Cassazione Penale, Sentenza n. 10943/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché non sarebbero state notificate al difensore le conclusioni scritte depositate dalla Procura generale in vista della camera di consiglio non partecipata; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello nel termine dei 40 giorni previsti; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., con specifico rilievo della breve distanza dal luogo di detenzione, dell'essere stata trovata sola e dell'episodicità dell'evento.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: l'art. 598-bis c.p.p. (processo in camera di consiglio non partecipata) non impone la trasmissione automatica alle parti delle richieste scritte del procuratore generale e le parti interessate potevano ottenere copia presso la cancelleria a partire dal quattordicesimo giorno antecedente l'udienza. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato carenza di specificità: la violazione del termine di 40 giorni integra una nullità a regime intermedio rilevabile o eccepibile nei termini stabiliti dall'art. 180 c.p.p., obbligo che la ricorrente non ha adempiuto. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e ha confermato la valutazione di merito della Corte territoriale: la particolare tenuità è incompatibile con la presenza di elementi negativi quali plurime condanne definitive dell'imputata e l'assenza di esigenze impellenti che giustificassero l'allontanamento; inoltre la brevità del tempo di allontanamento era dovuta all'essere stata sorpresa in flagranza. Per questi motivi la motivazione dell'impugnata è stata ritenuta congrua e coerente con i criteri dell'art. 131-bis c.p. Infine la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 598-bis c.p.p.
Regola il giudizio in camera di consiglio non partecipata; non impone la trasmissione automatica alle parti delle richieste scritte del procuratore generale e prevede la possibilità per le parti di prendere visione degli atti in cancelleria a partire dal quattordicesimo giorno antecedente l'udienza.
art. 23-bis, comma 2, D.L. n. 137/2020 conv. L. n. 176/2020
Norma richiamata a contrasto: durante l'emergenza Covid prevedeva l'obbligo di invio telematico delle richieste alle parti; diverso quadro normativo rispetto all'art. 598-bis, per cui l'assenza di trasmissione non costituisce di per sé vizio.
art. 180 c.p.p.
Stabilisce i termini per eccepire le nullità relative all'intervento dell'imputato; le nullità a regime intermedio devono essere rilevate nei termini indicati (es. con memoria prima della deliberazione della sentenza di secondo grado).
art. 131-bis c.p.
Disciplina la particolare tenuità del fatto: richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità concrete; l'esimente è esclusa se emerge almeno un elemento negativo significativo (es. recidive, gravità concreta, mancanza di ragioni giustificative).
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena che vanno considerati congiuntamente nella valutazione della tenuità e della personalità dell'imputato; la Corte territoriale deve svolgere una valutazione sintetica degli elementi rilevanti.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; nel caso concreto è stata disposta una somma di €3.000.
Sez. U., n. 42125 del 27/6/2024 (Cirelli)
Riferimento giurisprudenziale che chiarisce i termini e le modalità per dedurre nullità relative all'intervento dell'imputato e l'obbligo di tempestiva eccezione.
Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Precisa che la valutazione della particolare tenuità richiede un esame complesso e congiunto di tutte le circostanze della fattispecie; la sussistenza dell'esimente è preclusa se emerge anche un solo elemento negativo idoneo a incidere sulla valutazione.
Massime di principio
- La mancata comunicazione automatica delle richieste scritte del procuratore generale in camera di consiglio non partecipata (art. 598-bis c.p.p.) non costituisce di per sé violazione del contraddittorio: la parte interessata può prendere visione degli atti in cancelleria nei termini previsti.
- Le nullità con regime intermedio (es. notifica oltre il termine dei 40 giorni) devono essere eccepite tempestivamente nei termini fissati dall'art. 180 c.p.p.; la mancata deduzione in quel termine comporta perdita del vizio in sede di cassazione.
- Per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. è necessario fornire una valutazione puntuale e argomentata che dimostri l'assenza effettiva di lesività: non bastano riferimenti generici a brevità o episodicità, soprattutto se sussistono elementi negativi quali pregresse condanne.
- In giudizio di impugnazione è essenziale la specificità delle censure: motivi vaghi o generici sono dichiarati inammissibili. Occorre indicare i profili di illegittimità con riferimento preciso alle norme e agli elementi probatori.
- Quando si ritiene che atti depositati presso la Procura o la Cancelleria non siano stati comunicati, è consigliabile richiederne copia tempestivamente e, se necessario, sollevare l'eccezione nel termine utile per non precludere la deduzione in Cassazione.
- La presenza di precedenti e la mancanza di esigenze impellenti che giustifichino il comportamento sono elementi che incidono negativamente sulla possibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto.
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