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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23639/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva due motivi: (1) travisamento della prova, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla deposizione dell'agente che aveva accertato un presunto allaccio abusivo della fornitura di gas; il ricorrente sosteneva che si trattava invece di una bombola di gas installata legittimamente e non di un prelievo dalla rete o dal contatore. (2) violazione del diritto di difesa per mancata correlazione tra fatto contestato (manomissione della valvola di intercettazione del contatore) e fatto accertato in sentenza (ritenuto un abusivo allaccio alla rete o utilizzo di fornitura pubblica), con la doglianza di mutamento del fatto a discapito della possibilità di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mira a ottenere una rivalutazione dei fatti e della prova (selezione di estratti testimonali e ricostruzione alternativa) non consentita in sede di legittimità; il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato in quanto non sussiste un mutamento radicale del fatto tale da pregiudicare la difesa: la sentenza ha valutato l'utilizzo del gas che eludeva la misurazione come rientrante nell'imputazione originaria. Per legge il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma delittuosa rilevante alla fattispecie (furto/appropriazione indebita di beni), la condotta contestata è stata qualificata in capo all'imputato ai sensi di questa disposizione

  • art. 625 cod. pen. n. 2 e n. 7

    Aggravanti in discussione: l'art. 625 n. 7 è stato ritenuto dalla Corte di merito come contestato in fatto nella parte che il bene era destinato a pubblico servizio; il ricorso non ha censurato specificamente tale aggravante

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Ground di cassazione richiamato dal ricorrente per contestare motivazione e travisamento della prova; la Corte ricorda che ai sensi di questa disposizione sono censurabili vizi specifici della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità), non la semplice diversa valutazione dei fatti

  • art. 521 c.p.p.

    Norma sulla correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte afferma che per parlare di mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie tale da arrecare reale pregiudizio alla difesa

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite della declaratoria dei motivi dedotti in ricorso (limiti di deducibilità)

  • art. 611 cod. proc. pen. (modificato)

    Richiamato in relazione alla modalità di trattazione del ricorso (trattazione in assenza di richiesta di trattazione orale, con conclusioni scritte delle parti)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del ricorrente e, nel caso di inammissibilità determinata da profili di colpa, il pagamento a titolo di ammenda: la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del merito: le doglianze che si risolvono in una diversa lettura delle prove o in una ricostruzione alternativa dei fatti sono, di regola, inammissibili.
  • Per censurare la motivazione con l'art. 606 lett. e) c.p.p. occorre dimostrare una mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non solo proporre una diversa valutazione delle dichiarazioni testimoniali.
  • La presunta discrepanza tra quanto contestato nell'imputazione e quanto accertato in sentenza integra violazione del diritto di difesa solo se vi è un mutamento radicale degli elementi essenziali della fattispecie tale da creare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e reale pregiudizio per la difesa.
  • La selezione e il richiamo di estratti isolati dalle dichiarazioni probatorie, senza considerare il complesso del materiale probatorio e la motivazione integrale, è una modalità di censura che tipicamente conduce all'inammissibilità.
  • Quando la condotta accertata produce l'effetto sostanziale previsto dall'imputazione (es. uso di gas che elude la misurazione) la Corte può ritenere sussistente la corrispondenza tra fatto contestato e fatto accertato anche se la descrizione tecnica differisce nei dettagli.
  • L'inammissibilità del ricorso per vizi dovuti a colpa dell'atto impugnatorio può comportare, oltre alle spese, una sanzione alla cassa delle ammende.

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