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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21139/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di gestione, stipulato a seguito di procedura negoziata, avente ad oggetto lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata insistenti su aree demaniali marittime concesse al Comune. Il Comune ha agito davanti al Tribunale chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento della società gestore, in particolare per il mancato pagamento del corrispettivo pattuito, con condanna al rilascio del bene, alla consegna di attrezzature e strutture e al pagamento dei canoni. La società, costituitasi, ha resistito chiedendo il rigetto e, in via riconvenzionale, la riduzione del canone del 50% per il drastico calo di redditività dovuto alle restrizioni da Covid-19. Nel regolamento preventivo di giurisdizione la società ha sostenuto che la lite appartenesse al giudice amministrativo, poiché la richiesta di riduzione del canone implicherebbe il sindacato sulla discrezionalità della P.A. e sulla mancata attivazione di una procedura pubblicistica di rinegoziazione; il Comune non si è costituito nel regolamento. Il Comune, nel giudizio a quo, aveva invece sostenuto la giurisdizione ordinaria, perché la domanda riguarda l’adempimento/inadempimento di un rapporto contrattuale di gestione e la sola debenza dei canoni.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Hanno qualificato il rapporto tra Comune e società come rapporto paritetico sorto dopo la fase pubblicistica di gara e aggiudicazione, regolato dal contratto di gestione accessivo alla concessione demaniale. La domanda del Comune per risoluzione del contratto e pagamento dei canoni, così come la domanda riconvenzionale della società per riduzione del canone a causa delle sopravvenienze pandemiche, attengono all’esecuzione di obblighi contrattuali e hanno contenuto meramente patrimoniale, senza coinvolgere la verifica dell’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della P.A. La Corte ha quindi escluso la giurisdizione amministrativa e ricondotto entrambe le domande alla giurisdizione ordinaria.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ.

    è il rito con cui il Comune ha introdotto la domanda di risoluzione e condanna al pagamento davanti al Tribunale

  • art. 380-ter c.p.c.

    conclusioni scritte, ex art. 380-ter cod. proc. civ.

    disciplina la trattazione camerale del regolamento preventivo

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    attribuirebbe alla giurisdizione del giudice ordinario le sole controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi

    le controversie su canoni e corrispettivi restano al giudice ordinario quando hanno contenuto patrimoniale e non implicano sindacato su poteri autoritativi

  • art. 45-bis cod. nav.

    affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione

    l’affidamento in gestione al terzo è qualificato come subconcessione e il contratto di gestione regola i profili patrimoniali del rapporto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente nel testo della tassonomia, non emerge una specifica applicazione nel caso

  • art. 1467 c.c.

    richiamato in via sostanziale per descrivere il rimedio manutentivo di riequilibrio del contratto in presenza di sopravvenienze

  • art. 2048 c.c.

    non citato nel testo della sentenza

Massime di principio

  • Nelle concessioni di beni demaniali, una volta esaurita la fase ad evidenza pubblica e stipulato il contratto accessivo, le controversie relative all’adempimento delle obbligazioni contrattuali tra concedente/concessionario e gestore terzo appartengono di regola al giudice ordinario, perché il rapporto diventa paritetico.
  • La giurisdizione amministrativa resta configurabile solo se la lite investe direttamente la legittimità dell’atto concessorio, l’autorizzazione all’affidamento a terzi o l’esercizio di poteri discrezionali/autoritativi della pubblica amministrazione; non basta che il rapporto abbia origine in una procedura pubblica.
  • Le controversie aventi ad oggetto canoni o corrispettivi sono devolute al giudice ordinario quando riguardano diritti soggettivi patrimoniali, mentre passano alla giurisdizione amministrativa se impongono un sindacato sull’esercizio di poteri discrezionali nella determinazione o nella debenza del canone.
  • La domanda del gestore volta alla riduzione del canone per sopravvenienze eccezionali e imprevedibili, quando si traduce in una richiesta di adeguamento/equità del contratto, ha natura contrattuale e patrimoniale e non implica di per sé sindacato sull’azione amministrativa.
  • Nel discrimine di giurisdizione conta il petitum sostanziale: occorre verificare se la pretesa miri al riconoscimento di un diritto derivante dal contratto e dalla legge civile oppure alla verifica della legittimità dell’esercizio di pubblici poteri.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneRegolamento preventivo di giurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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