Ordinanza n. 2/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento dell'Azienda Servizi Municipalizzati S.p.A. del 3.12.2025 di aggiudicazione alla Intercom Dr. Leitner S.r.l. della procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di n° 1 spazzatrice stradale 5 mc, n. 077476/2025 (CIG B876F4EC12), comunicato in pari data; - dei verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice e, in particolare, - del verbale della Commissione giudicatrice n. 5 del 2.12.2025 con cui la Commissione ha rivalutato l’offerta di Intercom Dr. Leitner S.r.l. a seguito delle contestazioni formulate da Moderma S.r.l. con nota del 21.11.2025, ed ha confermato la piena ammissibilità e conformità dell’offerta tecnica presentata dall'operatore economico Intercom Dr. Leitner S.r.l.; - della nota di riscontro dell’Azienda Servizi Municipalizzati S.p.A. del 9.12.2025 all’istanza di riesame in autotutela inviata da Moderma S.r.l. in data 5.12.2025 a seguito della presa visione del verbale della Commissione giudicatrice n. 5 del 2.12.2025, con cui l'Azienda Servizi Municipalizzata di Merano ha confermano integralmente le valutazioni e le conclusioni della Commissione Giudicatrice; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso e allo stato non conosciuto, ivi compresi e, nei limiti dell'interesse, il disciplinare di gara e il capitolato tecnico, con i relativi allegati della procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di n° 1 spazzatrice stradale 5 mc (CIG B876F4EC12); - per l’effetto, in ogni caso, per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato, con richiesta di subentro; - nonché, con richiesta di condanna al risarcimento del danno, in forma specifica o, in ipotesi, per equivalente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della procedura negoziata senza bando per la fornitura di una spazzatrice stradale a un’altra impresa, nonché gli atti della commissione che ne hanno confermato l’ammissione e la conformità dell’offerta tecnica
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante in favore di un’altra concorrente, unitamente ai verbali delle sedute riservate della commissione giudicatrice, in particolare al verbale con cui la commissione ha rivalutato l’offerta dell’aggiudicataria a seguito delle contestazioni della ricorrente e ne ha confermato la piena ammissibilità e conformità tecnica. È stata inoltre contestata la nota con cui la stazione appaltante ha respinto l’istanza di riesame in autotutela. Sono stati dedotti motivi di illegittimità dell’aggiudicazione e delle valutazioni tecniche della commissione, specificamente non dettagliati nell’ordinanza, con domande di sospensione cautelare, annullamento, declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto, subentro e risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.
La decisione
Il Tribunale, nella fase cautelare e sulla base di un esame sommario, ha ritenuto che i motivi di ricorso presentassero apprezzabili elementi di fumus boni iuris. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, considerando imminente la conclusione del contratto relativo alla fornitura della spazzatrice stradale. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso gli effetti dell’aggiudicazione impugnata. La decisione sulle ulteriori domande, compresa l’eventuale inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento, è stata rinviata alla fase di merito, fissata per il 25 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
procedura negoziata senza bando
La procedura di affidamento oggetto di giudizio è stata indicata come procedura negoziata senza bando ai sensi di tale disposizione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della trattazione della domanda cautelare; il giudice ha applicato la tutela cautelare sospendendo gli effetti dell’aggiudicazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’accoglimento della domanda di sospensione richiede una valutazione sommaria dei motivi, idonea a evidenziare apprezzabili elementi di fumus boni iuris, accompagnata dalla sussistenza di un pericolo concreto e attuale derivante dall’esecuzione dell’atto.
- Nelle controversie sull’aggiudicazione di una procedura di gara, l’imminente conclusione del contratto relativo alla fornitura oggetto dell’affidamento può integrare il periculum in mora e giustificare la sospensione cautelare degli effetti dell’aggiudicazione.
- La sospensione cautelare dell’aggiudicazione non definisce le domande di merito relative all’annullamento, all’inefficacia del contratto, al subentro e al risarcimento del danno, che devono essere esaminate nella successiva fase di cognizione piena.
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