Cassazione Penale, Ordinanza n. 20509/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano per tardività, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., in relazione agli artt. 585, comma 1, lett. b), e 544, comma 2, c.p.p. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur confermando la responsabilità già affermata in primo grado, aveva solo rideterminato il trattamento sanzionatorio in senso parzialmente favorevole. Il ricorso contestava l'insufficienza della motivazione in ordine all'eccessività della pena, dunque una doglianza limitata al trattamento sanzionatorio. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio che l'impugnazione era stata proposta oltre il termine di legge: la sentenza d'appello era stata emessa il 18 ottobre 2024 con motivazione contestuale, mentre il ricorso era stato depositato il 18 novembre 2024, quando il termine di quindici giorni risultava già spirato il 4 novembre 2024, tenuto conto della proroga al giorno successivo non festivo.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura de plano, senza formalità, quando l'impugnazione risulti tardiva o comunque inammissibile in modo evidente.
art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p.
È richiamato quale norma che disciplina il termine per proporre impugnazione contro la sentenza con motivazione contestuale, pari a quindici giorni dal deposito della motivazione.
art. 544, comma 2, c.p.p.
Viene richiamato in relazione al deposito contestuale della motivazione della sentenza e al conseguente decorso del termine per impugnare.
Massime di principio
- Quando la sentenza è depositata con motivazione contestuale, il termine breve per proporre ricorso decorre dal deposito della motivazione e deve essere rispettato con precisione, con eventuale slittamento al primo giorno non festivo se la scadenza cade in giorno festivo.
- La tardività del ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione e può essere dichiarata de plano dalla Corte di cassazione quando risulti immediatamente percepibile dagli atti.
- L'inammissibilità per tardività preclude l'esame dei motivi di ricorso, anche se essi investono esclusivamente il trattamento sanzionatorio.
- In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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