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Circolare

Circolare numero 161 del 17-7-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare segnala che il D.L. 4 luglio 1990, n. 170, sostitutivo del D.L. 24 aprile 1990, n. 82 decaduto, ripropone norme già illustrate nella circolare n. 125/1990. I punti principali riguardano la cessazione, dal 1 luglio 1990, dell’obbligo del contributo addizionale dello 0,60% per imprese industriali e commerciali con oltre mille dipendenti, con eccezione del settore editoria e stampa per cui l’obbligo continua; il calcolo dei contributi per detenuti e internati ammessi al lavoro in carcere, da effettuare sulla mercede e non sui minimali; la conferma di incrementi di aliquota al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alla gestione speciale per miniere, cave e torbiere; e la disciplina contributiva delle somme versate alle Casse Edili, con invito a seguire le modalità già indicate per aprile-giugno 1990.

Contribuzioni dovute all'Istituto: proroghe, aliquote e chiarimenti su specifiche categorie

Contribuzioni dovute all'Istituto dopo il D.L. 4 luglio 1990, n. 170

La circolare riepiloga le principali disposizioni in materia contributiva introdotte dal D.L. 4.7.1990, n. 170, che sostituisce il D.L. 24.4.1990, n. 82, decaduto per mancata conversione. Le indicazioni riprendono contenuti già illustrati nella circolare n. 125 del 5.6.1990 e vengono nuovamente richiamate all’attenzione delle Sedi per l’applicazione operativa.

Contributo addizionale di cui all’art. 12 della legge n. 1115/1968

Il decreto stabilisce che le disposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 18 della legge 23.4.1981, n. 155 continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore della legge di riforma della Cassa Integrazione Guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 giugno 1990.

Da ciò deriva che, a decorrere dal mese di luglio 1990, per:

  • imprese industriali;
  • imprese commerciali con oltre mille dipendenti;

viene meno l’obbligo di versamento del contributo addizionale dello 0,60% previsto dall’art. 12 della legge 5.11.1968, n. 1115 e successive modificazioni, salvo ulteriori proroghe.

Settore editoria e stampa dei giornali

La circolare precisa che nel settore dell’editoria e della stampa dei giornali restano in vigore norme speciali in materia di prepensionamento, prive di un termine di scadenza. In particolare, sono richiamati:

  • l’art. 37 della legge 5.8.1981, n. 416, relativo ai dipendenti di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale;
  • l’art. 24 della legge 25.2.1987, n. 67, che estende il trattamento agli impiegati e operai dipendenti dalle imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici, comprese quelle che non producono esclusivamente periodici.

Poiché l’art. 37 della legge n. 416/1981 richiama espressamente l’art. 12 della legge n. 1115/1968, l’obbligo del contributo addizionale dello 0,60% continua a sussistere per le imprese destinatarie di tale disciplina anche dopo giugno 1990.

Le Sedi devono quindi attribuire, con effetto dal 1 luglio 1990, alle aziende ancora obbligate il codice di autorizzazione di nuova istituzione "3T", con il significato di "Obbligo del versamento del contributo addizionale dello 0,60% di cui all’art. 12 della L. 1115/68".

Detenuti e internati ammessi al lavoro in carcere

L’art. 3, comma 4, del D.L. n. 170 contiene una norma interpretativa dell’art. 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito dalla legge 9.12.1989, n. 389.

Per i detenuti e gli internati ammessi al lavoro in carcere, il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali deve essere effettuato:

  • senza applicare i minimali previsti dalla normativa generale;
  • sulla base della mercede stabilita ai sensi dell’art. 22 della legge 26.7.1975, n. 354, nel testo modificato dall’art. 7 della legge 10.10.1986, n. 663.

Per gli aspetti applicativi la circolare rinvia espressamente al punto n. 2 della circolare n. 125 del 5.6.1990.

