Cassazione Penale, Sentenza n. 23491/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto revisione della sentenza di condanna per riciclaggio (art. 648-bis c.p.), deducendo carenza o illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione a prove documentali prodotte in sede di revisione: (i) visure ACI che proverebbero il rapporto tra i Venturini e Pietro Massardi (contraddicendo la loro testimonianza di non conoscenza), (ii) documentazione attestante demolizioni e smontaggi di autovetture che contraddirebbe le versioni rese, (iii) assenza di verbali di identificazione presso i Carabinieri e mancate acquisizioni di immagini filmate relative al presunto furto dell'autovettura di Fiorino Codato, (iv) incongruenze sulle dichiarazioni circa la presenza o meno delle chiavi nella borsa della teste Cinzia Ferretti. I ricorrenti sostenevano che tali elementi dimostrerebbero la mendacia di alcuni testi e l'assenza dei fatti ascritti (quindi la necessità di revisione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui, ai sensi di art. 630 lett. e c.p.p., le "prove nuove" per la revisione possono essere anche documenti non acquisiti o non valutati nel giudizio precedente, ma devono essere effettivamente "nuove" e possedere valore dimostrativo tale da incrinare decisivamente il quadro fattuale su cui si fonda il giudicato. Le prove prodotte dai ricorrenti sono state ritenute meramente dirette a contestare l'attendibilità di testi già valutati nel giudizio di merito e non a dimostrare un fatto storico diverso o nuovo; pertanto non idonee alla revisione. La Corte ha inoltre valutato nel merito la documentazione e confermato che essa non superava i dati accertati nei tre gradi di giudizio (es.: possibili spiegazioni plausibili per la mancata memoria di Massardi, la mancata rilevanza delle visure ACI rispetto alla dinamica ricostruita, l'assenza di un verbale di identificazione non implicante che non siano stati visti i filmati, e la considerazione che le diverse versioni sulle chiavi erano già emerse in dibattimento). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; le condanne per i reati contestati (art. 648-bis) restano quindi irrevocabili.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato di riciclaggio; è il capo di imputazione per cui i ricorrenti sono stati condannati e per il quale è stata chiesta la revisione.
art. 630 lett. e cod. proc. pen.
art. 630 lett. e cod. proc. pen.
Regola i presupposti per la revisione: sono "prove nuove" non solo quelle sopravvenute, ma anche quelle non acquisite o non valutate nel precedente giudizio; tuttavia il "novum" deve avere valore dimostrativo idoneo a incrinare decisivamente il quadro fattuale del giudicato, non potendo la revisione essere utilizzata per un'ordinaria impugnazione tardiva o per contestare solo l'attendibilità dei testi senza produrre fatto storico nuovo.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- Per una domanda di revisione avere documenti nuovi non è sufficiente: il materiale deve essere 'nuovo' e dotato di capacità dimostrativa tale da modificare decisivamente la ricostruzione fattuale che ha portato al giudicato.
- La revisione non è lo strumento per rimettere in discussione la credibilità delle testemunianze già valutate, salvo che emerga un fatto storico nuovo e non meramente una diversa valutazione della attendibilità.
- L'assenza di determinati atti formali (es. verbali di identificazione) non implica automaticamente che non siano state compiute attività investigative o che le dichiarazioni rese in dibattimento siano false; è necessario produrre elementi che dimostrino concretamente l'inesistenza del fatto storico o la falsità delle dichiarazioni.
- Quando si contestano dichiarazioni di testi, occorre cercare prove oggettive (documenti contemporanei, registrazioni, registri, esiti tecnici, tracce materiali) che smentiscano il fatto storico accertato, non solo elementi che consentano un dubbio sulla memoria o sulla credibilità.
- Se la decisione di merito fornisce plausibili spiegazioni alternative per incongruenze apparenti (es. deleghe interne, dimenticanze, percorsi del veicolo compatibili con la sottrazione), tali spiegazioni riducono la forza delle prove difensive e rendono più difficile ottenere la revisione.
- Prima di proporre la revisione è strategico documentare perché la prova prodotta non poteva essere acquisita o valutata nel giudizio precedente, e in che modo essa sarebbe stata decisiva per un esito difforme; senza ciò la richiesta rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese.
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