Cassazione Civile, Sentenza n. 12878/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'addizionale IRES (incremento di 8,5 punti percentuali) prevista dall'art. 2, comma 2, d.l. 30 novembre 2013, n. 133 (conv. con l. 29 gennaio 2014, n. 5) relativa all'anno 2013. La ricorrente deduceva: 1) illegittimità costituzionale e contrasto con il diritto comunitario della norma che ha introdotto l'addizionale; 2) violazione degli artt. 3, 53, 41 e 77 Cost.; 3) motivazione contraddittoria/insufficiente della sentenza di merito (violazione art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure sia sotto il profilo costituzionale sia sotto il profilo di diritto europeo, richiamando le pronunce della Corte costituzionale (sent. n. 288/2019 e ord. n.165/2021) che hanno considerato non arbitraria e giustificata la previsione di una sovraimposta temporanea e settoriale. È stata esclusa anche la natura di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE, perché la norma non comporta una rinuncia a entrate ordinariamente riscuotibili in favore di imprese non residenti e la misura è generale per tutte le imprese soggette a IRES nei settori indicati. Non è stato ritenuto necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito, e ad ulteriori oneri processuali previsti dalla normativa vigente.
Norme richiamate
d.l. 30 novembre 2013, n. 133, art. 2, comma 2
prevede per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per enti creditizi, finanziari, Banca d'Italia e imprese assicurative un'addizionale IRES di 8,5 punti percentuali
La norma è stata ritenuta costituzionalmente lecita e giustificata dal legislatore in ragione della sua temporaneità e degli obiettivi di solidarietà e redistribuzione; costituisce una sovraimposta applicata a specifici settori sulla base di un indice di capacità contributiva individuato dal legislatore
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
richiamato dalla ricorrente relativo alla potestà dell'amministrazione in materia di riscossione/annullamento
La censura sulla mancata applicazione/annullamento del provvedimento amministrativo è stata giudicata infondata alla luce della legittimità della norma legislativa sottostante
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 41, 53, 77
art. 3 (principio di uguaglianza), art. 41 (iniziativa economica privata), art. 53 (capacità contributiva), art. 77 (decreto-legge)
La Corte costituzionale, richiamata dalla decisione, ha già valutato che la diversificazione dell'imposizione per settori non contrasta con tali principi quando sia giustificata, non irragionevole e temporanea
Codice di procedura civile, art. 132
obbligo di motivazione delle sentenze
La censura sulla motivazione è stata ritenuta infondata: la motivazione della CTR è considerata congrua e non contraddittoria in relazione alle questioni dedotte
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
norme procedurali relative alla motivazione e al rito tributario
Richiamato per censurare presunte insufficienze motivate; il giudice ha ritenuto la motivazione adeguata
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 107 TFUE
definizione e divieto di aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno
La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 107 TFUE alla fattispecie: la misura non costituisce aiuto di Stato perché non comporta una rinuncia a gettito a favore di imprese non residenti né una selettività che crei un vantaggio rispetto a imprese in analoga situazione
Corte costituzionale, sent. n. 288/2019
pronuncia sulla legittimità dell'art. 2, comma 2, d.l. n.133/2013 rispetto agli artt. 3,53,77 Cost.
Ha ritenuto la misura compatibile con la Costituzione, sottolineando la transitorietà, le giustificazioni politiche e l'adeguatezza del bilanciamento tra interessi
Corte costituzionale, ordinanza n. 165/2021
ulteriore richiamo e precisazione sulla medesima questione
Ha ribadito che il presupposto dell'addizionale è l'appartenenza al mercato finanziario come indice di capacità contributiva e ha respinto rilievi di illegittimità
Giurisprudenza europea e nazionali citate (C-169/08 Germania/Commissione; Cilfit C-238/81; e altre)
C-169/08: criteri per valutare la selettività; Cilfit: condizioni per il rinvio pregiudiziale
Sono state usate per escludere la necessità di rinvio pregiudiziale e per valutare che la norma non è selettiva né configura aiuto di Stato
Cassazione civile, sent. 17/04/2023, n. 10165
Conferma l'orientamento giurisprudenziale sulla non riconducibilità della misura a forma di aiuto di Stato e sulla compatibilità della sovraimposta
Massime di principio
- Se una norma fiscale settoriale e temporanea è stata già dichiarata compatibile dalla Corte costituzionale, il giudice ordinario tenderà a rifiutare la censura costituzionale salvo che emergano profili nuovi e decisivi.
- Per contestare una sovraimposta settoriale sotto il profilo di discriminazione o arbitrarietà è necessario dimostrare in modo concreto che la misura travalichi la discrezionalità del legislatore: la sola diversificazione di aliquote non basta se è giustificata da ragioni di politica redistributiva e da una temporaneità verificabile.
- Sul piano del diritto dell'Unione, per configurare un 'aiuto di Stato' occorre provare selettività, vantaggio economico effettivo e incidenza sugli scambi tra Stati membri. La semplice differenza di trattamento tra residenti e non residenti non è sufficiente se lo Stato non avrebbe potuto comunque riscuotere l'imposta da soggetti non stabili in Italia.
- Il giudice nazionale di ultima istanza non è obbligato a rinviare alla Corte di Giustizia quando la corretta applicazione del diritto dell'UE sia tale da non lasciare ragionevole dubbio (criterio Cilfit); tuttavia, in presenza di questioni nuove e non pacifiche il rinvio è opportuno.
- Le censure sulla motivazione delle sentenze di merito richiedono che la motivazione sia manifestamente contraddittoria, lacunosa o assente rispetto ai punti decisivi: critiche generiche non sono sufficienti per ribaltare la decisione.
- Prima di proporre ricorso per rimborso di imposte assoggettate a norme di carattere straordinario, valutare precedenti costituzionali e comunitari e preparare prove concrete sull'eventuale discriminazione o sul danno effettivo derivante dalla norma.
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