Aliquote contributive al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti

L’art. 7, comma 7, conferma l’aumento dello 0,41% della retribuzione imponibile delle aliquote contributive dovute al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. L’incremento riguarda tutti i lavoratori, compresi:

  • gli addetti ai servizi domestici e familiari;
  • i pescatori della piccola pesca.

La decorrenza è fissata dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989.

Gestione speciale di previdenza integrativa per miniere, cave e torbiere

L’art. 7, comma 9, conferma l’aumento delle aliquote contributive per la Gestione speciale di previdenza integrativa dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei dipendenti di imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione anche parziale in sotterraneo.

L’entità dell’aumento è quella già prevista dal D.L. 13.2.1990, n. 20, richiamato dalla circolare n. 125/1990 e dalla circolare n. 62 del 13.3.1990.

Somme versate alle Casse Edili

L’art. 3, commi 6, 7 e 8, disciplina il regime contributivo delle somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate periodicamente alle Casse Edili, secondo una disciplina sostanzialmente già contenuta nel precedente D.L. n. 82/1990.

La circolare richiama le precisazioni già fornite con la circolare n. 125 del 5.6.1990 e osserva che, pur essendo mutati nel D.L. n. 170 alcuni riferimenti temporali rispetto al testo precedente, in particolare per quanto riguarda la decorrenza dal mese di luglio 1990 dell’assoggettabilità a contribuzione nella misura del 15% delle somme versate alle Casse edili indicate sotto la lettera b) della circolare n. 125, si ritiene opportuno che i datori di lavoro continuino ad effettuare gli adempimenti contributivi secondo le modalità già comunicate per i mesi di aprile, maggio e giugno 1990.

Tale indicazione è finalizzata a evitare gli oneri derivanti da eventuali regolarizzazioni qualora la legge di conversione confermi gli effetti del precedente decreto.

Punti principali

Contributo addizionale dello 0,60%

Dal 1 luglio 1990 viene meno, per le imprese industriali e per le imprese commerciali con oltre mille dipendenti, l’obbligo del contributo addizionale previsto dall’art. 12 della legge n. 1115/1968, salvo eventuali ulteriori proroghe. Restano tuttavia soggette all’obbligo le imprese del settore editoria e stampa giornali, per effetto delle norme speciali sul prepensionamento (art. 37 legge n. 416/1981 e art. 24 legge n. 67/1987). Alle Sedi viene richiesto di attribuire dal 1 luglio 1990 il codice autorizzazione "3T" alle aziende ancora tenute al versamento.

Detenuti e internati ammessi al lavoro in carcere

Il decreto contiene una norma interpretativa per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per detenuti e internati ammessi al lavoro in carcere. Il calcolo deve essere effettuato senza applicare i minimali contributivi generali, ma sulla mercede stabilita ai sensi dell’art. 22 della legge n. 354/1975, come modificata dalla legge n. 663/1986. Per l’applicazione operativa si rinvia alla circolare n. 125 del 5 giugno 1990.

Aliquote contributive al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

L’art. 7, comma 7, conferma l’aumento dello 0,41% della retribuzione imponibile delle aliquote contributive dovute al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, compresi addetti ai servizi domestici e familiari e pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989.

Gestione speciale per miniere, cave e torbiere

L’art. 7, comma 9, conferma l’aumento delle aliquote contributive per la Gestione speciale di previdenza integrativa dell’assicurazione IVS per i dipendenti di imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione anche parziale in sotterraneo, secondo quanto già previsto dal D.L. n. 20 del 13 febbraio 1990.

Contribuzione alle Casse Edili

L’art. 3, commi 6, 7 e 8, disciplina il regime contributivo delle somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate periodicamente alle Casse Edili, riprendendo la disciplina del precedente D.L. n. 82/1990. Pur essendo mutati alcuni riferimenti temporali nel nuovo decreto, viene raccomandato ai datori di lavoro di continuare ad applicare le modalità già comunicate per i mesi di aprile, maggio e giugno 1990, anche per evitare oneri di regolarizzazione qualora la legge di conversione confermi gli effetti del precedente decreto.

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