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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10943/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché non sarebbero state notificate al difensore le conclusioni scritte depositate dalla Procura generale in vista della camera di consiglio non partecipata; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello nel termine dei 40 giorni previsti; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., con specifico rilievo della breve distanza dal luogo di detenzione, dell'essere stata trovata sola e dell'episodicità dell'evento.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: l'art. 598-bis c.p.p. (processo in camera di consiglio non partecipata) non impone la trasmissione automatica alle parti delle richieste scritte del procuratore generale e le parti interessate potevano ottenere copia presso la cancelleria a partire dal quattordicesimo giorno antecedente l'udienza. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato carenza di specificità: la violazione del termine di 40 giorni integra una nullità a regime intermedio rilevabile o eccepibile nei termini stabiliti dall'art. 180 c.p.p., obbligo che la ricorrente non ha adempiuto. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e ha confermato la valutazione di merito della Corte territoriale: la particolare tenuità è incompatibile con la presenza di elementi negativi quali plurime condanne definitive dell'imputata e l'assenza di esigenze impellenti che giustificassero l'allontanamento; inoltre la brevità del tempo di allontanamento era dovuta all'essere stata sorpresa in flagranza. Per questi motivi la motivazione dell'impugnata è stata ritenuta congrua e coerente con i criteri dell'art. 131-bis c.p. Infine la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 598-bis c.p.p.

    Regola il giudizio in camera di consiglio non partecipata; non impone la trasmissione automatica alle parti delle richieste scritte del procuratore generale e prevede la possibilità per le parti di prendere visione degli atti in cancelleria a partire dal quattordicesimo giorno antecedente l'udienza.

  • art. 23-bis, comma 2, D.L. n. 137/2020 conv. L. n. 176/2020

    Norma richiamata a contrasto: durante l'emergenza Covid prevedeva l'obbligo di invio telematico delle richieste alle parti; diverso quadro normativo rispetto all'art. 598-bis, per cui l'assenza di trasmissione non costituisce di per sé vizio.

  • art. 180 c.p.p.

    Stabilisce i termini per eccepire le nullità relative all'intervento dell'imputato; le nullità a regime intermedio devono essere rilevate nei termini indicati (es. con memoria prima della deliberazione della sentenza di secondo grado).

  • art. 131-bis c.p.

    Disciplina la particolare tenuità del fatto: richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità concrete; l'esimente è esclusa se emerge almeno un elemento negativo significativo (es. recidive, gravità concreta, mancanza di ragioni giustificative).

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena che vanno considerati congiuntamente nella valutazione della tenuità e della personalità dell'imputato; la Corte territoriale deve svolgere una valutazione sintetica degli elementi rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; nel caso concreto è stata disposta una somma di €3.000.

  • Sez. U., n. 42125 del 27/6/2024 (Cirelli)

    Riferimento giurisprudenziale che chiarisce i termini e le modalità per dedurre nullità relative all'intervento dell'imputato e l'obbligo di tempestiva eccezione.

  • Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Precisa che la valutazione della particolare tenuità richiede un esame complesso e congiunto di tutte le circostanze della fattispecie; la sussistenza dell'esimente è preclusa se emerge anche un solo elemento negativo idoneo a incidere sulla valutazione.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione automatica delle richieste scritte del procuratore generale in camera di consiglio non partecipata (art. 598-bis c.p.p.) non costituisce di per sé violazione del contraddittorio: la parte interessata può prendere visione degli atti in cancelleria nei termini previsti.
  • Le nullità con regime intermedio (es. notifica oltre il termine dei 40 giorni) devono essere eccepite tempestivamente nei termini fissati dall'art. 180 c.p.p.; la mancata deduzione in quel termine comporta perdita del vizio in sede di cassazione.
  • Per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. è necessario fornire una valutazione puntuale e argomentata che dimostri l'assenza effettiva di lesività: non bastano riferimenti generici a brevità o episodicità, soprattutto se sussistono elementi negativi quali pregresse condanne.
  • In giudizio di impugnazione è essenziale la specificità delle censure: motivi vaghi o generici sono dichiarati inammissibili. Occorre indicare i profili di illegittimità con riferimento preciso alle norme e agli elementi probatori.
  • Quando si ritiene che atti depositati presso la Procura o la Cancelleria non siano stati comunicati, è consigliabile richiederne copia tempestivamente e, se necessario, sollevare l'eccezione nel termine utile per non precludere la deduzione in Cassazione.
  • La presenza di precedenti e la mancanza di esigenze impellenti che giustifichino il comportamento sono elementi che incidono negativamente sulla possibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto.

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