Cassazione Civile, Ordinanza n. 06783/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un titolo giudiziale che imponeva la riduzione in pristino di opere abusive realizzate nelle parti comuni di un edificio. La creditrice, in base a tale titolo, ha intimato precetto nei confronti della figlia del soggetto originariamente condannato, quale sua erede, per dare avvio a esecuzione forzata ex art. 612 c.p.c. La destinataria del precetto ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., sostenendo di non essere legittimata passivamente perché avrebbe rinunciato all'eredità. La controparte ha contestato la validità ed efficacia della rinuncia, deducendo che la chiamata all'eredità, essendo in possesso di beni ereditari, avrebbe omesso l'inventario e avrebbe prelevato somme dal conto del de cuius, condotte idonee a farla considerare erede pura e semplice. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, che il titolo fosse stato male interpretato: a suo dire la condanna sarebbe stata personale rispetto alla qualità di usufruttuario e possessore, dunque non trasmissibile agli eredi, trattandosi di obbligazione infungibile estinta con la morte. Con il secondo motivo ha contestato l'applicazione degli artt. 485 e 527 c.c., negando prova del prelievo di somme, negando che vi fosse accettazione tacita o comportamento incompatibile con la rinuncia, sostenendo anche che il prelievo fosse atto del cointestatario del conto e che l'obbligo di inventario non sussistesse o fosse comunque irrilevante per l'esiguità delle somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudice di merito aveva correttamente interpretato il titolo esecutivo come relativo a un obbligo di riduzione in pristino di natura personale e risarcitoria in forma specifica, trasmissibile agli eredi del debitore, e che in sede di opposizione all'esecuzione su titolo giudiziale non è consentito sindacare i vizi intrinseci del titolo. Ha dichiarato inammissibili alcune censure del secondo motivo perché volte a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto, e infondate le restanti, rilevando che la sentenza impugnata aveva desunto la qualità di erede dalla mancata redazione dell'inventario da parte del chiamato in possesso di beni ereditari e dalla sottrazione di somme ereditarie; ha inoltre escluso che la modestia dell'importo esonerasse dall'obbligo di inventario. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 612 c.p.c.
Richiamato come base del procedimento esecutivo per obbligo di fare in cui era stato intimato il precetto per la riduzione in pristino.
art. 615, primo comma, c.p.c.
Indicato come rimedio esperito per contestare la legittimazione passiva e l'azione esecutiva minacciata.
artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.
Invocati dalla ricorrente per denunciare omessa pronuncia e omessa/erronea valutazione del materiale processuale.
artt. 474, 476, 485, 519, 527, 978, 979, 1014 e 2043 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'intrasmissibilità dell'obbligazione, la disciplina dell'eredità e le conseguenze della mancata inventariazione o della sottrazione di beni ereditari; la Corte ha ritenuto applicabile, in concreto, la disciplina degli artt. 485 e 527 c.c. e ha affermato la trasmissibilità dell'obbligo in base alla natura del titolo.
art. 1298 c.c.
Citato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne facesse applicazione decisiva.
art. 1854 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che il prelievo dal conto cointestato rientrasse nei poteri del cointestatario; la Corte ha ritenuto il richiamo inconferente rispetto alla qualificazione dei fatti operata dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio sulla sottrazione di somme e sui presupposti dell'acquisto della qualità di erede, ma la censura è stata in parte dichiarata inammissibile perché diretta a rivalutare i fatti.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per contestare l'uso di presunzioni; la Corte non ha accolto la doglianza perché le censure tendevano soprattutto a sovvertire l'accertamento di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Citato nel richiamo alla misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale non è consentito sindacare i vizi intrinseci della decisione azionata, ma solo contestare i presupposti dell'azione esecutiva o l'estensione soggettiva del titolo nei limiti consentiti.
- La qualificazione dell'obbligazione contenuta nel titolo esecutivo dipende dalla sua interpretazione complessiva: se il giudice di merito la qualifica come obbligazione personale o come risarcimento in forma specifica, essa può essere considerata trasmissibile agli eredi del debitore.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il chiamato all'eredità in possesso di beni ereditari che ometta l'inventario nei termini di legge può essere considerato erede puro e semplice; la sottrazione di beni ereditari può concorrere a fondare tale qualificazione.
- L'obbligo di inventario non viene meno per il solo fatto che i valori ereditari siano esigui, se il chiamato è comunque in possesso di beni facenti parte della massa relitta.
- Le deduzioni difensive che siano formulate in termini ipotetici o meramente eventuali non sono idonee a scalfire l'accertamento di merito quando non si confrontano specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06694/2023 del 07/03/2023
- ordinanza_civile · 7 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06698/2023 del 07/03/2023
- ordinanza_civile · 7 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06699/2023 del 07/03/2023
- ordinanza_civile · 7 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06701/2023 del 07/03/2023
- ordinanza_civile · 7 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06702/2023 del 07/03/2023
- ordinanza_civile · 7 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06703/2023 del 07/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →