Cassazione Penale, Sentenza n. 23639/2025 del 24/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva due motivi: (1) travisamento della prova, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla deposizione dell'agente che aveva accertato un presunto allaccio abusivo della fornitura di gas; il ricorrente sosteneva che si trattava invece di una bombola di gas installata legittimamente e non di un prelievo dalla rete o dal contatore. (2) violazione del diritto di difesa per mancata correlazione tra fatto contestato (manomissione della valvola di intercettazione del contatore) e fatto accertato in sentenza (ritenuto un abusivo allaccio alla rete o utilizzo di fornitura pubblica), con la doglianza di mutamento del fatto a discapito della possibilità di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mira a ottenere una rivalutazione dei fatti e della prova (selezione di estratti testimonali e ricostruzione alternativa) non consentita in sede di legittimità; il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato in quanto non sussiste un mutamento radicale del fatto tale da pregiudicare la difesa: la sentenza ha valutato l'utilizzo del gas che eludeva la misurazione come rientrante nell'imputazione originaria. Per legge il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma delittuosa rilevante alla fattispecie (furto/appropriazione indebita di beni), la condotta contestata è stata qualificata in capo all'imputato ai sensi di questa disposizione
art. 625 cod. pen. n. 2 e n. 7
Aggravanti in discussione: l'art. 625 n. 7 è stato ritenuto dalla Corte di merito come contestato in fatto nella parte che il bene era destinato a pubblico servizio; il ricorso non ha censurato specificamente tale aggravante
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Ground di cassazione richiamato dal ricorrente per contestare motivazione e travisamento della prova; la Corte ricorda che ai sensi di questa disposizione sono censurabili vizi specifici della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità), non la semplice diversa valutazione dei fatti
art. 521 c.p.p.
Norma sulla correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte afferma che per parlare di mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie tale da arrecare reale pregiudizio alla difesa
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite della declaratoria dei motivi dedotti in ricorso (limiti di deducibilità)
art. 611 cod. proc. pen. (modificato)
Richiamato in relazione alla modalità di trattazione del ricorso (trattazione in assenza di richiesta di trattazione orale, con conclusioni scritte delle parti)
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del ricorrente e, nel caso di inammissibilità determinata da profili di colpa, il pagamento a titolo di ammenda: la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del merito: le doglianze che si risolvono in una diversa lettura delle prove o in una ricostruzione alternativa dei fatti sono, di regola, inammissibili.
- Per censurare la motivazione con l'art. 606 lett. e) c.p.p. occorre dimostrare una mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non solo proporre una diversa valutazione delle dichiarazioni testimoniali.
- La presunta discrepanza tra quanto contestato nell'imputazione e quanto accertato in sentenza integra violazione del diritto di difesa solo se vi è un mutamento radicale degli elementi essenziali della fattispecie tale da creare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e reale pregiudizio per la difesa.
- La selezione e il richiamo di estratti isolati dalle dichiarazioni probatorie, senza considerare il complesso del materiale probatorio e la motivazione integrale, è una modalità di censura che tipicamente conduce all'inammissibilità.
- Quando la condotta accertata produce l'effetto sostanziale previsto dall'imputazione (es. uso di gas che elude la misurazione) la Corte può ritenere sussistente la corrispondenza tra fatto contestato e fatto accertato anche se la descrizione tecnica differisce nei dettagli.
- L'inammissibilità del ricorso per vizi dovuti a colpa dell'atto impugnatorio può comportare, oltre alle spese, una sanzione alla cassa delle ammende.
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