Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1228/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale del 9 maggio 2024 di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia neurodegenerativa e del conseguente equo indennizzo, con il presupposto parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e la valutazione della CMO di infermità non stabilizzata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato il decreto ministeriale che, recependo il parere negativo del Comitato di Verifica del 16 aprile 2024, ha escluso la dipendenza da causa di servizio della patologia neurodegenerativa diagnosticata nel 2023 e negato l’equo indennizzo. Con un unico motivo articolato ha dedotto eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, errore nei presupposti, illogicità e inattendibilità, nonché violazione della disciplina sul rischio tipizzato. Ha contestato che il Comitato non avesse valutato individualmente il servizio svolto in Iraq e Libano, le polveri e i residui bellici, l’ipotetica esposizione a metalli pesanti e uranio impoverito, le condizioni operative e ambientali, l’assenza di dispositivi di protezione, l’uso di solventi, l’acqua e gli alimenti reperiti in loco e le vaccinazioni somministrate prima delle missioni. Ha inoltre invocato studi epidemiologici e scientifici, sostenuto che l’onere di provare una causa extralavorativa esclusiva spettasse all’Amministrazione e contestato la valutazione della CMO che aveva qualificato l’infermità come non stabilizzata, impedendone l’ascrizione tabellare.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che il giudizio del Comitato è espressione di discrezionalità tecnica: il giudice può sindacare correttezza del procedimento, attendibilità metodologica, coerenza logica, rappresentazione dei fatti e considerazione degli elementi rilevanti, ma non sostituire una propria valutazione medico-scientifica a quella dell’organo competente quando questa sia plausibile e metodologicamente corretta. Ha escluso l’applicabilità alla patologia non tumorale del regime probatorio speciale previsto per le patologie tumorali connesse ai rischi tipizzati: per le patologie non tumorali l’interessato deve provare il nesso causale o concausale con le concrete condizioni di servizio, senza presunzioni fondate sulla sola permanenza in un teatro operativo. Gli studi epidemiologici e quelli sui metalli pesanti possono sostenere la plausibilità generale di un’ipotesi, ma non provano da soli l’esposizione individuale, la sua intensità e durata né la sua efficacia causale nel caso concreto; il ricorrente non ha fornito elementi individualizzanti sufficienti. Anche la censura sulle vaccinazioni è stata respinta, perché non risultava supportata da acquisizioni scientifiche consolidate relative ai vaccini effettivamente somministrati e alla loro capacità di causare o concorrere significativamente alla patologia. Quanto alla CMO, il TAR ha distinto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio, attribuito al Comitato, dalla stabilizzazione e ascrivibilità tabellare della menomazione, di competenza della CMO: la progressività della patologia non dimostra da sola che la menomazione fosse già definitivamente quantificabile e non erano stati indicati specifici elementi clinici in tal senso. La mancata ascrizione tabellare non incide di per sé sulla legittimità del diniego del nesso eziologico. Non sono stati ravvisati travisamenti, omissioni decisive o errori metodologici nel parere recepito dal decreto. Spese integralmente compensate per la natura e la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 461/2001

    Ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, compete al Comitato accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive dell’infermità, in relazione ai fatti di servizio e al rapporto causale tra questi e l’infermità stessa.

    L’accertamento della riconducibilità dell’infermità al servizio, in relazione ai fatti di servizio e al nesso causale, spetta al Comitato di Verifica quale organo tecnico competente.

  • art. 603 d.lgs. 66/2010

    Si tratta, tuttavia, di un regime speciale, fondato sulla tipizzazione legislativa di uno specifico rischio professionale e circoscritto alle “infermità o patologie tumorali” contemplate dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare e dalla relativa disciplina regolamentare.

    Il regime probatorio speciale relativo al rischio tipizzato è circoscritto alle patologie tumorali contemplate dalla disposizione e non si estende alle patologie non tumorali.

Massime di principio

  • Il giudizio del Comitato di Verifica sulla dipendenza da causa di servizio costituisce esercizio di discrezionalità tecnica. Il sindacato giurisdizionale può verificare la correttezza del procedimento e dei criteri tecnici, l’attendibilità metodologica, la coerenza della motivazione e l’effettiva considerazione dei fatti rilevanti, ma non può sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa se la conclusione è scientificamente plausibile, metodologicamente corretta e non affetta da manifesta irragionevolezza, travisamento od omissione decisiva.
  • La presunzione relativa del nesso causale prevista per le patologie tumorali connesse ai rischi professionali tipizzati non è estensibile alle patologie non tumorali. Per queste ultime, il militare deve dimostrare il nesso causale o concausale tra l’infermità e le concrete condizioni di servizio; la sola prestazione del servizio in un teatro operativo non determina un’inversione dell’onere probatorio.
  • Studi epidemiologici che rilevino un’associazione tra servizio militare o determinate esposizioni e una patologia possono contribuire a rendere plausibile un’ipotesi eziologica generale, ma non provano da soli il nesso nel singolo caso. Occorrono elementi individualizzanti sulla specifica esposizione, sulle sue modalità, intensità e durata e sulla sua concreta efficacia causale o concausale.
  • La deduzione di possibili effetti patogeni delle vaccinazioni non dimostra un nesso causale o concausale senza specifiche evidenze scientifiche pertinenti alla tipologia, al numero, al dosaggio e agli intervalli delle somministrazioni e alla capacità di queste di provocare la patologia o aumentarne significativamente il rischio.
  • La stabilizzazione e l’ascrivibilità tabellare della menomazione sono distinte dall’accertamento della dipendenza da causa di servizio. La natura progressiva di una patologia non dimostra, da sola, che la menomazione sia già stabilizzata e definitivamente quantificabile; la mancata ascrizione tabellare non determina di per sé l’illegittimità del diniego del nesso causale.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.