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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21061/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Ufficio impugna per cassazione la parziale decisione favorevole del giudice d'appello che aveva ritenuto non provato l'accertamento di maggiori redditi (provvigioni non dichiarate) sulla base di un unico elemento estrapolato (dati contabili di gennaio 2008) e contesta inoltre la conferma del recupero IVA operato dal giudice d'appello. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale con due motivi: (i) censura sull'applicazione dell'art. 7-ter (IVA) e (ii) omessa pronuncia sulle sanzioni (trattamento sanzionatorio) per presunte condizioni di incertezza sull'applicazione della disciplina IVA/tributaria.

La decisione

La Corte dichiara tempestivo il ricorso principale (sospensione dei termini ex art. 11, comma 9 d.l. 24 aprile 2016). Il ricorso principale dell'Agenzia è dichiarato inammissibile perché le censure mirano a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto effettuati dal giudice d'appello (insufficienza e limitatezza dell'elemento probatorio estrapolato). Anche il primo motivo del ricorso incidentale del contribuente (sulla questione IVA) è inammissibile perché impugna fatti accertati in sede di merito (esistenza in Italia di una sede fissa di affari della preponente). È però accolto il secondo motivo del ricorso incidentale relativo all'omessa pronuncia sulle sanzioni: la Corte constata che il giudice di appello non si è pronunciato sulla questione e pertanto annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice a quo per decidere anche sulla disciplina sanzionatoria e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma è invocata dall'Ufficio in relazione ai presupposti probatori dell'accertamento fiscale; la Corte richiama la necessità che le presunzioni o indizi siano dotati di pregnanza per giustificare un accertamento, e che la valutazione della loro idoneità è questione di fatto rimessa al giudice di merito

  • art. 2697 cod. civ.

    Riguarda l'onere della prova; la Corte conferma che l'apprezzamento della prova e degli indizi è rimesso al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se basato su adeguata motivazione

  • art. 2727 cod. civ.

    Attiene alla valutazione della prova (perizia); la Corte ricorda che questioni probatorie di merito non sono rinnovabili in sede di legittimità

  • art. 2729 cod. civ.

    Riguarda la valutazione dei mezzi di prova e la loro efficacia; la Corte conferma che la valutazione di tali mezzi è questione di fatto incompatibile con il sindacato in cassazione

  • art. 7-ter d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma sul luogo delle prestazioni di servizi e sulla rilevanza ai fini IVA; la Corte ha ritenuto che non si applicasse l'esenzione per operazioni internazionali perché il giudice di merito ha accertato l'esistenza di una stabile organizzazione italiana della preponente, fatto che rende le operazioni imponibili in Italia

  • art. 360 cod. proc. civ. (n. 3 e n. 4)

    Fondamento delle censure in cassazione: n.3 per presunta violazione di norme di diritto, n.4 per omessa pronuncia. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure che chiedevano la riconsiderazione di fatti valutati dal giudice del merito (n.3) e ha accolto la censura per omessa pronuncia (n.4) relativa alle sanzioni

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio del contraddittorio e del giusto processo; invocato rispetto all'obbligo del giudice di pronunciarsi sulle questioni dedotte dalle parti (qui: trattamento sanzionatorio)

  • art. 11, comma 9, d.l. 24 aprile 2016, conv. dalla l. 21 giugno 2017, n. 96

    per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017

    La Corte ha applicato la sospensione semestrale dei termini per le controversie definibili per dichiarare tempestivo il ricorso notificato il 29 dicembre 2017 in relazione alla sentenza del 29 dicembre 2016

Massime di principio

  • La Corte non riesamina i fatti accertati dal giudice di merito: le censure che chiedono una diversa valutazione degli indizi o delle prove sono inammissibili in cassazione; l'Ufficio deve proporre censure di diritto, non di fatto
  • Un singolo indizio può essere sufficiente per un accertamento fiscale solo se dotato di pregnanza indiziaria e rappresentatività temporale; estrapolazioni limitate a periodi ristretti (es. un mese) possono essere ritenute non statisticamente rappresentative
  • Per l'IVA su prestazioni di intermediazione occorre valutare il luogo della prestazione e se il committente estero abbia una stabile organizzazione in Italia: l'esistenza di una sede fissa di affari nazionale rende le operazioni imponibili in Italia e impedisce l'applicazione delle esenzioni per operazioni internazionali
  • Se il giudice di merito omette di pronunciarsi su una questione rilevante sollevata dalle parti (es. applicabilità o meno delle sanzioni per incertezza normativa), ciò costituisce motivo di cassazione per omessa pronuncia e comporta rinvio per un nuovo esame
  • Verificare sempre la tempestività dell'impugnazione alla luce di eventuali sospensioni legislative dei termini (es. art. 11 d.l. 24/4/2016) che possono prorogare i termini di impugnazione; queste sospensioni devono essere invocate e documentate

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