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Sentenza

Sentenza del 19/02/2016 n. 3289 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2000, con il quale l'Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione l'IVA su una fattura emessa dalla società ricorrente per la cessione di un'autovettura a una società con sede in un altro Stato membro dell'Unione europea. Secondo l'Ufficio, la cessione non poteva beneficiare del regime di non imponibilità previsto per le cessioni intracomunitarie, poiché non era stato dimostrato l'effettivo trasporto o l'introduzione del veicolo nello Stato membro di destinazione, presupposto richiesto dal D.L. n. 331/1993, art. 41, convertito dalla L. n. 427/1993. La società aveva inizialmente ottenuto l'annullamento dell'accertamento dalla Commissione tributaria provinciale, ma la Commissione regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia.

La decisione

Nel corso del giudizio di cassazione, il legale rappresentante della società ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c. La rinuncia è stata accettata dall'Agenzia delle entrate e anche il Procuratore Generale ha chiesto la definizione del giudizio. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il processo e ha compensato integralmente le spese tra le parti, senza pronunciarsi nel merito sulla spettanza del regime di non imponibilità IVA.

Norme richiamate

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 41, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427

    La norma disciplina, tra l'altro, il regime di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie, subordinandolo alla sussistenza dei relativi presupposti, tra cui l'effettiva destinazione o introduzione del bene in un altro Stato membro.

  • Art. 390 c.p.c.

    Consente alla parte ricorrente di rinunciare al ricorso per cassazione. Se la rinuncia è ritualmente effettuata e accettata, o comunque ricorrono le condizioni processuali previste, il giudizio viene dichiarato estinto.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia validamente al ricorso per cassazione e la controparte accetta, la Corte dichiara normalmente l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso e senza decidere definitivamente la questione tributaria nel merito.
  • La rinuncia al ricorso non equivale necessariamente a un riconoscimento della fondatezza della posizione della controparte: determina soprattutto la chiusura processuale del giudizio.
  • In materia di cessioni intracomunitarie, il regime di non imponibilità IVA richiede la prova concreta dell'effettivo trasferimento del bene nello Stato membro del cessionario; la sola fattura o la sede estera dell'acquirente possono non essere sufficienti.
  • La compensazione delle spese significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese processuali e non implica, da sola, una vittoria piena dell'una o dell'altra parte nel merito.

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