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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15162/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 6/11/2024 che ha disposto la revoca della semilibertà concessa a Gentile. La revoca si fondava su plurime segnalazioni di violazioni delle prescrizioni durante il periodo di lavoro all'esterno (ritardi nel rientro, uso ripetuto di taxi pagati con carta di credito non riconducibile al detenuto, rifiuto di farsi controllare al rientro, corrispondenza esterna non autorizzata) e su precedenti infrazioni disciplinari non valutate al momento della concessione. Il ricorrente deduceva: contrasto tra le valutazioni dei vari uffici giudicanti (diversi provvedimenti favorevoli e sfavorevoli), pregiudizio dei magistrati e violazione normativa (in particolare art. 50 Ord. pen. e mancanza del programma di trattamento ex art. 101 DPR 230/2000), nonché errori procedurali nella dichiarazione di inammissibilità di una istanza di affidamento ai servizi sociali ai sensi dell'art. 58-quater Ord. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e confermato la revoca della semilibertà. Ha ritenuto che la revoca fosse ammissibile in quanto fondata sulla sopravvenienza di una diversa situazione di fatto rispetto a quella esistente al momento della concessione (principio di revocabilità). La Corte ha ritenuto generica e aspecifica l'allegazione di "pregiudizio" e ha escluso che la diversità delle valutazioni tra distinti organi giudicanti configuri automaticamente un vizio di motivazione: provvedimenti diversi, in procedimenti differenti, possono legittimamente pervenire a valutazioni discordanti. La Corte ha altresì chiarito che l'assenza del programma di trattamento non impedisce la revoca quando emergano fatti antecedenti o sopravvenuti che, se conosciuti, avrebbero ostacolato la concessione. Le indagini difensive e le dichiarazioni favorevoli non sono state ritenute idonee a modificare la valutazione complessiva della gravità e della reiterazione delle infrazioni, né il giudizio di inaffidabilità del detenuto.

Norme richiamate

  • art. 21 Ord. pen. (ordinamento penitenziario)

    Norma che disciplina l'ammissione al lavoro all'esterno e le misure alternative correlate (semilibertà). Nel caso, la concessione e la successive revoche del beneficio sono state valutate alla luce delle violazioni delle prescrizioni collegate all'art. 21.

  • art. 50 Ord. pen.

    Riferimento in tema di revoca delle misure. La Corte ha interpretato la possibilità di revoca anche quando emergano, successivamente alla concessione, fatti diversi che avrebbero impedito la misura, richiamando il principio generale di revocabilità dei provvedimenti.

  • art. 101, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Norma che prevede la redazione del programma di trattamento. La sentenza rileva che l'assenza del programma non esclude la revoca della misura se sopravvengono fatti che avrebbero impedito la concessione.

  • art. 58-quater Ord. pen.

    Norma che disciplina l'inammissibilità di istanze in presenza di determinate condizioni connesse a misure alternative. La Corte ha osservato che una eventuale dichiarazione di inammissibilità adottata prima della definizione del procedimento di revoca può essere frutto di errore e non invalida automaticamente il successivo provvedimento di revoca; l'eventuale vizio doveva essere impugnato tempestivamente.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme sostanziali e vizi di motivazione). La Corte ha ritenuto infondati i motivi dedotti ai sensi di queste disposizioni.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine ai limiti della motivazione e dell'enunciazione dei motivi nel ricorso; la Corte ha valutato i motivi nei limiti consentiti dalla norma procedurale.

Massime di principio

  • La revoca di una misura alternativa (es. semilibertà) è legittima anche se la misura non è mai entrata in piena esecuzione, quando emergano fatti precedenti o sopravvenuti che, se conosciuti, avrebbero impedito la concessione: principio di revocabilità.
  • Differenze di valutazione tra distinti organi giudicanti o tra provvedimenti emessi in procedimenti diversi non costituiscono di per sé vizio impugnabile in Cassazione: decisioni autonome possono legittimamente fondarsi su elementi e tempi istruttori differenti.
  • Lamentele generiche di "pregiudizio" o "atteggiamento di chiusura" del giudice non sono efficaci in sede di legittimità; eventuali questioni di incompatibilità o astensione devono essere dedotte con la specifica procedura di ricusazione.
  • L'assenza del programma di trattamento non preclude automaticamente la revoca della misura se emergono elementi che incidono sulla valutazione dell'affidabilità del detenuto.
  • Per contestare efficacemente una revoca è necessario proporre censure specifiche, documentate e tempestive; errori procedurali vanno denunciati con i rimedi idonei nei termini previsti.
  • La ripetizione di infrazioni disciplinari e la dimostrata difficoltà a rispettare prescrizioni nelle misure extracarcerarie sono elementi rilevanti per la valutazione dell'affidabilità e possono giustificare la revoca.

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