai esaurito.

Variazioni di bilancio

Il provvedimento introduce, nel bilancio di previsione 2003, gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa riportati nell’allegato A, secondo quanto consentito dall’ordinamento contabile regionale.

Utilizzo dell’avanzo finanziario 2002

L’avanzo finanziario risultante alla chiusura dell’esercizio 2002, applicato al bilancio 2003, è quantificato in 270.640.055,19 euro. Tale importo è destinato alla copertura delle spese iscritte nelle Unità previsionali di base contenenti economie su fondi statali o europei.

Spese obbligatorie e aggiornamenti connessi

Nel bilancio 2003 vengono integrati l’elenco delle spese obbligatorie e d’ordine e alcune UPB con specifici capitoli di spesa, tra cui quelli relativi a diverse unità di previsione già indicate dalla legge.

La legge interviene anche sulla disciplina del trattamento indennitario dei consiglieri regionali e sulle indennità di carica previste dalla normativa regionale precedente, disponendo:

  • la sostituzione, nell’articolo richiamato della legge regionale n. 24 del 2001, delle parole “dell’ultima” con “di due volte l’ultima”;
  • l’aumento di venti punti percentuali delle indennità di carica previste dalla disciplina regionale del 1972, come già modificata nel 2000;
  • l’inserimento nell’elenco delle spese obbligatorie dell’UPB 09001, comprensiva di tutti i capitoli del Consiglio regionale indicati dalla legge.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge è dichiarata urgente e, per effetto della clausola finale, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. La sua applicazione è riferita al solo esercizio finanziario 2003 e alle spese/aggiornamenti in esso previsti.

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