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Sentenza

Sentenza n. 4803/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 231/2025 adottata dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata il 03/03/2025 (procedimento r.g. n. 1456/2023).

Giustizia amministrativa202602514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 231/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 231/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata il 3 marzo 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente alla carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e condannato il Ministero a metterla a disposizione, o a fornire un beneficio equipollente. Nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 4 marzo 2025, l’Amministrazione non aveva adempiuto; era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione integrale del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale sostituzione dell’Amministrazione e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo era passato in giudicato, che era stato notificato al Ministero il 4 marzo 2025, che il termine di 120 giorni era inutilmente decorso e che il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente notificato l’8 luglio 2026. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso. Nessun compenso è previsto per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato a pagare le spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    La domanda di ottemperanza va pertanto accolta, e il Ministero dell’istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta - a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore dei ricorrenti, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.

    Il giudice dell’ottemperanza, accertata la persistente mancata esecuzione del giudicato, può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e predisporre misure sostitutive per il caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 14, commi 1 e 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.

    Il commissario ad acta può assicurare l’esecuzione del giudicato anche in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice, utilizzando i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il meccanismo del conto sospeso. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima di procedere all’esecuzione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato che impone all’Amministrazione un obbligo di attribuzione di un beneficio non viene eseguita, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin da allora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
  • Per l’esecuzione di un titolo giudiziale comportante obblighi di pagamento nei confronti di un’Amministrazione, il ricorso per ottemperanza può essere proposto una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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