Cassazione Penale, Sentenza n. 42747/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro per aver escluso la circostanza aggravante dell\"uso del metodo mafioso\" (art. 416‑bis c.p.) rispetto ai reati di tentata libertà degli incanti e tentata estorsione in danno dei coniugi Montorro e Marzano; il Procuratore generale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione nella esclusione di tale aggravante
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la motivazione della Corte di appello, evidenziando che le frasi e gli atteggiamenti degli imputati (anche l\"esplicito richiamo alla \"mafia\" e il \"fare mafioso\") erano idonei a fare rientrare le condotte nell\"aggravante dell\"uso del metodo mafioso. Ha annullato la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio, con la necessità di riesaminare anche il trattamento sanzionatorio (e le questioni sulle attenuanti generiche)
Norme richiamate
art. 416‑bis c.p.
art. 416‑bis, primo comma (circostanza aggravante del metodo mafioso)
La Corte interpreta l\"aggravante come applicabile anche quando la minaccia è implicita o \"silente\" purché, nel contesto ambientale, il tenore della minaccia evochi un contesto di criminalità organizzata; non è necessario che l\"autore appartenga formalmente all\"organizzazione né che la vittima dimostri di aver concretamente percepito collegamenti mafiosi
Massime di principio
- La minaccia estorsiva può essere implicita o \"silente\"; se il contesto e il tenore della minaccia suggeriscono un riferimento a un contesto organizzato, sussiste l\"aggravante del metodo mafioso
- Un riferimento esplicito alla \"mafia\" anche se pronunciato in una sola occasione può essere significativo e, insieme ad altri elementi (atteggiamenti, espressioni come \"fare mafioso\"), giustifica il riconoscimento dell\"aggravante
- Per l\"aggravante non è necessario che l\"autore appartenga formalmente alla criminalità organizzata: rileva la volontà intimidatoria e la risonanza del messaggio nel contesto ambientale
- La reazione o la percezione della vittima non è decisiva per l\"integrazione dell\"aggravante; conta la volontà e la modalità intimidatoria dell\"autore
- In sede di appello e di legittimità la Corte richiede una motivazione compiuta e non meramente formale se si esclude l\"aggravante: l\"esclusione deve essere adeguatamente giustificata alla luce del contesto e delle espressioni utilizzate dall\"agente
- Se l\"accertamento dell\"aggravante incide sulla prescrizione o sul trattamento sanzionatorio, il giudice di rinvio dovrà riesaminare anche questi profili
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