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Sentenza

Sentenza del 14/02/2019 n. 4388 - Corte di Cassazione

TRIBUTI - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento (anche in rettifica) - Natura vincolata - Esclusione - Nullità - Conseguenze - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato diversi vizi degli avvisi di rettifica e della successiva cartella di pagamento. La Corte ha ritenuto assorbente il motivo relativo alla mancata sottoscrizione degli avvisi da parte del capo dell'ufficio o di un funzionario munito di valida delega. I giudici di merito avevano erroneamente ritenuto sanabile tale vizio ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, considerando gli avvisi come atti vincolati. La Corte ha invece chiarito che l'avviso di accertamento o di rettifica non è un atto a contenuto rigidamente predeterminato, poiché imponibile e imposta dipendono dalla concreta valutazione del fatto economico presupposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo dei ricorsi, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato le sentenze della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha annullato gli avvisi di rettifica. Poiché gli avvisi costituivano il titolo della successiva riscossione, è stata annullata anche la cartella di pagamento, rimasta priva di valido presupposto. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; l'Agenzia delle Dogane è stata condannata a rimborsare le spese dei giudizi sugli avvisi e l'Agenzia delle Dogane ed Equitalia Nord, in solido, quelle relative alla cartella.

Norme richiamate

  • Art. 21-octies della legge n. 241 del 1990

    La nullità non può essere sanata quando l'atto non ha natura vincolata e l'Amministrazione non dimostri che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

    La disposizione opera soltanto per atti il cui contenuto sia rigidamente predeterminato dalla legge. Non è applicabile, di regola, agli avvisi di accertamento o rettifica, nei quali la determinazione dell'imponibile e dell'imposta richiede valutazioni sul fatto economico concreto.

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973

    L'avviso di accertamento deve recare la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    La mancata sottoscrizione del soggetto competente, o la mancata prova della valida delega quando l'atto sia sottoscritto da altro funzionario, determina la nullità dell'avviso.

  • Art. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972

    La disciplina dell'accertamento in materia IVA richiama implicitamente i requisiti previsti dall'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973.

    Anche l'avviso relativo all'IVA deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un funzionario validamente delegato.

  • Art. 274 c.p.c.

    Consente la riunione di cause connesse, al fine di assicurarne una trattazione unitaria ed evitare decisioni contrastanti.

  • Art. 335 c.p.c.

    Prevede la riunione obbligatoria delle impugnazioni proposte contro la stessa sentenza; la Corte richiama inoltre la possibilità di riunire procedimenti connessi contro provvedimenti diversi.

  • Art. 336, comma 2, c.p.c.

    La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.

    L'annullamento degli avvisi di accertamento, quali atti presupposti, travolge anche la cartella di pagamento emessa per la loro riscossione.

  • Art. 2697 c.c.

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione all'onere della prova, ma la Corte non ha esaminato il motivo, ritenendo assorbente il vizio di sottoscrizione.

  • Art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    È stato richiamato dal ricorrente con riguardo alla dedotta violazione del principio del ne bis in idem; la questione è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento o di rettifica non è normalmente un atto vincolato, perché il suo contenuto dipende dalla ricostruzione e dalla valutazione del fatto economico concreto.
  • La mancata sottoscrizione dell'avviso da parte del capo dell'ufficio o di un funzionario munito di valida delega costituisce un vizio rilevante e non può essere generalmente sanata invocando l'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990.
  • Quando l'atto è sottoscritto da un funzionario diverso dal titolare dell'ufficio, spetta all'Amministrazione dimostrare l'esistenza e la validità della delega, salvo i casi di sostituzione o reggenza previsti dalla legge.
  • L'Amministrazione non può limitarsi a sostenere che il contenuto dell'accertamento sarebbe stato comunque identico: per applicare l'art. 21-octies deve dimostrare concretamente che non residuava alcuna possibilità di decisione diversa.
  • L'annullamento dell'atto impositivo presupposto priva di titolo la successiva iscrizione a ruolo e comporta, di regola, l'annullamento anche della cartella di pagamento dipendente da quell'atto.
  • In presenza di più controversie collegate, il giudice può riunirle per evitare decisioni incompatibili e per assicurare economia e coerenza processuale.

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