Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/09/2018 n. 23262 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, per l'anno 2000, la natura non commerciale dell'associazione, sostenendo che essa fosse in realtà un ente commerciale qualificabile come società di fatto. Di conseguenza aveva rideterminato il reddito d'impresa, la base imponibile IRAP e l'IVA dovuta, recuperando a tassazione le imposte non versate e rilevando l'assenza di una contabilità regolare. La Corte ha tuttavia rilevato un vizio processuale decisivo: poiché l'accertamento incideva anche sulle posizioni dei soggetti ritenuti soci della società di fatto, questi ultimi avrebbero dovuto partecipare necessariamente al giudizio insieme all'associazione e all'Agenzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito, poiché era stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, ossia dei presunti soci della società di fatto. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rimesso gli atti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati e proceda a un nuovo esame della controversia. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    La disciplina dell'imputazione dei redditi delle società di persone e delle associazioni ai soci rende unitaria la controversia relativa all'accertamento del reddito sociale e impone, di regola, la partecipazione al giudizio della società e di tutti i soci.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    Prevede l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari. La mancata partecipazione di tutti i soggetti necessari determina la nullità assoluta del processo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29

    Consente, ricorrendone i presupposti, la riunione di procedimenti connessi; nel caso concreto, però, non risultava che tutti i soci avessero impugnato gli avvisi, sicché non era possibile fare affidamento sulla riunione.

  • Cass., sezioni unite, n. 14815 del 2008

    Afferma che le controversie relative all'accertamento unitario del reddito di una società di persone o associazione e dei relativi soci devono essere trattate in un unico processo nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

  • Cass., sezioni unite, n. 10145 del 20 giugno 2012

    Riconosce la necessità della partecipazione dei soci anche nelle controversie relative all'IRAP dovuta dalla società.

  • Cass. n. 26071 del 30 dicembre 2015 e Cass. n. 21340 del 21 ottobre 2015

    Stabiliscono che, quando un unico atto riguarda simultaneamente imposte dirette, IRAP e IVA sulla base di elementi comuni, anche la parte relativa all'IVA può essere soggetta al simultaneus processus, se non è autonomamente separabile.

  • Cass. n. 14387 del 25 giugno 2014

    Estende il litisconsorzio necessario anche alle controversie sulla configurabilità di una società di fatto, quando la decisione riguarda una situazione giuridica comune a più soggetti.

Massime di principio

  • Quando un accertamento fiscale riguarda una società di persone, un'associazione qualificata come tale o una società di fatto e produce effetti anche sui soci, il processo deve normalmente coinvolgere la società e tutti i soci individuati dall'Amministrazione finanziaria.
  • La mancata partecipazione di uno o più litisconsorti necessari comporta la nullità dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni fase e grado, con annullamento delle decisioni già emesse e rinvio al primo giudice.
  • Se nello stesso avviso sono contestate imposte dirette, IRAP e IVA sulla base dei medesimi fatti, la controversia può dover essere trattata unitariamente anche per la parte IVA, quando tale parte non sia separabile dalle altre.
  • La qualificazione sostanziale dell'ente come società di fatto può essere esaminata nuovamente dal giudice dopo la ricostituzione corretta del contraddittorio: la cassazione per vizio processuale non decide definitivamente chi abbia ragione nel merito.
  • Prima di procedere al merito di un accertamento unitario, occorre verificare chi siano tutti i soggetti potenzialmente incisi dall'atto e assicurare la loro partecipazione al giudizio o la rituale integrazione del contraddittorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.