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Ordinanza

Ordinanza n. 466/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS- Reg Daspo del 19/01/2026, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha emesso nei confronti di -OMISSIS- il provvedimento di DASPO notificato il 21/01/2026 col quale ha decretato il divieto di accesso ai luoghi previsti dalla normativa per il periodo di cinque anni (DASPO c.d. rinforzato, o con prescrizioni), e ogni atto presupposto conseguente e connesso.

Giustizia amministrativa202601040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO quinquennale con divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, adottato dal Questore, unitamente all'obbligo di comparizione presso l'autorità di polizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile adottato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a) e b), commi 2 e 3, della legge n. 401/1989, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento traeva origine dagli scontri verificatisi prima di una partita di calcio: un pullman e un minivan con tifosi della squadra ospite, in violazione delle disposizioni della Questura che imponevano il trasferimento in un parcheggio riservato, si erano fermati presso un esercizio pubblico dove era radunata la tifoseria ultras locale. Alcuni occupanti, con il volto travisato e armati di aste di bandiera, bastoni e cinture, erano scesi dai mezzi e avevano partecipato a scontri. Al ricorrente era stata contestata la fattispecie di cui alla lettera b), consistente in una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione pericolosi per la sicurezza o turbativi dell'ordine pubblico, e non quella più grave della partecipazione attiva agli episodi di violenza prevista dalla lettera a). Il ricorrente risultava identificato nell'area degli scontri, pur senza che dalle immagini emergesse una sua partecipazione diretta agli scontri. Sono stati inoltre dedotti profili collegati alla mancata convalida, da parte del G.I.P., dell'obbligo di presentazione alla polizia; il TAR ha precisato che tale misura ricade nella giurisdizione ordinaria e che le valutazioni amministrative sul divieto di accesso sono autonome rispetto a quelle del giudice penale.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione soltanto sulla legittimità del divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive, mentre ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sull'obbligo di presentazione alla polizia, soggetto alla convalida del G.I.P. Quanto al DASPO, il Collegio ha ritenuto, allo stato degli atti e con riserva degli approfondimenti di merito, non irragionevole e non sproporzionata la valutazione di pericolosità compiuta dal Questore. La condotta contestata ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), è stata considerata distinta e meno grave rispetto alla partecipazione diretta agli episodi violenti di cui alla lettera a), ma integrabile anche mediante l'abbandono del mezzo nel momento e nel luogo in cui era possibile il contatto con la tifoseria avversaria, se finalizzato alla partecipazione agli scontri, senza necessità di dimostrare un contatto fisico diretto. La valutazione è stata ritenuta adeguatamente fondata sull'istruttoria della Questura, sugli atti della D.I.G.O.S. e sulle immagini della videosorveglianza, anche considerando i tre precedenti DASPO a carico del ricorrente. La mancata convalida dell'obbligo di presentazione da parte del G.I.P. non è stata ritenuta decisiva per il divieto amministrativo, trattandosi di misure autonome. Nel bilanciamento cautelare è stato ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla sicurezza rispetto all'interesse del ricorrente, essenzialmente ludico, alla partecipazione alle manifestazioni sportive. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lettere a) e b), commi 2 e 3, legge n. 401/1989

    «a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)»

    Il divieto di accesso può essere adottato, in funzione preventiva, anche nei confronti di chi non abbia preso parte direttamente agli scontri, quando elementi di fatto dimostrino una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi violenti o intimidatori pericolosi per la sicurezza pubblica o turbativi dell'ordine pubblico.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata respinta per assenza di un fumus di illegittimità sufficientemente apprezzabile e per la prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Il DASPO amministrativo ha natura preventiva ed è autonomo rispetto all'obbligo di presentazione presso l'autorità di polizia: la mancata convalida di quest'ultimo da parte del G.I.P. non determina, di per sé, l'illegittimità del divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive.
  • La fattispecie prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 401/1989 può ritenersi integrata anche quando non sia provata la partecipazione fisica diretta del destinatario agli scontri, purché elementi di fatto dimostrino una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione.
  • L'abbandono di un mezzo di trasporto in un luogo e in un momento idonei al contatto con la tifoseria avversaria può costituire, se coerente con gli altri elementi istruttori, indice di una condotta finalizzata alla partecipazione a episodi violenti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 401/1989.
  • Nella valutazione cautelare della legittimità di un DASPO, la pericolosità del destinatario può essere desunta da un'istruttoria basata su atti della polizia giudiziaria e immagini di videosorveglianza, nonché dalla presenza di precedenti DASPO, purché la valutazione non risulti irragionevole, sproporzionata o fondata su travisamento dei fatti.
  • La giurisdizione amministrativa riguarda la legittimità del divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive, mentre l'obbligo di comparizione presso l'autorità di polizia è sottoposto al controllo del giudice ordinario mediante convalida del G.I.P.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaGiustizia sportiva e giurisdizioneTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoSportProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareRiparto di giurisdizione

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