Sentenza n. 1225/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della nota del dirigente scolastico di data 14 giugno 2024, con la quale è stata comunicata la non ammissione dello studente alla classe successiva; - del documento di valutazione dell’anno scolastico 2023-2024 riportante la non ammissione dello studente alla classe successiva (non noto); - delle valutazioni delle prove scritte e orali in Italiano, Storia e Scienze Integrate (non note); - del verbale del Consiglio di Classe relativo allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2023-2024 (non noto); - degli altri verbali del Consiglio di Classe dell’anno scolastico 2023-2024 contenenti valutazioni sullo studente (non noti); - dei verbali del Collegio Docenti dell’anno scolastico 2023-2024, ove esistenti, contenenti valutazioni sullo studente (non noti); - dei criteri e delle griglie di correzione, valutazione e ammissione alla classe successiva per l’anno scolastico 2023-2024; - dei registri personali dei docenti della Classe-OMISSIS-per l’anno scolastico 2023-2024 relativi allo studente (non noti); - delle verifiche scritte e orali svolte dallo studente durante l’anno scolastico 2023-2024 in Italiano, Storia e Scienze Integrate (non note);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Non ammissione dello studente alla classe successiva, deliberata dal Consiglio di Classe al termine dell'anno scolastico 2023-2024, e gli atti presupposti relativi alle valutazioni scolastiche
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la non ammissione del figlio alla classe successiva, sostenendo che il calo del rendimento nel secondo quadrimestre fosse stato determinato dai comportamenti asseritamente vessatori, umilianti e inappropriati dell'insegnante di Lingua e Letteratura Italiana e Storia. Hanno dedotto che tali comportamenti avrebbero provocato disagio psicologico, aumento delle assenze e disaffezione allo studio; che il giudizio relativo alla mancanza di metodo, scarso impegno e lacune di base fosse erroneo e imputabile alla docente; che il numero delle assenze, pari al 13%, non superasse il limite previsto dalla normativa; che le insufficienze nelle materie della docente fossero recuperabili e avrebbero dovuto comportare la sospensione del giudizio; e che anche l'insufficienza in Scienze Integrate fosse non grave e recuperabile. I ricorrenti hanno inoltre richiamato segnalazioni presentate da altri genitori sui comportamenti della docente e una denuncia penale. Il Ministero ha contestato la ricostruzione dei fatti e sostenuto l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della non ammissione. Il Consiglio di Classe aveva deliberato all'unanimità sulla base di tre insufficienze, due delle quali gravi: 4 in Lingua e Letteratura Italiana, 3 in Storia e 5 in Scienze Integrate – Chimica. Dal verbale emergevano, per Italiano e Storia, gravi carenze, mancanza di impegno e di un adeguato metodo di studio; il registro elettronico documentava inoltre insufficienze anche in altre materie, note disciplinari, richiami e annotazioni sulla mancanza di materiale e sulla condotta in classe. Le dichiarazioni degli insegnanti confermavano un andamento discontinuo, un calo di interesse e impegno, distrazione e risultati negativi non limitati alle materie insegnate dalla docente contestata. Il giudice ha ritenuto non provato il nesso diretto tra il comportamento della docente e lo scarso rendimento complessivo dello studente; ha inoltre rilevato che le segnalazioni alla scuola risultavano successive alla conclusione dell'anno scolastico. Anche ammettendo la gravità dei comportamenti attribuiti alla docente, questi avrebbero potuto rilevare sul piano disciplinare, ma non avrebbero inciso sull'autonomia del giudizio di ammissione, fondato sulla preparazione effettivamente raggiunta. Il TAR ha richiamato l'art. 4, comma 4, d.P.R. 122/2009, secondo cui l'ammissione richiede una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, e ha affermato che anche una sola insufficienza può sorreggere la non ammissione. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni scolastiche, espressione di discrezionalità tecnica, è limitato a manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; tali vizi non sono stati ravvisati. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 4, comma 4, d.P.R. 122/2009
Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e ... una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.
L'ammissione alla classe successiva presuppone, in via ordinaria, una votazione almeno sufficiente in ciascuna disciplina; anche l'insufficienza in una sola materia può fondare la non ammissione.
art. 14, comma 7, d.P.R. 122/2009
La disposizione è stata richiamata dai ricorrenti con riferimento al limite delle assenze, ma il giudice non ha fondato su tale profilo la decisione di rigetto.
Massime di principio
- La non ammissione alla classe successiva è legittimamente fondata sul giudizio collegiale relativo alla preparazione effettivamente raggiunta dallo studente e alla sua capacità di affrontare con profitto la classe successiva; anche una sola insufficienza può essere sufficiente a sorreggere la decisione, salvo diversa disciplina applicabile.
- Le valutazioni scolastiche relative all'apprendimento, all'impegno, al metodo di studio e alla maturazione dell'alunno costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, manifesta contraddittorietà, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti, non per sostituire il giudizio tecnico dei docenti.
- Il giudizio di non ammissione deve essere valutato sulla base della preparazione e della maturità effettivamente raggiunte dallo studente; eventuali carenze nell'attività di recupero o nella qualità dell'insegnamento non incidono, di per sé, sull'autonomia del Consiglio di Classe nel valutare l'idoneità al passaggio alla classe successiva.
- Anche l'eventuale comportamento disciplinarmente censurabile di un docente non determina automaticamente l'illegittimità della non ammissione, se non sia dimostrato, con adeguato nesso causale, che esso abbia determinato le insufficienze o alterato in modo decisivo la valutazione collegiale.
- La valutazione del rendimento non può essere ricondotta esclusivamente ai rapporti con un singolo docente quando dagli atti emergano insufficienze, discontinuità nell'impegno o carenze di metodo anche in altre materie e rilevate da altri insegnanti.
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