Circolare numero 164 del 17-7-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le nuove norme sui mutui edilizi approvate il 25 maggio 1990, sostitutive di quelle del 1984, e ne evidenzia le principali novità: graduatorie trimestrali, modalità e termini di presentazione delle domande, criteri di priorità, documentazione da produrre e limiti di finanziamento. Per l’anno in corso viene inoltre disposto un regime transitorio con tre contingenti, specifiche istruzioni per la trasmissione dei dati e chiarimenti sull’adeguamento dell’importo massimo del mutuo a L. 100 milioni ai sensi del D.P.R. n. 43/1990.
Nuove norme per la concessione dei mutui edilizi e istruzioni operative per il 1990
Nuove norme sui mutui edilizi e istruzioni applicative
La circolare dà comunicazione delle nuove norme sulla concessione dei mutui edilizi approvate dal Comitato esecutivo il 25 maggio 1990, in sostituzione di quelle del 27 luglio 1984. L’atto si concentra soprattutto sulle modalità di formazione delle graduatorie, sulle scadenze per le domande, sugli adempimenti delle strutture periferiche e sui chiarimenti relativi ai limiti di importo e ai casi transitori per l’anno in corso.
Struttura dei contingenti e graduatorie trimestrali
Lo stanziamento annuo complessivo per i mutui edilizi relativi agli interventi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 1 delle norme è ripartito in contingenti trimestrali, con scadenza al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. Per ciascun contingente è predisposta una graduatoria autonoma.
Le domande devono essere presentate sull’apposito modulo fornito dall’Istituto entro il trimestre precedente la scadenza del contingente cui si intende concorrere. La circolare precisa inoltre che le graduatorie sono formate sulla base della sola anzianità di servizio.
Regime transitorio per l’anno in corso
Per l’anno in corso lo stanziamento complessivo è suddiviso in tre contingenti, con scadenza al 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. Nel primo contingente sono inserite:
- le domande già presentate entro il 15 dicembre 1989;
- le domande relative al contingente con scadenza entro il 30 giugno 1990, che possono essere presentate eccezionalmente entro 15 giorni dalla ricezione della circolare.
Per il momento, le domande continuano a essere presentate mediante i moduli A già in dotazione alle unità funzionali, senza la documentazione allora prevista. Non devono più essere inoltrate alla Direzione generale.
Adempimenti delle unità funzionali e trasmissione dei dati
I dirigenti delle unità funzionali devono trasmettere alla Direzione centrale per le risorse umane, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione, i dati relativi alle domande presentate. La circolare indica l’uso della transazione zmsx,032 sotto procedura testi, indirizzata al Servizio Personale codice terminale 0003.
Le istruzioni operative richiedono di indicare:
- l’anno in corso al momento della trasmissione;
- il contingente, identificato con 1, 2, 3 o 4 secondo le scadenze trimestrali;
- per le domande presentate entro il 15.12.1989 e per quelle presentate entro 15 giorni dal ricevimento della circolare, il contingente 2;
- nei mutui congiunti, una maschera per ciascun richiedente e i dati anagrafici dell’altro richiedente nell’apposito campo;
- l’importo richiesto in forma esclusivamente numerica;
- il trattamento utile desunto dall’allegato alla domanda;
- eventuali aggiornamenti dei dati stipendiali, limitatamente alle domande presentate entro il 15.12.1989, da riferire al 1 luglio 1990;
- il codice della sede di servizio attuale, se diverso da quello di appartenenza.
Devono inoltre essere compilati con SI o NO i campi relativi ai lavori di manutenzione e ai trasferimenti d’ufficio nel triennio. Se in un trimestre non risultano domande, l’unità funzionale deve darne esplicita comunicazione.
Criteri di priorità, disponibilità finanziaria e rinvii
Le graduatorie trimestrali sono formate sulla base dell’anzianità di servizio, ma con precedenza rispetto a tutti gli altri aspiranti per i dipendenti trasferiti d’ufficio nel triennio precedente la domanda, purché ne facciano richiesta e intendano acquistare l’alloggio nella località di destinazione.
Il mutuo è concesso ai dipendenti collocati in graduatoria nell’ordine decrescente della stessa fino a concorrenza della disponibilità finanziaria del contingente. Se l’importo della domanda rientra solo parzialmente nella disponibilità del contingente di competenza, la domanda è accolta mediante ricorso ad anticipazione sulla disponibilità del contingente successivo. Le domande non coperte sono inserite nelle graduatorie dei contingenti successivi dello stesso anno.
Le somme non utilizzate per rinuncia o per altre cause sono destinate ai contingenti successivi dello stesso anno.
Domanda di mutuo dopo la notifica della graduatoria
La collocazione utile in graduatoria è notificata ai dipendenti interessati. Entro 120 giorni dalla notifica essi devono presentare domanda di mutuo corredata dalla documentazione prevista dall’art. 6 delle norme e da quella indicata negli allegati da 1 a 4, in funzione della specifica motivazione della richiesta.
Per la documentazione di cui all’allegato 1 la circolare evidenzia l’esistenza di documentazione alternativa ammessa in sostituzione sia di quella relativa al possesso, sia di quella tecnico-urbanistica.
Limiti oggettivi del finanziamento e importo massimo
La circolare richiama il limite secondo cui il mutuo non può essere concesso, tra l’altro, se la superficie abitativa dell’alloggio oggetto di finanziamento supera 130 mq, indipendentemente dal numero dei vani. Tale limite può essere aumentato di 16 mq di superficie utile per ogni persona oltre il sesto componente del nucleo familiare, compreso il richiedente.
