Sentenza del 03/07/2015 n. 13727 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rimborso del credito d’imposta sui dividendi percepiti nel 1997 dalla società francese, in applicazione della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c., anziché i termini decadenziali previsti dalla disciplina tributaria, riconoscendo anche gli interessi sul rimborso. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione con sei motivi, contestando sia la tempestività dell’istanza di rimborso sia l’applicazione della prescrizione civilistica, sostenendo l’applicabilità dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 o, in via residuale, dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. In via preliminare, la società resistente ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’eccezione preliminare della società. La sentenza della Commissione tributaria regionale era stata notificata all’Agenzia delle Entrate l’11 marzo 2009; il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 4 settembre 2009, oltre il termine breve di sessanta giorni previsto dall’art. 325, comma 2, c.p.c. La Corte ha escluso che il termine fosse sospeso dalla normativa emergenziale emanata dopo il terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009, poiché le sedi rilevanti dell’Agenzia e dell’Avvocatura dello Stato erano a Pescara e Roma, comuni non inclusi nell’area del cratere ai fini della sospensione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con assorbimento di tutti gli altri motivi. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
Art. 2946 c.c.
La prescrizione ordinaria si compie in dieci anni.
La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione alla domanda di rimborso, escludendo i termini decadenziali propri della disciplina tributaria.
Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, art. 10
La Convenzione riconosce alla società francese il diritto a un pagamento dal Tesoro italiano correlato al credito d’imposta sui dividendi, secondo i termini stabiliti dalla legge italiana. La sentenza di merito aveva interpretato tale rinvio come compatibile con il termine civilistico di prescrizione.
D.P.R. n. 602/1973, art. 38
La norma disciplina i rimborsi dei versamenti diretti e prevede termini specifici di decadenza. L’Agenzia sosteneva che fosse applicabile anche al caso concreto, mentre la questione non è stata esaminata dalla Cassazione per l’inammissibilità del ricorso.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21
La disposizione prevede un termine residuale per proporre domande di rimborso in materia tributaria. L’Agenzia invocava la sua applicazione, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
Art. 325, comma 2, c.p.c.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.
La Corte ha applicato il termine breve di sessanta giorni e ha dichiarato tardivo il ricorso notificato oltre tale termine.
O.P.C.M. 6 aprile 2009, n. 3753 e D.L. 28 aprile 2009, n. 39, art. 5
Le disposizioni avevano sospeso determinati termini processuali e sostanziali in favore dei soggetti collegati ai comuni colpiti dal sisma dell’Aquila. La sospensione non è stata applicata all’Agenzia delle Entrate perché le sedi rilevanti di Pescara e Roma non rientravano nei comuni individuati dalla normativa emergenziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la tempestività dell’impugnazione è una verifica preliminare e autonoma: se il ricorso è notificato oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza, viene dichiarato inammissibile senza esaminare i motivi di merito.
- La notifica della sentenza a un ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate può essere idonea a far decorrere il termine breve, poiché l’ufficio periferico è considerato organo dell’Agenzia e può avere autonoma capacità processuale.
- Le sospensioni dei termini previste da normative emergenziali operano solo se sono soddisfatti puntualmente i presupposti soggettivi e territoriali stabiliti dalla legge; non è sufficiente dimostrare una generica difficoltà organizzativa interna dell’amministrazione.
- Quando una parte invoca una sospensione dei termini, deve dimostrare il collegamento normativamente previsto tra la parte, il difensore o l’ufficio interessato e il territorio incluso nella disciplina emergenziale.
- In materia tributaria, la qualificazione del termine applicabile a una domanda di rimborso può dipendere dalla specifica fonte normativa e dalla natura del pagamento; tuttavia, tale questione non viene esaminata se l’impugnazione è processualmente tardiva.
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