Cassazione Civile, Ordinanza n. 04385/2025 del 19/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un’intimazione di pagamento notificata nel 2017, fondata su cartelle di pagamento emesse tra il 2008 e il 2011, deducendo che le cartelle non erano state notificate, o comunque non validamente notificate, e che i crediti erano prescritti. I giudici di merito hanno accolto la tesi della prescrizione, ritenendo applicabile il termine quinquennale e considerando comunque tardiva l’intimazione rispetto alla notifica delle cartelle. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, sostenendo che i crediti erariali portati dalle cartelle si prescrivono nell’ordinario termine decennale e non in quello quinquennale. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, denunciando nullità della sentenza d’appello per motivazione inesistente o apparente, poiché la Corte di merito avrebbe affermato solo in modo generico la correttezza delle notifiche delle cartelle senza esaminare le specifiche contestazioni svolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia, ritenendo fondato il motivo sulla prescrizione: per i crediti erariali oggetto delle cartelle si applica il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c. e non il termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., perché l’obbligazione tributaria ha carattere autonomo e unitario e non è una prestazione periodica in senso tecnico. Ha invece rigettato il ricorso incidentale del contribuente, osservando che la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, superava il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost. e dall’art. 132 c.p.c., poiché il giudice di merito aveva espresso la propria ratio decidendi sulla regolarità delle notifiche e sulla tardività dell’intimazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
È il termine di prescrizione ordinario applicabile ai crediti erariali in assenza di una previsione speciale più breve.
art. 2948, n. 4, c.c.
Non si applica ai crediti tributari oggetto della decisione, perché la prestazione fiscale non è considerata periodica in senso tecnico.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso principale.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti del minimo costituzionale.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
La censura del ricorso incidentale era riferita al difetto di motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo se manca la motivazione o se questa è apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione incidentale.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma inserita nel richiamo relativo all’ulteriore importo dovuto ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
È menzionato solo per respingere l’eccezione di inammissibilità relativa a una cartella di importo inferiore a 1.000 euro destinata ad annullamento automatico.
Massime di principio
- I crediti erariali derivanti da cartelle di pagamento, una volta divenuti definitivi, si prescrivono di regola nel termine decennale, salvo una diversa previsione legislativa espressa.
- L’obbligazione tributaria non integra una prestazione periodica ai fini dell’art. 2948, n. 4, c.c., poiché ogni annualità costituisce un autonomo debito fiscale fondato su una distinta verifica dei presupposti impositivi.
- Nel giudizio di legittimità la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo quando sia del tutto mancante o solo apparente, ovvero quando presenti contraddizioni irriducibili o sia incomprensibile; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente ogni singola allegazione delle parti, essendo sufficiente una motivazione concisa che consenta di comprendere la ratio decidendi e che renda implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata.
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