Viene inoltre richiamato l’art. 2 delle norme e precisato che, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, l’importo massimo del mutuo concedibile è elevato a L. 100 milioni, restando ferme le altre condizioni previste dalla norma. Poiché l’art. 16 dispone che il nuovo limite si applica alle concessioni successive al 7 marzo 1990, ai dipendenti che hanno presentato domanda entro il 15 dicembre 1989 è attribuito d’ufficio il maggiore importo, nei limiti della capacità stipendiale, salvo conferma espressa dell’importo precedentemente richiesto.
Effetti della mancata collocazione utile e stabilità dei dati stipendiali
La circolare chiarisce che la domanda non collocata utilmente in una graduatoria viene automaticamente considerata per le graduatorie successive dello stesso anno. Ne consegue che, una volta presentata la domanda per un determinato anno, essa non deve essere ripetuta nei trimestri successivi. Solo nel caso in cui il dipendente non sia utilmente collocato neppure nell’ultimo trimestre, con scadenza 31 dicembre, deve rinnovare la richiesta per l’anno successivo.
I dati stipendiali, salvo l’eccezione delle domande presentate entro il 15.12.1989, restano fissi alla data della domanda di partecipazione alla graduatoria e non possono essere aggiornati nel corso dello stesso anno; se interviene una variazione, l’interessato deve attendere la graduatoria dell’anno successivo per beneficiarne.
Chiusura operativa
La circolare richiama infine la necessità di una scrupolosa osservanza delle istruzioni e dei termini, poiché comunicazioni tardive rispetto alla formazione delle graduatorie comportano lo slittamento automatico al trimestre successivo e possono arrecare pregiudizio ai dipendenti interessati. Per quanto non disciplinato espressamente, si rinvia alle norme approvate dal Comitato esecutivo il 25 maggio 1990.
Punti principali
Nuove norme e struttura dei contingenti
Le nuove norme sulla concessione dei mutui edilizi, approvate il 25 maggio 1990, sostituiscono quelle del 27 luglio 1984. Lo stanziamento annuo per gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 1 è ripartito in contingenti trimestrali con scadenza al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, ciascuno con la propria graduatoria.
Presentazione delle domande e formazione delle graduatorie
I dipendenti interessati devono presentare domanda sull’apposito modulo entro il trimestre precedente la scadenza del contingente cui intendono partecipare. Le graduatorie trimestrali sono formate sulla base della sola anzianità di servizio. Per l’anno in corso, in via transitoria, lo stanziamento è suddiviso in tre contingenti con scadenza 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre; nel primo contingente confluiscono le domande già presentate entro il 15 dicembre 1989 e quelle relative al contingente con scadenza 30 giugno 1990, che possono essere presentate entro 15 giorni dalla ricezione della circolare.
Trasmissione dei dati da parte delle unità funzionali
I dirigenti delle unità funzionali devono trasmettere alla Direzione centrale per le risorse umane, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, i dati richiesti tramite la procedura indicata. Le domande non devono più essere inoltrate alla Direzione generale; devono essere inseriti correttamente anno, contingente, importo richiesto, trattamento utile, eventuali dati del mutuo congiunto, codice della sede di servizio attuale e le indicazioni SI/NO per lavori di manutenzione e trasferimenti d’ufficio nel triennio.
Criteri di precedenza e collocazione in graduatoria
Le graduatorie sono basate sull’anzianità di servizio, ma hanno precedenza i dipendenti trasferiti d’ufficio nel triennio precedente la domanda, se ne fanno richiesta e intendono acquistare l’alloggio nella località di destinazione. Il mutuo è concesso seguendo l’ordine decrescente della graduatoria fino a esaurimento della disponibilità finanziaria del contingente; le domande solo parzialmente coperte possono essere soddisfatte con anticipazione sul contingente successivo, mentre quelle non finanziabili sono rinviate alle graduatorie dei contingenti successivi dello stesso anno.
Documentazione e termine dopo la notifica
La collocazione utile in graduatoria viene notificata ai dipendenti interessati, che entro 120 giorni dalla notifica devono presentare domanda di mutuo con la documentazione prevista dall’art. 6 delle norme e dagli allegati da 1 a 4, secondo la motivazione della richiesta. Per la documentazione dell’allegato 1 è ammessa anche documentazione alternativa sostitutiva, sia per il possesso sia per gli aspetti tecnico-urbanistici.
Limiti del mutuo e aggiornamento dell’importo massimo
Il mutuo non può essere concesso, tra l’altro, se la superficie abitativa dell’alloggio supera 130 mq, aumentabili di 16 mq di superficie utile per ogni persona oltre il sesto componente del nucleo familiare, compreso il richiedente. Inoltre, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, l’importo massimo concedibile è elevato a L. 100 milioni, ferme restando le altre condizioni dell’art. 2; per le domande presentate entro il 15 dicembre 1989 il maggior importo è attribuito d’ufficio, nei limiti della capacità stipendiale, salvo conferma espressa dell’importo precedente.
Effetti delle rinunce e gestione delle domande non collocate
Le somme non utilizzate per rinuncia o per altre cause sono destinate ai contingenti successivi dello stesso anno. Le domande non collocate utilmente in una graduatoria vengono automaticamente considerate per le graduatorie successive dello stesso anno, senza necessità di ripresentazione; solo se non risultano utili nell’ultimo trimestre, il dipendente deve rinnovare la richiesta per l’anno successivo. I dati stipendiali restano fissi alla data della domanda, salvo l’eccezione delle domande presentate entro il 15.12.1989, per le quali vanno aggiornati al 1 luglio 1990.
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